21.4018 · Interpellanza · 2021-09-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale può confermare che la Svizzera non è collegata/partecipa al registro europeo dell'autotrasporto (European Register of Road Transport Undertakings, ERRU)?
2. La possibilità della partecipazione della Svizzera a questo registro con i benefici per la sicurezza stradale che ne deriverebbero è già stata sollecitata dalla Svizzera presso il comitato misto Svizzera-UE?
3. Il Consiglio federale condivide la valutazione che l'estensione del registro ERRU alla Svizzera potrebbe essere nell'interesse non solo della Svizzera ma anche dell'UE?
4. la Confederazione dispone di una valutazione giuridica a sapere se anche il nostro Paese potrebbe introdurre le disposizioni necessarie per una partecipazione al ERRU? Se sì, qual'è la conclusione di questa valutazione?
Begründung
Dal 1° gennaio 2021 in Europa è in vigore l'ERRU Registro Europeo delle imprese di trasporto.
Il sistema permette di registrare violazioni delle norme sui tempi di guida, tachigrafi, tempi di lavoro, limiti di velocità, peso e dimensioni, controlli tecnici, al trasporto di merci pericolose su strada, accesso al mercato e trasporto di animali. Le infrazioni registrate sono elencate nel regolamento UE2016/403.
Il sistema permette di aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre la concorrenza sleale sanzionando le imprese che superano un certo numero di infrazioni arrivando alla perdita della licenza di trasporto.
Stellungnahme des Bundesrates
ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings) è un sistema elettronico che consente agli Stati membri lo scambio di informazioni sulle imprese di trasporto per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.
1. La Svizzera ad oggi non è inserita nell'ERRU.
2. La partecipazione della Svizzera all'ERRU è stata discussa con l'UE nel Comitato misto dei trasporti terresti Comunità/Svizzera. Le autorità elvetiche stanno vagliando una partecipazione nell'ambito del Pacchetto mobilità UE.
3. Uno scambio di dati tramite ERRU sarebbe proficuo sia per la Svizzera che per l'UE; il Consiglio federale ritiene che avrebbe effetti positivi sulla sicurezza stradale per tutti i Paesi coinvolti.
4. Non si dispone di una perizia giuridica in merito. Lo scambio di informazioni con l'UE è regolamentato dalla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (art. 89o - 89t, in particolare art. 89t lettere e, f [LCStr; RS 741.01]) nonché dalla legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada del 20 marzo 2009 (LPTS; RS 744.10), in particolare articolo 9a capoverso 3 LPTS. Le disposizioni esecutive per l'adeguamento del Sistema d'informazione sui controlli stradali sono attualmente in corso di elaborazione. Nell'eventualità di una partecipazione della Svizzera all'ERRU, il Regolamento di esecuzione UE 2017/1440 verrebbe inserito nell'Accordo sui trasporti terrestri (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [ATT; RS 0.740.72]).
Risposta del Consiglio federale.