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21.462 · Iniziativa parlamentare · 2021-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La legge sul CO2 è completata dall'articolo 47a intitolato Esame e pubblicazione dei rischi climatici fisici e di transizione con implicazioni di natura finanziaria.

1 La FINMA misura periodicamente i rischi microprudenziali con implicazioni di natura finanziaria derivanti dal cambiamento climatico.

2 La Banca nazionale svizzera (BNS) misura periodicamente i rischi macroprudenziali con implicazioni di natura finanziaria legati al cambiamento climatico.

3 La FINMA e la BNS redigono regolarmente un rapporto pubblico destinato al Consiglio federale sui risultati e sulle eventuali misure.

Begründung

Oltre al CO2 emesso ogni giorno in Svizzera dal traffico motorizzato, dal riscaldamento, dalla navigazione aerea e dall'industria, c'è anche e in modo particolare il CO2 che viene esportato in tutto il mondo mediante gli investimenti della piazza finanziaria nelle energie fossili. Tale investimento rappresenta più di 20 volte le emissioni annuali delle economie domestiche e delle aziende svizzere.

L'inserimento dell'articolo 47a concerne, da un lato, il rischio legato alla transizione verso l'abbandono delle energie fossili e, dall'altro, il rischio fisico legato globalmente al riscaldamento climatico. L'ampio cantiere della riforma delle vigilanze bancarie e finanziarie mira a completare la regolazione microprudenziale tradizionale, ossia incentrata sui rischi individuali, con un'analisi macroprudenziale che tiene conto dei rischi nel loro complesso, vale a dire incentrata sul rischio sistemico. Si tratta di limitare i rischi e di rafforzare la resilienza del sistema finanziario finché si è ancora in tempo. Questo è lo scopo della politica macroprudenziale.

Poiché la piazza finanziaria emette 20 volte di più di tutte le economie domestiche e le aziende svizzere, è essenziale decarbonizzare questo settore. La proposta cerca di migliorare la legge completando l'articolo 47a: la FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e la Banca nazionale svizzera, devono valutare i rischi con implicazioni di natura finanziaria legati al clima, vale a dire stimare e giudicare per determinarne il valore. Il processo deve inoltre essere trasparente, con il principio di un rapporto pubblico e seguito da misure per mitigare i rischi individuati.

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