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21.4427 · Interpellanza · 2021-12-14

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il decreto federale relativo all'acquisto degli aerei da combattimento approvato dal Parlamento il 20 dicembre 2019 e accettato dal popolo svizzero nel 2020 specificava chiaramente, da una parte, il tasso delle misure compensative (60 per cento) e, dall'altra, l'obbligo di rispettare la ripartizione per regione di tali misure. Senza rimettere in discussione la decisione del Consiglio federale sulla scelta del fornitore, reputo che ci siano numerose ambiguità da parte di quest'ultimo sulla garanzia del tasso delle compensazioni. Secondo le precisazioni di armasuisse non sussiste alcun obbligo di compensazione per le quote relative all'IVA, al supplemento di rischio e alle commesse dirette della Confederazione ad aziende svizzere. Tuttavia, mancano delle spiegazioni sulle esclusioni dall'obbligo di compensazione. Peraltro, se si applica il 60 per cento di compensazione al valore contrattuale di 5 miliardi di franchi, si ottiene un importo di 3 miliardi di franchi e non di 2,9 come riportato nel comunicato di armasuisse del 26 novembre 2021. Inoltre, le informazioni ricevute finora non garantiscono la ripartizione degli affari "offset" nelle tre regioni linguistiche.

Tenendo conto di tutte le osservazioni emerse finora, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Spiegare perché il 60 per cento delle compensazioni industriali si applica all'offerta iniziale di 5,068 miliardi di franchi e non all'adeguamento del contratto a 6,035 miliardi di franchi o piuttosto all'importo finale che la Svizzera pagherà nel 2031.

2. Spiegare perché applicando il 60 per cento delle compensazioni ai 5 miliardi iniziali si ottengono 2,9 e non 3 miliardi di franchi.

3. Che misure si adottano per garantire un'equa ripartizione degli affari di compensazione?

Inoltre, il Consiglio federale è invitato a chiarire la sua posizione sui seguenti punti:

4. Spiegare la differenza tra i costi d'acquisto iniziali di 5,068 miliardi di franchi, che hanno permesso all'F-35A di vincere la gara, e l'adeguamento del contratto a 6,035 miliardi.

5. Esporre in mondo particolareggiato gli importi relativi all'IVA, al supplemento di rischio e alle commesse dirette della Confederazione ad aziende svizzere.

6. Indicare chiaramente la quota riconducibile all'inflazione nell'adeguamento del contratto.

Stellungnahme des Bundesrates

1., 2. e 4.

A livello dei prezzi di febbraio 2021, i costi d'acquisto ammontano a 5,068 miliardi di franchi, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

I costi d'acquisto entro il 2031, compreso il rincaro stabilito per contratto negli USA e quello stimato in Svizzera più l'IVA, ammonteranno a 6,035 miliardi di franchi.

Secondo la decisione programmatica, per il calcolo degli affari "offset" è determinante il cosiddetto valore contrattuale, come già riportato nel verbale del Consiglio degli Stati del 24 settembre 2019. Si tratta degli importi che ricevono effettivamente le ditte e i fornitori esteri e che devono essere compensati al 60 per cento con affari "offset". Com'è consuetudine per tutti gli affari FMS, non sussiste alcun obbligo di compensazione per le prestazioni del governo statunitense, per l'imposta sul valore aggiunto, per il supplemento di rischio e per le commesse dirette della Confederazione ad aziende svizzere. Le ditte straniere riceveranno circa 4,8 miliardi di franchi; applicando il 60 per cento di compensazione si ottiene un importo di 2,9 miliardi di franchi.

3. La realizzazione degli affari offset è sorvegliata nel quadro di un apposito processo di monitoraggio e controllo. Nel caso di affari "offset" diretti, il processo è assicurato da armasuisse; nel caso di affari "offset" indiretti, la vigilanza si svolge sotto la direzione di armasuisse in collaborazione con le associazioni Swissmem, GRPM (Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité), Swissmechanic e digitalswitzerland che, a tale scopo, gestiscono l'Ufficio offset di Berna. Questo ufficio verifica la conformità degli affari "offset" proposti dai fornitori con le prescrizioni in materia di affari "offset". In base a quanto stabilito nel documento "Politica degli offset", il fornitore estero deve organizzare almeno una riunione di coordinamento all'anno in Svizzera con armasuisse e l'Ufficio offset di Berna. La riunione serve, tra le altre cose, per monitorare la ripartizione regionale. Per i programmi "offset" correnti si procede alla pubblicazione della denominazione del progetto d'acquisto, del nome del produttore estero, della denominazione dell'azienda svizzera interessata e della relativa regione linguistica nonché del grado di adempimento percentuale su un registro pubblicamente accessibile sul sito di armasuisse. L'obbligo di compensazione deve essere completamente soddisfatto entro quattro anni dalla consegna degli ultimi aerei. In caso contrario viene inflitta una pena convenzionale che non dispensa il produttore dall'adempimento degli obblighi di compensazione.

5. Il credito d'impegno richiesto per l'F-35A comprende 422 milioni di franchi di IVA sulle importazioni. Quest'ultima non incide sul bilancio della Confederazione. Il supplemento di rischio è indicato separatamente nel credito d'impegno e ammonta a 82 milioni di franchi. La Confederazione assegna commesse dirette all'industria svizzera per un valore di 67 milioni di franchi.

6. Le disposizioni del contratto d'acquisto (Letter of Offer and Acceptance, LOA), che attesta l'accordo per l'acquisto di 36 F-35A da parte della Svizzera come contratto a prezzo fisso, sono vincolanti per i governi degli Stati Uniti e della Svizzera. Nel contratto d'acquisto si tiene conto anche dell'inflazione. Poiché il LOA per l'acquisto degli aerei si basa su un prezzo fisso, l'inflazione calcolata non è indicata in modo esplicito. Si tratta di un aspetto alquanto irrilevante per la Svizzera, perché il prezzo rimane invariato fino alla consegna.

Risposta del Consiglio federale.