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Nessuna penalizzazione per l'allevamento dei vitelli sotto la madre nell'esame dell'attitudine lattifera

21.3777 · Mozione · 2021-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di mettere a punto soluzioni che rispecchiano le esigenze della pratica per l'esame dell'attitudine lattifera EAL nelle aziende che praticano l'allevamento dei vitelli sotto la madre.

Begründung

Nell'allevamento dei vitelli sotto la madre, per almeno tre mesi i vitelli vengono nutriti dalla madre che continua a essere munta. Per l'esame mensile dell'attitudine lattifera (EAL) ciò rappresenta un contesto nuovo che richiede soluzioni nuove soprattutto negli ambiti seguenti.

Il disciplinamento vigente prevede che il giorno dell'EAL il vitello non venga allattato dalla madre (art. 14 del regolamento per l'esecuzione di esami funzionali presso i bovini in Svizzera). Questo non rispecchia le esigenze della pratica e crea inutile stress per gli animali. Nell'EAL il calcolo è già effettuato sulla base di vari coefficienti, ad esempio nel valutare il latte prelevato durante la mungitura della mattina o della sera, nel ricavare la produzione di lattazione partendo dai singoli risultati della misurazione o nel tener conto dei calori. Per evitare stress agli animali il giorno dell'EAL nell'allevamento dei vitelli sotto la madre vanno pertanto stabiliti coefficienti che consentano di calcolare la quantità di latte totale partendo dalla quantità misurata di latte munto.

Quando il vitello è libero di attaccarsi alla madre dopo che questa è stata parzialmente munta, beve il latte più ricco di materia grassa. Per questo il tenore di grasso misurato nel latte munto può talvolta essere inferiore al valore limite dell'1,5 per cento. In tal caso non sono indicati i numeri di cellule nei campioni, che però sono importanti per la diagnosi precoce delle mastiti. I valori limite per l'identificazione degli indicatori di qualità (in particolare il numero di cellule) vanno pertanto adeguati affinché le aziende che praticano l'allevamento dei vitelli sotto la madre non debbano più rinunciare all'identificazione del numero di cellule.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, allegato 11 appendice 4; RS 0.916.026.81), la Svizzera si è impegnata a strutturare il suo diritto in materia di allevamento degli animali in maniera equivalente a quello europeo. Tale equivalenza è un presupposto importante per poter commerciare animali da allevamento e il loro materiale zootecnico tra la Svizzera e l'UE. Secondo l'attuale diritto in materia di allevamento degli animali dell'UE (Regolamento [UE] 2016/1012), i metodi di prova della performance devono essere scientificamente accettabili secondo principi zootecnici consolidati. In qualità di centro di riferimento, l'Interbull Centre, una sottocommissione permanente dell'International Committee for Animal Recording (ICAR), definisce norme e standard per l'esecuzione delle prove della performance nei bovini di allevamento di razza pura all'interno dell'UE. Ciò vale anche per la prova della performance lattiera.

L'ICAR è l'organizzazione mondiale per la standardizzazione delle prove della performance con valore economico e per le loro valutazioni secondo i più recenti standard delle scienze zootecniche. Certifica inoltre le organizzazioni di allevamento e i laboratori del latte ed è competente dell'omologazione di apparecchi per l'esecuzione delle prove della performance lattiera.

Nell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (RS 916.310) il Consiglio federale ha sancito che le organizzazioni di allevamento riconosciute devono eseguire gli esami funzionali secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente. La Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini (ASR), all'articolo 14 "Allevamento dei vitelli sotto la madre" del suo "Regolamento per l'esecuzione di esami funzionali presso i bovini in Svizzera", ha stabilito che i vitelli devono essere separati dalle madri dopo la mungitura che precede il controllo lattiero ufficiale, affinché il campione di latte sia rappresentativo di tutto il quantitativo di latte munto. Ha altresì indicato che il valore limite minimo consentito del tenore di grasso del campione di latte ammonta all'1,5 per cento. L'ASR ha emanato tali disposizioni basandosi sugli articoli 6.6 lettera e nonché 7.1 delle direttive ICAR sulla prova della performance lattiera.

Gli adeguamenti proposti dall'autore della mozione per l'esame dell'attitudine lattifera nelle aziende che praticano l'"allevamento dei vitelli sotto la madre" non sono conciliabili con le direttive ICAR sulla prova della performance lattiera e infrangerebbero il diritto UE in materia di allevamento degli animali. Di conseguenza, per la Svizzera potrebbero comportare la perdita del vantaggio dell'equivalenza nell'ambito dell'Accordo agricolo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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