21.468 · Iniziativa parlamentare · 2021-06-17
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Presento un'iniziativa parlamentare che prevede di modificare l'articolo 3 capoverso 2 e l'articolo 19 capoverso 2 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e di aggiungere un capoverso 3bis all'articolo 19 di tale legge:
Articolo 3 capoverso 2 (modificato): Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all'articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali, tranne che alle vittime del reato di tratta di esseri umani (art. 182 CP).
Articolo 19 capoverso 2 (modificato): Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni. Sono fatti salvi i capoversi 3, 3bis e 4.
Articolo 19 capoverso 3bis (nuovo): In deroga al capoverso 3, la vittima del reato di tratta di esseri umani (art. 182 CP) ha diritto all'indennizzo del danno patrimoniale risultante dallo sfruttamento del suo lavoro.
Begründung
La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (RS 0.311.543).
A tale proposito si è impegnata a fare in modo che le vittime ricevano un indennizzo dagli autori dei reati. Di tale indennizzo deve farsi carico in primo luogo l'autore del reato. A titolo sussidiario deve intervenire lo Stato.
La Convenzione garantisce tali diritti alle vittime sotto la giurisdizione delle Parti, indipendentemente dal luogo in cui gli eventi si sono verificati.
La legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) deve essere adattata di conseguenza per integrare tali diritti.
Concretamente si tratta di modificare l'articolo 3, che stabilisce il campo di applicazione territoriale, e l'articolo 19, che definisce i danni che fondano un diritto all'indennizzo.