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Lotta alla criminalità organizzata internazionale. Migliorare la prevenzione e il rilevamento di attività

21.4219 · Postulato · 2021-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto gli strumenti disponibili e le eventuali necessità di adeguamento legislativo utili a rafforzare le attività nell'ambito della prevenzione e del rilevamento tempestivo di attività riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali. Principalmente si pensa alla raccolta e allo scambio mirato di informazioni tra autorità di polizia e perseguimento penale cantonali e federali, nonché a informazioni provenienti da altri settori delle amministrazioni federale e cantonali utili a individuare operazioni finanziarie e commerciali riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali.

Begründung

Nella risposta all'interpellanza 21.3658 il Consiglio federale afferma che "Dalle informazioni scambiate con partner esteri si ä evinto che negli ultimi decenni la presenza e le attività delle organizzazioni di stampo mafioso in Svizzera sono state sottovalutate". La necessità di agire ed ottimizzare il sistema di prevenzione e repressione di questi fenomeni è data.

La complessità del sistema istituzionale svizzero rappresenta talvolta un limite nella prevenzione, individuazione e lotta a complesse strutture connesse ad organizzazioni criminali internazionali (ad es. di stampo mafioso). Senza mettere in discussione l'autonomia dei cantoni e la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni ä opportuno che si valutino a fondo il margine d'azione disponibile, ed eventuali necessità di modifiche legislative condivise, utili a rafforzare lo scambio proattivo, diretto e garante della necessaria protezione dei dati di informazioni essenziali a mettere in luce attività riconducili alla criminalità organizzata internazionale. L'esperienza di Paesi come l'Italia dimostra come il radicamento nel territorio, nel tessuto economico e sociale, con ramificazioni internazionali, necessiti di un approccio di sistema utile ad analizzare attività economiche e finanziare, tanto legali quanto illegali, con un potenziale collegamento, diretto ed indiretto, a tali organizzazioni. Nel sistema elvetico sono spesso unità amministrative cantonali a trattare

pratiche (ad es. costituzioni di società, compravendite fondiarie o immobiliari, polizia degli stranieri) che potenzialmente sono riconducibili a persone o affari con un nesso alla criminalità organizzata internazionale. Parimenti sono le istituzioni di perseguimento penale cantonali a confrontarsi con reati minori (ad es. reati finanziari, droga, armi) che contestualizzati a livello nazionale e internazionale hanno evidenti nessi con sistemi criminosi internazionali. Dato questo quadro ä essenziale che la Confederazione e i Cantoni, insieme, valutino tutte le misure possibili e realizzabili affinché sia migliorata la rete di scambio di informazioni utili alla prevenzione e al rilevamento tempestivo di attività riconducibili ad organizzazioni criminali internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a esaminare, nel quadro degli interventi già trasmessi (postulato Guggisberg 20.3809 e mozione Eichenberger 18.3592), gli strumenti disponibili e le eventuali necessità di adeguamento legislativo utili a migliorare lo scambio di informazioni nell'ambito della prevenzione e del rilevamento tempestivo di attività riconducibili a organizzazioni criminali internazionali. L'attenzione si concentra sul diritto di segnalazione delle autorità diverse da quelle di polizia. Infatti, conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia (RS 360.1), le singole autorità sono sì tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360). Tuttavia, non possono segnalare spontaneamente alla Polizia giudiziaria federale eventuali loro constatazioni in relazione alla criminalità organizzata, poiché non esiste un'apposita base giuridica.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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