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21.3733 · Mozione · 2021-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adattare la legislazione in modo che i novelli padri che godono del diritto al congedo paternità siano protetti dal licenziamento come lo sono le madri in congedo maternità.

Begründung

Dal 1° gennaio 2021, i padri lavoratori hanno diritto a due settimane di congedo paternità finanziato dal fondo IPG. L'obiettivo generale di questo congedo, approvato a grande maggioranza popolare, è quello di sostenere la madre durante la fase post-natale e favorire la relazione tra padre e bambino. Si intende anche promuovere una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia. Oggi, il dipendente che è appena diventato padre non ha però una protezione temporale contro il licenziamento, a differenza della madre. Anche durante il congedo paternità, i padri non hanno alcuna protezione contro il licenziamento. Il Consiglio federale è incaricato di modificare le leggi e i regolamenti necessari in modo che, per analogia con la protezione contro il licenziamento offerta alle madri, tale protezione sia garantita a tutti i dipendenti novelli padri.

La modifica è necessaria in quanto l'esperienza di questi mesi mostra come alcuni padri siano riluttanti a prendere il congedo di paternità per paura di subire ripercussioni, quali il licenziamento. L'esperienza mostra inoltre che alcuni dipendenti vengono messi sotto pressione perché rinuncino al congedo paternità. Le madri (art. 336c CO) sono protette contro il licenziamento durante la gravidanza e durante le 16 settimane successive al parto, la protezione dovrebbe essere accordata per analogia anche ai padri. Questo eviterebbe situazioni in cui il datore di lavoro licenzia il dipendente solo perché sta prendendo o vuole prendere un congedo paternità (licenziamento abusivo secondo l'art. 336 comma 1 let. d CO). La Svizzera non sarebbe peraltro il primo stato ad introdurre una protezione dal licenziamento dei giovani padri: in Francia, per esempio, la Legge sul lavoro prevede per i padri la protezione contro il licenziamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il congedo di paternità (art. 329g del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]), risultante dall'iniziativa parlamentare 18.441 CSSS-S "Controprogetto indiretto all'iniziativa per un congedo di paternità", è stato adottato dal Parlamento il 27 settembre 2019 e successivamente dal Popolo il 27 settembre 2020.

Il rapporto del 15 aprile 2019 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati indica che "Diversamente da quanto previsto per la madre durante la gravidanza e la maternità (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), il contratto di lavoro del padre che ha diritto a un congedo può essere sciolto dal datore di lavoro" (FF 2019 2815, pag. 2826). Il legislatore ha pertanto rinunciato con cognizione di causa a prevedere una protezione dal licenziamento simile a quella accordata alla madre dopo il parto. L'articolo 335c capoverso 3 CO prevede soltanto che il termine di disdetta è prolungato se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità prima della fine del contratto.

La volontà di non prevedere una protezione dal licenziamento era già stata espressa nel progetto preliminare posto in consultazione ed è stata mantenuta nel progetto nonostante alcune critiche formulate in sede di consultazione (progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, del 6 novembre 2018, pag. 11 e rapporto della Commissione del 15 aprile 2019, n. 2.6 Risultati della consultazione, FF 2019 2815, pag. 2821). Non è più stata messa in discussione fino all'adozione definitiva del controprogetto.

Il Consiglio federale non vede motivo di rimettere già in discussione la chiara volontà del legislatore quando il congedo di paternità è in vigore da appena alcuni mesi. Inoltre, secondo il diritto vigente un licenziamento a causa della paternità è abusivo ai sensi dell'articolo 336 capoverso 1 lettera a CO e discriminatorio secondo l'articolo 3 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151). Un licenziamento di questo tipo è sanzionato con un'indennità di al massimo sei mesi di salario che sarà fissata dal giudice (art. 336a cpv. 1 e 2 CO e 5 cpv. 2 e 4 LPar).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.