21.4572 · Mozione · 2021-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni di esecuzione dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b e c LSA, affinché le imprese soggette a questa disposizione non siano più autorizzare a trattenere fino al 10 per cento delle entrate lorde (ovvero i premi di rischio e dei costi, i premi maggiorati del reddito netto del capitale, "ertragsbasierte Methode"); la protezione prevista dall'articolo 37 capoverso 4 LSA deve essere attuata e il 10 per cento al massimo deve interessare il risultato netto ("ergebnisorientierte Methode"), vale a dire il saldo totale positivo dopo deduzione delle riserve previste dal piano d'esercizio (longevità, future lacune di copertura, eventi assicurati annunciati ma non ancora liquidati, eventi assicurati insorti ma non ancora annunciati, fluttuazioni dei danni, fluttuazioni di valore degli investimenti di capitale, interesse garantito, adeguamenti e risanamenti delle tariffe).
Begründung
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni di esecuzione dell'articolo 37 capoversi 3 e 4 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, al fine di applicare soltanto il metodo basato sul risultato ("ergebnisbasierte Methode") secondo l'articolo 147 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sulla sorveglianza (senza le condizioni restrittive dell'introduzione del cpv. 2).
Infatti, con il metodo attuale basato sul reddito ("ertragsbasierte Methode") si distribuisce soltanto il 70 per cento circa del risultato a favore degli assicurati.
Si tratta in realtà di una quota minima a favore delle assicurazioni.
Tra il 2007 e il 2020 le assicurazioni sulla vita hanno incassato 5 miliardi e 703 milioni di franchi nell'ambito del secondo pilastro, che soggiace alla quota minima (senza considerare le spese amministrative e quelle di gestione del capitale). Questo denaro è sottratto agli assicurati.
A titolo di esempio, il metodo attuale risulta da una distribuzione netta cumulativa di 1 miliardo 670 milioni di franchi soltanto a favore di AXA Assicurazioni SA negli anni 2007-2016.
Il fatto che, da allora, AXA abbia abbandonato il modello dell'assicurazione integrale non è dovuto a un utile troppo esiguo, ma a una valutazione diversa dei futuri rischi finanziari (eventuale aumento dei tassi d'interesse).
Swiss Life ha recuperato una buona parte dei clienti di AXA e specula con successo sull'UDC-PLR-PPD in Parlamento per raggiungere il proprio obiettivo, escludendo dall'assicurazione totale le imprese ritenute "cattivi rischi". Poiché non è riuscita a ottenere, come auspicava, la soppressione dell'aliquota di conversione nella legge e della definizione mediante ordinanza del tasso d'interesse minimo corrisposto sull'avere di vecchiaia, una sola di queste misure basterebbe a soddisfare Swiss Life.
Swiss Life, il maggiore proprietario immobiliare della Svizzera, ha però già vinto la sua scommessa grazie alla decisione del Tribunale federale del 26 ottobre 2020 che consente a un locatore di ottenere un rendimento del 2 per cento in più rispetto al tasso ipotecario di riferimento (ovvero complessivamente il 3,25 %). Eppure si lamenta che l'aliquota dell'1 per cento versata agli assicurati sarebbe troppo elevata!
È proprio in questo contesto che si verificano alcune delle vere truffe del secondo pilastro, e non nella necessaria solidarietà tra giovani - che andranno a loro volta, almeno si spera, in pensione - e anziani.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le disposizioni dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) relative alle assicurazioni della previdenza professionale (art. 141 segg.) tengono conto delle esigenze in fatto di competitività e trasparenza, nonché di una partecipazione ai ricavi da parte degli assicurati che sia il più elevata possibile. Stando ai valori di riferimento pubblicati dalla FINMA, dall'introduzione dell'obbligo di rendiconto sulla previdenza professionale istituito a seguito della prima revisione della LSA oltre 15 anni fa, la quota di distribuzione ha rispettato la quota minima e ha registrato un risultato leggermente inferiore al 92,0 per cento soltanto nel 2006 e nel 2007 (2020: 92,9 %).
Secondo l'OS, nell'ambito delle assicurazioni sulla vita la partecipazione alle eccedenze deve essere calcolata in base al conto d'esercizio. Le voci del conto devono essere suddivise in processo di risparmio, di rischio e dei costi. Di norma, la quota di distribuzione ammonta almeno al 90 per cento di questi ricavi ("ertragsbasierte Methode"). Tuttavia, le assicurazioni devono impiegare i ricavi anche per costituire il capitale necessario a garantire la solvibilità e compensare adeguatamente i creditori per i rischi assunti. Il metodo basato sul risultato ("ergebnisbasierte Methode"), che implica un'ulteriore riduzione del potenziale di guadagno degli assicuratori, deve essere applicato soltanto negli anni caratterizzati da investimenti molto proficui.
Inoltre le imprese possono decidere se aderire a un istituto di previdenza che assegna la copertura dei rischi a un'impresa di assicurazione oppure preferire una forma previdenziale senza garanzie, impegnandosi a versare, se necessario, contributi di risanamento.
Il Consiglio federale non ritiene vi sia necessità di modificare le disposizioni relative alla quota minima.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.