21.3865 · Interpellanza · 2021-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Nel 2020 la Svizzera ha esportato materiale bellico verso la Turchia. Il diritto della neutralità vieta agli Stati neutrali di fornire materiale bellico a uno Stato coinvolto in un conflitto armato internazionale. Poiché la Turchia è coinvolta nel conflitto in Siria, ci si chiede se la Svizzera stia violando il diritto della neutralità. Qual è l'opinione del Consiglio federale al riguardo?
2. La Turchia è coinvolta in un conflitto armato internazionale in Siria. Il regime di Bashar al-Assad non ha acconsentito alla presenza turca nel nord della Siria e vi è quindi un'occupazione secondo l'articolo 2 capoverso 2 della Quarta Convenzione di Ginevra. La Turchia è l'unica a non riconoscere questo fatto. In relazione alla guerra del Golfo del 2003, il Consiglio federale aveva sostenuto che un'occupazione successiva a un conflitto armato internazionale non implica la continuazione degli obblighi di neutralità. Il Consiglio federale condivide questa discutibile posizione giuridica? Non è altresì del parere che, almeno nel caso di un'occupazione non successiva a un conflitto armato internazionale, il concetto di "conflitto armato" debba essere analogo a quello valido nel diritto bellico (ius in bello) e che quindi un'occupazione debba essere considerata un conflitto armato internazionale, giustificando a sua volta l'applicazione del diritto della neutralità, poiché una tale occupazione comporta tensioni interstatali pari a quelle causate da operazioni militari?
3. In caso di conflitto armato internazionale, il diritto della neutralità vieta agli Stati neutrali di esportare armi verso una o entrambe le parti in conflitto. La dottrina non opera più una distinzione tra esportazioni di materiale bellico statali e private, anche in considerazione del Trattato sul commercio delle armi, perché oggi tutte le esportazioni di armi richiedono autorizzazioni statali e perché altrimenti il divieto di esportazione statale potrebbe essere eluso troppo facilmente. Alla luce di questo sviluppo del diritto, il Consiglio federale mantiene la sua obsoleta distinzione tra esportazioni di materiale bellico statali e private?
4. Quali misure vengono adottate contro i produttori di armamenti che esportano materiale bellico verso uno Stato coinvolto in un conflitto armato internazionale?
Stellungnahme des Bundesrates
Domande 1 e 2
Dal 2017 le domande di esportazione di materiale bellico vengono respinte perché la Turchia è coinvolta in un conflitto armato interno secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511). Le uniche esportazioni verso la Turchia nel 2020 hanno riguardato singole armi da collezione (pistole) di diplomatici di ritorno in Turchia, autorizzate in virtù della deroga prevista all'articolo 5 capoverso 3 OMB ("...può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi ... se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo").
Secondo il diritto internazionale, il concetto di "guerra" rilevante ai sensi del diritto della neutralità presuppone operazioni militari di una certa intensità in corso tra Stati. Questi presupposti non sono attualmente adempiuti per quanto riguarda le relazioni tra la Turchia e la Siria. L'esportazione di singole armi da fuoco portatili e corte a uso privato o sportivo non è rilevante dal punto di vista del diritto della neutralità.
L'occupazione dell'Iraq è stata legittimata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 1483 del 22 maggio 2003 sulla base del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite (RS 0.120). Il diritto della neutralità non è applicabile alle misure secondo il capitolo VII dello Statuto.
Domanda 3
Conformemente all'articolo 7 della Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra (RS 0.515.21), uno Stato neutrale non è tenuto a impedire l'esportazione o il transito di armi o munizioni verso Paesi coinvolti in un conflitto armato internazionale. Tuttavia, secondo l'articolo 9 di tale Convenzione, in caso di restrizioni all'esportazione o al transito le parti in conflitto devono essere trattate allo stesso modo.
La legislazione svizzera sul materiale bellico è significativamente più severa del diritto della neutralità dato che, secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB, l'esportazione di materiale bellico è negata, tra l'altro, se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato internazionale. Secondo il diritto della neutralità, l'esportazione di materiale bellico da parte di privati non è infatti vietata finché è garantita la parità di trattamento delle parti in conflitto.
Domanda 4
Le infrazioni alla legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51) sono denunciate al Ministero pubblico della Confederazione. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale (cfr. art. 40 LMB). È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ad esempio chiunque, intenzionalmente, esporti materiale bellico senza autorizzazione; nei casi gravi può essere comminata una pena detentiva da uno a dieci anni (cfr. art. 33 LMB).
Risposta del Consiglio federale.