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22.1042 · Interrogazione · 2022-09-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Per garantire la sua indipendenza e il rispetto della OIBT (734.27) il gestore di rete non dovrebbe avere partecipazioni in aziende che hanno il compito di eseguire controlli, tantomeno avere collaboratori che hanno ruoli dirigenziali in aziende partecipate che eseguono controlli. Questo perché non vi sarebbe una chiara differenziazione tra il controllore e il controllato.

Sono diversi gli esempi di aziende elettriche che violano questo principio, per esempio:

1. Aziende industriali di Lugano (AIL) SA https://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-105.969.920 che verosimilmente detiene le quote di AIL Servizi SA https://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-109.495.789

In questo caso, non si rileva solo un problema di proprietà, ma dal registro di commercio si evince chiaramente che il direttore sostituto di AIL SA è anche il direttore di AIL Servizi SA;

2. La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) è proprietaria di tutte le quote di SES Controlli Sagl https://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-110.039.435 e condivide la proprietà di SES Collaudi con Electrosuisse https://ti.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-270.775.142

Si chiede al Consiglio federale:

1. A fronte di questi due evidenti esempi, dove i gestori di rete hanno il compito di controllare le aziende di controllo, anche quelle di cui ne sono azionisti e dove loro collaboratori hanno compiti dirigenziali nelle aziende che devono controllare, ritiene che il principio d'indipendenza sancito dalla OIBT sia garantito?

2. Situazioni simili, dove il gestore di rete è azionista e impiega suo personale in posti dirigenziali in aziende che sono preposte al controllo di impianti elettrici e di cui è tenuto a verificarne la qualità dei controlli stessi, è una prassi diffusa nel paese? Quanti e quali altri casi sono conosciuti?

3. Cosa intende fare per ristabilire il pieno rispetto della OIBT (734.27) da parte dei gestori di rete che si ritrovano in questa situazione di ambiguità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), i gestori di rete possono svolgere i compiti di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato solo se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) costituiscono un'unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario; o

b) controllano solo gli impianti non alimentati dalla loro rete e per questi tengono una contabilità separata.

Le partecipazioni finanziarie non sono determinanti. In base alle informazioni dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, non vi è stata alcuna violazione di queste norme in nessuno dei casi descritti. Il Consiglio federale, in quanto legislatore, si è deliberatamente astenuto dall'imporre un'ulteriore restrizione, in quanto questa sarebbe difficilmente gestibile nell'attuazione senza un cambiamento di sistema. Un tale cambiamento implicherebbe per i gestori di rete di non poter più svolgere i compiti di un organo di controllo o gestire un'installazione come fanno oggi.

2. Non è da escludersi. Tuttavia, questi casi non vengono rilevati fintanto che non vi è una violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 26 capoverso 3 OIBT, come spiegato nella domanda 1.

3. Poiché in queste situazioni le prescrizioni dell'OIBT vengono rispettate, non è necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.