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Accesso Internet a casa via radiocomunicazione mobile invece della fibra ottica. Dov'è la trasparenza per la clientela?

21.4525 · Interpellanza · 2021-12-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dello sviluppo delle telecomunicazioni, si fa spesso riferimento alla neutralità tecnologica. Pertanto Swisscom dovrebbe essere libera di decidere quale canale di trasmissione utilizzare per adempiere i requisiti del servizio universale. Tuttavia già oggi i fornitori di servizi di telecomunicazione vendono offerte Internet per la casa senza specificare il canale di trasmissione. Per questo, anche nel mezzo di un centro abitato può succedere che alla conclusione di un nuovo contratto venga inviata una box esterna per la ricezione via radiocomunicazione mobile, invece di un router per utilizzare la connessione via cavo. Molte persone non vogliono connettersi a Internet a casa via radiocomunicazione mobile perché dispongono di un collegamento di rete fissa e preferiscono questa connessione a bassa radiazione, più ecologica e più stabile. Senza una dichiarazione in merito ai canali di trasmissione, non vi è però abbastanza trasparenza per consentire ai nuovi clienti di prendere una decisione. L'offerta Internet per la casa via radiocomunicazione mobile contraddice anche le dichiarazioni dell'industria delle telecomunicazioni secondo cui le capacità delle antenne sono esaurite.

Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il Consiglio federale le offerte Internet per la casa via radiocomunicazione mobile sullo sfondo delle scarse capacità di antenna evocate dall'industria?

2. Per ragioni legate alla protezione del consumatore e alla trasparenza, i canali di trasmissione Internet per la casa non dovrebbero essere dichiarati dai fornitori nei documenti di vendita?

3. Non sarebbe necessario imporre ai fornitori questa ricezione a bassa radiazione nelle zone con una buona copertura di cavi in fibra ottica? In caso di risposta negativa, perché no?

4. Esiste un approccio legale per privilegiare le connessioni a bassa radiazione ed ecologiche? In caso di risposta negativa, il Consiglio federale vede la necessità di intervenire in questo ambito?

5. Il Consiglio federale sta elaborando una strategia in materia di banda ultra larga: si sta già riflettendo su come potenziare i collegamenti via cavo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Attualmente il DATEC sta lavorando all'adempimento del postulato Häberli-Koller (19.4043). In tale ambito si cercano risposte su come ampliare la rete di radiocomunicazione mobile in modo sostenibile. Il postulato solleva anche la questione relativa a come far interagire le reti in fibra ottica e mobili per garantire la capacità di rete necessaria. Di regola, le economie domestiche sono già collegate tramite le reti fisse di Swisscom o dei fornitori di TV via cavo e le reti mobili hanno il loro punto di forza soprattutto nel garantire la comunicazione in mobilità o all'aperto. Tuttavia, la differenza tra i due scopi di utilizzo non è definita chiaramente.

Attualmente le prestazioni del servizio universale sono di regola fornite tramite collegamenti su linea; in certi casi, a seconda della situazione topografica, però anche tramite la radiocomunicazione mobile o via satellite. I clienti sono informati sull'assetto del loro collegamento. Per il previsto potenziamento del servizio universale a 80 Mbit/s, la questione di un collegamento neutrale sul piano tecnologico sta diventando sempre più importante per poter collegare alla banda ultra larga anche le aree discoste.

2. Al di fuori del suddetto servizio universale, le relazioni tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e la loro clientela sono rette dal diritto civile. In tale ambito la legge sulle telecomunicazioni non prevede alcuna condizione per quanto riguarda la struttura delle offerte di mercato. Per concludere un contratto occorre tuttavia raggiungere sempre un accordo sui punti contrattuali essenziali (art. 2 cpv. 1 CO; RS 220). Per quanto riguarda la trasparenza dei documenti di vendita, nell'integrare le condizioni generali di contratto (CGC) vanno rispettate anche le disposizioni generali del diritto contrattuale. Le condizioni non devono essere né poco chiare né insolite. Il Consiglio federale non dispone di informazioni su offerte per le quali il cliente, al momento della conclusione del contratto, non sa attraverso quale canale di trasmissione saranno forniti i relativi servizi.

3. Nell'ultima revisione della LTC nel 2019, il Parlamento si è astenuto dall'attribuire la preferenza a una tecnologia rispetto alle altre. Nessuna disposizione del diritto federale definisce condizioni in merito. Rientra quindi nel margine di apprezzamento del fornitore scegliere quale tecnologia utilizzare (neutralità tecnologica).

4. Le reti a banda larga rappresentano per la Svizzera un'infrastruttura centrale e orientata al futuro. Le reti fisse e mobili si completano a vicenda. In particolare nelle aree periferiche dove una copertura tramite rete fissa è difficile da attuare a livello tecnico e non è sostenibile a livello economico, una copertura alternativa può essere assicurata tramite la radiocomunicazione mobile. Nel diritto vigente non ci sono approcci legali per prescrivere determinate tecnologie (v. risposta alla domanda 3). Nell'ambito del postulato Häberli-Koller, il Consiglio federale sta tuttavia esaminando il possibile assetto di una rete di radiocomunicazione mobile sostenibile nelle attuali condizioni quadro (v. risposta alla domanda 1). La protezione della popolazione dalle radiazioni della radiocomunicazione mobile è definita a sufficienza nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Il Consiglio federale non vede la necessità di un'ulteriore regolamentazione.

5. Nella strategia in materia di banda ultra larga, il Consiglio federale indicherà come garantire lo sviluppo a lungo termine dell'infrastruttura a banda ultra larga. In primo piano vi sarà il potenziamento della banda larga su linea.

Risposta del Consiglio federale.

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