21.4392 · Interpellanza · 2021-12-08
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 31 maggio 2021, la FINMA ha comunicato la concretizzazione degli obblighi di pubblicazione riguardo ai rischi finanziari legati al clima per banche e assicurazioni. Ha annunciato che esigerà informazioni di carattere qualitativo e quantitativo, che dovranno essere fornite secondo un approccio proporzionale, basato sui principi e compatibile a livello internazionale. Tuttavia, nell'ordinamento giuridico svizzero non esiste alcuna disposizione sulla quale possa fondarsi questa regolamentazione. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
- Su quale base lavora la FINMA nella sua prassi di vigilanza?
- La FINMA è un'autorità esecutiva. In questo caso però introduce regolamentazioni che hanno rango di legge. In che modo il Consiglio federale intende sottoporre queste decisioni della FINMA all'interno del dibattito democratico e dello Stato di diritto nel quadro dell'iter legislativo ordinario?
- In che modo il Consiglio federale garantisce che tale prassi di vigilanza non influisca sull'economia reale, ad esempio sulla concessione di ipoteche o sul finanziamento alle PMI?
- In che modo il Consiglio federale richiamerà la FINMA alle proprie responsabilità, dal momento che essa agisce al di là del suo mandato legale?
Stellungnahme des Bundesrates
L'interpellanza si riferisce alle tematiche trattate nelle circolari FINMA 2016/1"Pubblicazione - banche" e 2016/2 "Pubblicazione - assicurazioni (public disclosure)", parzialmente rivedute nel 2021. Le basi per la concretizzazione degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla FINMA riguardo ai rischi finanziari legati al clima sono date nel quadro giuridico vigente.
La legislazione svizzera in materia di vigilanza esige che banche e assicurazioni pubblichino, all'interno della gestione dei rischi generale, tutti i rischi materiali, tra i quali possono rientrare anche quelli legati al clima. Poiché questi ultimi sono diventati più importanti, la FINMA ha intensificato la sua attività di vigilanza in questo settore e concretizzato gli obblighi di pubblicazione. I rischi finanziari legati al clima non costituiscono una nuova categoria di rischi, bensì un ulteriore fattore all'interno delle classiche categorie di rischi.
Nel concreto, le banche sono tenute, conformemente all'ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02), a gestire i rischi in modo appropriato. Esse devono in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici (art. 12 OBCR). A complemento di ciò, l'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) obbliga le banche a "informare adeguatamente il pubblico in merito ai loro rischi" (art. 16 OFoP). Questa stessa norma autorizza la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione tecniche e a stabilire in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi.
Anche le imprese di assicurazione devono rilevare, limitare e sorvegliare tutti i rischi più importanti. Secondo l'articolo 25 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), esse allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo. La FINMA è autorizzata a stabilire le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi. L'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) obbliga le imprese di assicurazione a pubblicare almeno una volta l'anno un rapporto sulla propria situazione finanziaria (art. 111a OS). Questo rapporto comprende informazioni quantitative e qualitative e descrive anche il profilo di rischio. L'articolo 111a capoverso 5 OS autorizza la FINMA a disciplinarne i dettagli.
Il Consiglio federale ritiene quindi che la FINMA disponga delle basi legali per concretizzare gli obblighi di pubblicazione trattati in questa sede. La modifica delle circolari summenzionate è avvenuta dopo aver consultato e sentito gli ambienti interessati. Le basi legali non sono state messe in discussione in nessuno dei pareri pervenuti.
Secondo il Consiglio federale, un eventuale influsso sull'economia reale sarebbe da ascrivere non tanto a questi obblighi di pubblicazione che gli istituti finanziari devono adempiere, quanto piuttosto direttamente ai rischi climatici. Inoltre, entro la metà del 2022 il Consiglio federale ha annunciato un progetto di ordinanza sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese svizzere che riguarderà da vicino l'economia reale. Si tratta di una precisazione degli obblighi che già sussistono sulla base del controprogetto all'iniziativa "Per imprese responsabili" adottato dal Parlamento.
Risposta del Consiglio federale.