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21.4405 · Mozione · 2021-12-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il Codice penale qualificando la corruzione privata secondo gli articoli 322octies e 322novies CP quale reato preliminare del riciclaggio di denaro.

Begründung

Nel 2016 il Codice penale è stato adeguato rendendo perseguibile d'ufficio la corruzione privata (cfr. art. 322octies e 322novies). La corruzione privata continua tuttavia a non essere considerata un reato preliminare del riciclaggio di denaro secondo l'articolo 305bis CP, poiché è classificata come delitto e non come crimine. Ne consegue però una lacuna perché i fondi ottenuti nel quadro della corruzione privata sono spessi utilizzati per il riciclaggio di denaro. La presente mozione incarica il Consiglio federale di colmare questa lacuna.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo messaggio concernente la modifica delle disposizioni penali sulla corruzione, il Consiglio federale ha indicato di non voler trasformare la corruzione di privati in un crimine (FF 2014 3099, 3115). All'epoca ha spiegato che la pena detentiva massima di tre anni teneva conto della minor gravità di questo reato rispetto alla corruzione di pubblici ufficiali. Erigerlo a reato preliminare del riciclaggio di denaro contraddirebbe questa valutazione.

Questa constatazione è tuttora valida ed è suffragata dagli elementi seguenti:

- la corruzione privata è spesso accompagnata da altri atti che possono essere qualificati come crimini: ad esempio, quando s'iscrive nell'attività commerciale di un'impresa, la corruzione privata implica in genere manipolazioni contabili costitutive di falsità in documenti (art. 251 CP). Pagamenti illeciti vengono camuffati con varie denominazioni volte a dare una parvenza di regolarità oppure vengono create casse nere per avere a disposizione fondi al di fuori della contabilità. Possono inoltre entrare in linea di conto anche l'amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP) o l'appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP). La corruzione privata può quindi costituire indirettamente un reato sottoposto ai pertinenti obblighi in materia di riciclaggio di denaro;

- nel quadro del suo ultimo esame periodico della Svizzera nel 2016, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) - organismo internazionale incaricato tra le altre cose di valutare i dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro dei suoi Stati membri - non ha constatato lacune in relazione al problema sollevato dalla mozione;

- pur avendo deplorato che la corruzione privata non fosse un reato preliminare del riciclaggio di denaro, il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa e il Gruppo di lavoro dell'OCSE contro la corruzione internazionale non hanno formulato, nel quadro degli esami del 2011 e del 2018, ulteriori raccomandazioni all'attenzione della Svizzera;

- nel suo rapporto di analisi dei rischi del 2019 sulla corruzione quale reato preliminare del riciclaggio di denaro, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) non ha analizzato la corruzione privata, in quanto non costituisce un reato preliminare del riciclaggio di denaro. Ciononostante non è giunto alla conclusione che la Svizzera presentasse una lacuna in materia. Il GCRF ha invece sottolineato che è piuttosto la corruzione di pubblici ufficiali stranieri a rappresentare, quale reato preliminare del riciclaggio di denaro, una delle maggiori potenziali minacce per la piazza finanziaria svizzera (pag. 6 e 7 del rapporto);

- infine, durante le discussioni sul disegno di armonizzazione delle pene, il cui obiettivo principale è appunto provvedere affinché le pene previste per i reati del Codice penale siano coerenti e adeguate alla gravità della lesione, non è stato né proposto né chiesto un aumento della pena comminata per la corruzione privata.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non vede la necessità di rendere la corruzione privata un crimine e, quindi, un reato preliminare del riciclaggio di denaro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.