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22.1047 · Interrogazione · 2022-09-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI; RS 831.232.51), le persone con gravi problemi di udito hanno diritto, a determinate condizioni, a contributi per i casi di rigore per la protesizzazione con apparecchi acustici.

1. Quante richieste sono state presentate ogni anno dal 2011? Qual è la ripartizione in base all'età?

2. Quante persone hanno chiesto nuovamente contributi per i casi di rigore a distanza di sei anni?

3. Quante richieste sono state respinte ogni anno da parte del competente ufficio AI?

4. Come si presenta la statistica delle età delle persone interessate con una decisione di riconoscimento di un caso di rigore (dal 2011)?

5. Quali categorie vengono rilevate statisticamente dall'UFAS per quanto concerne la motivazione dei casi di rigore?

6. A quanto sono ammontati i contributi ogni anno (dal 2011)?

7. Quali misure prende l'AI per garantire un sistema decisionale chiaro e trasparente?

8. In caso di decisione di riconoscimento di un caso di rigore da parte dell'AI, con quale motivazione vanno nuovamente richiesti i mezzi ausiliari supplementari riconosciuti come necessari?

Stellungnahme des Bundesrates

1-3. La rilevazione statistica a livello centralizzato non riguarda le richieste, bensì i casi di rigore riconosciuti da parte dell'assicurazione invalidità (AI). Il numero dei casi di rigore finanziati dall'AI è in costante crescita dal 2011. Nel 2013 ne erano rilevati quasi 100. Successivamente, si è osservato un aumento ogni anno (circa un raddoppiamento fino al 2016), e nel 2017 si è arrivati per la prima volta a superare i 1000 casi. Nel 2021 si sono rilevati circa 1200 casi di rigore, che corrispondono a oltre il 7 per cento di tutte le protesizzazioni fornite dall'AI ad adulti. Al momento dell'introduzione del sistema forfettario, nel 2011, si era presupposta una quota pari al massimo al 5 per cento. Le richieste respinte vengono rilevate soltanto per categorie approssimative; non è dunque possibile operare una distinzione in base al tipo di mezzo ausiliario.

4. Considerati gli effetti di transizione, le cifre per il 2011 e il 2012 non sono rappresentative. Dal 2013, la ripartizione dei casi di rigore riconosciuti in base all'età si presenta come segue:

Età2013201520172019202118-25 anni134666566126-30 anni42570576031-35 anni12652678836-40 anni134163818941-45 anni557918312846-50 anni187312414214051-55 anni109017917920056-60 anni229419922427061-65 anni88118419822366-75 anni36101724Oltre 75 anni124812Totale98543104211121294

5. Gli uffici AI esaminano nei singoli casi le condizioni di base secondo la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI) e, se queste sono adempiute, valutano anche il rispetto dei criteri audiologici di cui alla lettera circolare AI n. 342. Statisticamente sono rilevati a livello centralizzato il numero dei casi di rigore finanziati e i relativi costi, ma non i criteri audiologici.

6. In costante aumento dal 2011, i costi dei casi di rigore sono stati pari a circa 0,35 milioni di franchi nel 2013, circa 2,5 milioni di franchi nel 2015, circa 4,6 milioni di franchi nel 2017, circa 5 milioni di franchi nel 2019 e circa 5,9 milioni di franchi nel 2021. L'importo del 2021 corrisponde al 22 per cento delle spese dell'AI per le protesizzazioni con apparecchi acustici per adulti.

7. Secondo il numero 5.07.2* dell'allegato dell'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI; RS 831.232.51), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi si può applicare la regolamentazione dei casi di rigore. Le prescrizioni in materia sono sancite ai N. 2052* segg. CMAI. Gli uffici AI valutano, sulla base del diario compilato dall'assicurato, del rapporto del fornitore dell'apparecchio acustico e dell'esame audiologico svolto presso una clinica specializzata in otorinolaringoiatria, se le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore siano adempiute. In ogni caso sussiste il diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico (art. 2 cpv. 4 OMAI).

8. Di norma, una richiesta può riguardare diversi mezzi ausiliari. Gli uffici AI valutano caso per caso quali mezzi ausiliari possano essere finanziati oltre a un apparecchio acustico (in questo contesto il riconoscimento di un caso di rigore è irrilevante). Può trattarsi ad esempio di mezzi per le persone sorde, quali impianti segnaletici o impianti a modulazione di frequenza (impianti FM).

Per quanto riguarda la regolamentazione dei casi di rigore, in caso di nuova fornitura non sussiste automaticamente il diritto a un rimborso dei costi. Il diritto deve essere nuovamente valutato, poiché è possibile che le condizioni determinanti per il medesimo non siano più adempiute, in particolare in considerazione del progresso tecnologico (gli apparecchi acustici di alta gamma diventano lo standard dopo alcuni anni) e di un eventuale cambiamento delle esigenze professionali della persona interessata.

Risposta del Consiglio federale.