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21.3805 · Interpellanza · 2021-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Molte persone con redditi di poco conto e forme di lavoro atipiche (svolgimento di un'attività lucrativa dipendente e una indipendente, più impieghi con gradi d'occupazione bassi e cambiamenti frequenti d'occupazione) hanno redditi inferiori alla soglia di 2300 franchi e sono quindi esentati dai contributi in virtù della franchigia. Questi redditi non sono pertanto obbligatoriamente soggetti all'AVS e non concorrono alla costituzione della rendita di vecchiaia. Gli operatori culturali sono particolarmente penalizzati da questa regolamentazione.

Benché i salariati abbiano per principio diritto alla deduzione dei contributi AVS anche su redditi di poco conto, nella pratica per gli operatori culturali è spesso difficile, se non addirittura impossibile, esigerne il pagamento. L'estensione dell'obbligo contributivo AVS ai datori di lavoro del settore culturale, che vi sono soggetti a partire dal primo franco (art. 34d cpv. 2 OAVS), è ancora troppo poco efficace e nella pratica è spesso in contraddizione con il N. 4038 delle direttive sul salario determinante (DSD). In particolare le persone che secondo le DSD sono da considerare quali lavoratori indipendenti ma hanno una cifra d'affari troppo bassa per affiliarsi in quanto tali a una cassa di compensazione vengono private della possibilità di conteggiare i contributi AVS sui loro redditi.

Come emerge dallo studio del 13 giugno 2021 sulla situazione reddituale e sulla sicurezza sociale degli operatori culturali, commissionato all'istituto di ricerca Ecoplan da Suisseculture Sociale e Pro Helvetia, la sicurezza sociale degli operatori culturali è tuttora inferiore alla media e persino tra gli operatori che svolgono la loro attività a titolo dipendente solo l'86 per cento dichiara di versare contributi AVS sui propri redditi. Questa situazione causa inevitabilmente lacune pensionistiche e spese indesiderate per le prestazioni complementari.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali miglioramenti sostanziali nell'ambito del conteggio dei contributi AVS sui redditi degli operatori culturali ha prodotto l'estensione dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 34d capoverso 2 OAVS?

2. In occasione di quella revisione dell'OAVS le associazioni culturali hanno chiesto un'estensione molto più ampia della cerchia dei datori di lavoro di rilievo per il settore culturale, che sarebbero tenuti a conteggiare i contributi AVS a partire dal primo franco. Il Consiglio federale sarebbe disposto ad aggiungere ulteriori settori all'elenco di imprese di cui all'articolo 34d capoverso 2 OAVS?

3. La procedura semplificata di conteggio dei contributi AVS per i datori di lavoro serve in primo luogo a impedire il lavoro nero nell'ambito dell'assunzione di personale da parte di privati (p. es. nel settore delle economie domestiche). È ipotizzabile estendere l'applicazione di questa procedura in modo che anche i datori di lavoro del settore culturale e le persone con redditi bassi (indipendentemente dal fatto che ufficialmente svolgano la loro attività a titolo dipendente o indipendente) possano beneficiarne per il conteggio dei contributi? Quali modifiche legislative (a livello di legge e di ordinanza) sarebbero necessarie a tal fine?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In seguito all'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 34d capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), tutti gli operatori culturali che conseguono salari uguali o inferiori a 2300 franchi all'anno e sono impiegati da produttori di danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico sono soggetti all'obbligo contributivo a partire dal primo franco e non vi è più il diritto di scegliere se conteggiare o meno i contributi su questi redditi. In linea di massima questa nuova regolamentazione consente di migliorare le rendite future degli operatori culturali.

Non esistono statistiche sul numero degli operatori culturali soggetti alla summenzionata disposizione, poiché nella notifica dei salari inviata annualmente dai datori di lavoro alla cassa di compensazione il motivo dell'obbligo assicurativo è irrilevante. Non è neppure possibile rilevare il numero degli operatori culturali che non rientrano nel campo d'applicazione della disposizione in questione e che non esigono il conteggio dei contributi, dato che alle casse di compensazione non giunge alcuna informazione su questo gruppo di lavoratori.

Anche i lavoratori indipendenti hanno in ogni caso la possibilità di effettuare il conteggio dei contributi: se il loro reddito da attività accessoria non supera 2300 franchi all'anno, possono esigere di pagare i contributi su di esso (art. 19 OAVS). Le persone esercitanti un'attività indipendente a titolo principale sono soggette in ogni caso all'obbligo contributivo, anche se il loro reddito annuo non supera 2300 franchi.

2. L'attuale tenore dell'articolo 34d capoverso 2 OAVS è stato elaborato in collaborazione con l'organizzazione che rappresenta gli interessi degli operatori culturali, Suisseculture, e con l'Unione sindacale svizzera. Il Consiglio federale non ha finora ricevuto segnalazioni secondo cui la cerchia dei datori di lavoro sarebbe troppo ristretta. Non ritiene pertanto necessario adeguare il tenore della disposizione.

3. La procedura di conteggio semplificata è applicabile indistintamente ai datori di lavoro di tutti i rami economici la cui somma dei salari non supera 57 360 franchi. Essa è esclusa unicamente per le società di capitali e le società cooperative, per i coniugi e i figli del datore di lavoro occupati nell'azienda nonché in determinati casi internazionali. Una regolamentazione specifica per i datori di lavoro degli operatori culturali è pertanto superflua. I lavoratori indipendenti pagano i loro contributi direttamente alle assicurazioni sociali, ragion per cui l'applicazione della procedura di conteggio semplificata, concepita appositamente per i datori di lavoro, non avrebbe alcuna utilità per loro.

Risposta del Consiglio federale.