Ridistribuzione in Congo o in Costa d'Avorio dei risarcimenti equivalenti in seguito alla condanna dell'impresa Gunvor
22.1041 · Interrogazione · 2022-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In seguito alla condanna, nell'ottobre 2019, dell'impresa Gunvor in relazione ad atti di corruzione in Costa d'Avorio e nella Repubblica del Congo, il Consiglio federale intende ridistribuire in questi due Paesi, tramite progetti di sviluppo per i diritti umani o per la lotta alla corruzione condotti da organizzazioni della società civile svizzera o di questi due Paesi, tutti o parte dei 90 milioni di risarcimenti equivalenti pagati dall'impresa?
Come si può giustificare che quando un'impresa con sede in Svizzera è condannata per corruzione, le multe e i risarcimenti equivalenti pagati da questa impresa non vadano a beneficio delle popolazioni dei Paesi in cui è avvenuta la corruzione?
Queste ultime sono pertanto vittima di una duplice ingiustizia: si ritrovano dapprima private delle risorse di materie prime per mano di dirigenti corrotti e in seguito vedono i benefici di questi schemi di corruzione terminare la loro corsa nelle casse della Svizzera, che ospita e protegge le imprese corruttrici e condannate.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (RS 312.4) prevede che i valori patrimoniali confiscati secondo il diritto penale federale o i risarcimenti equivalenti possono essere ripartiti con gli Stati esteri a determinate condizioni.
Nel presente caso, le pertinenti condizioni legali non sono tuttavia adempiute. Infatti, per una ripartizione o restituzione di questo tipo occorre che i fondi in questione siano stati confiscati in collaborazione con l'estero. Lo Stato estero deve pertanto aver sostenuto, tramite assistenza giudiziaria, il procedimento penale e di confisca in Svizzera, contribuendo dunque al suo successo. Nella fattispecie, ciò non è avvenuto né nel caso della Repubblica del Congo né in quello della Repubblica della Costa d'Avorio. Il procedimento penale è stato avviato in Svizzera dal Ministero pubblico della Confederazione e il risarcimento equivalente è stato ordinato secondo il diritto svizzero e senza il contributo dei Paesi summenzionati. Le condizioni previste dalla legge per la ripartizione e la conseguente restituzione non sono quindi adempiute. L'importo del risarcimento equivalente non può pertanto né essere ripartito con gli Stati in questione né restituito loro, nemmeno a favore della popolazione locale.
Risposta del Consiglio federale.