21.4592 · Interpellanza · 2021-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Uno dei motivi addotti per l'abolizione dell'imposta preventiva sul capitale di terzi è la volontà di riportare in Svizzera le società di finanziamento del gruppo. Finora infatti gli interessi pagati sui prestiti interni al gruppo sono stati equiparati alle obbligazioni o agli averi bancari.
In questo contesto si pongono le seguenti domande.
1. È vero che nel 2010 l'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev) e l'ordinanza concernente le tasse di bollo (OTB) sono state adeguate affinché non fosse più riscossa l'imposta preventiva sugli averi tra società dello stesso gruppo?
2. Successivamente, l'OIPrev ha subito diverse modifiche, che hanno riguardato anche il finanziamento interno al gruppo. Di quali modifiche si è trattato? Il Consiglio federale è invitato a fornire un elenco dettagliato e a indicare la motivazione alla base di ciascuna modifica.
3. Su quali operazioni o transazioni è attualmente riscossa l'imposta preventiva nell'ambito del finanziamento interno al gruppo? Quali sono invece esentate da tale imposta?
4. Quali sarebbero esattamente gli effetti economici positivi dell'abolizione dell'imposta preventiva ancora riscossa sul capitale di terzi per le società di finanziamento del gruppo?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 2: il 1° agosto 2010 è entrato in vigore l'articolo 14a dell'OIPrev. Quasi sette anni dopo, ovvero il 1° aprile 2017, è entrata in vigore una modifica dei relativi capoversi 2 e 3. Il capoverso 1 è rimasto invariato.
Secondo il capoverso 1 i pagamenti di interessi per averi tra società dello stesso gruppo non sono assoggettati all'imposta preventiva, poiché questi averi non sono considerati né obbligazioni né averi di clienti. In questo modo sono state migliorate le condizioni quadro fiscali per le attività di finanziamento infragruppo di gruppi esteri. I gruppi svizzeri, invece, non hanno beneficiato di nessun miglioramento considerevole a causa delle restrizioni contenute nel capoverso 3.
Il vecchio capoverso 3 prevedeva che qualsiasi trasferimento di fondi a una società svizzera di un gruppo, derivante da un'emissione all'estero garantita dalla stessa società svizzera del gruppo, escludesse l'applicazione del capoverso 1, comportando di conseguenza l'assoggettamento all'imposta preventiva. A differenza dei gruppi svizzeri, tale prassi non rappresentava un ostacolo per i gruppi esteri. Al fine di eliminare questo svantaggio per i gruppi svizzeri, il capoverso 3 è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2017.
Il capoverso 3 attualmente in vigore prevede che il capoverso 1 non sia applicabile se, in caso di emissioni estere garantite da una società svizzera di un gruppo, i fondi trasferiti alla società svizzera del gruppo superano l'ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo.
Sempre con effetto dal 1° aprile 2017, il capoverso 2 è stato modificato in modo tale da considerare società di un gruppo sia le società con conti annuali integralmente consolidati sia quelle con conti annuali consolidati solo in parte. Alla base di questa modifica vi sono state considerazioni sulla parità di trattamento.
Ad domanda 3: se il finanziamento interno al gruppo avviene per mezzo di averi (capitale di terzi) conformemente all'articolo 14a OIPrev, l'imposta preventiva non è dovuta. Non vi sono altre esenzioni dall'imposta preventiva.
Ad domanda 4: l'abolizione in larga misura dell'imposta preventiva sui redditi da interesse rende più facile per le imprese emettere le proprie obbligazioni dalla Svizzera. I mezzi ottenuti in questo modo possono essere utilizzati sia per il finanziamento dell'impresa emittente sia per il finanziamento all'interno del gruppo. Se le società emettono un numero sempre maggiore di obbligazioni dalla Svizzera, vi è la possibilità che anche le attività di finanziamento interno al gruppo siano condotte sempre di più nel nostro Paese.
Gli sviluppi internazionali hanno determinato un aumento dei requisiti relativi alla sostanza. I gruppi che operano a livello internazionale sono quindi indotti a centralizzare sempre più le loro attività di finanziamento. Si può partire dal presupposto che tale centralizzazione avrà luogo laddove l'emissione di obbligazioni e quindi l'acquisizione di capitale di terzi non sia ostacolata dal punto di vista fiscale.
Risposta del Consiglio federale.