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22.3084 · Interpellanza · 2022-03-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

- In base a quanto emerso dai lavori di preparazione al Rapporto del 18 giugno 2021 su Istanbul, i Cantoni stanno attuando le misure e i dispositivi sufficienti a garantire alle vittime, indipendentemente dal cantone di residenza, i diritti che spettano loro in base agli impegni e alle normative federali e internazionali vigenti?

- Le competenze di tutte le figure professionali che operano a contatto con vittime di reati sessuali e violenza domestica menzionate dall'allegato 1 al suo rapporto del 18 giugno 2021 sull'attuazione della Convenzione di Istanbul, sono adeguate? Garantiscono la conoscenza di norme, procedure, raccomandazioni e misure pertinenti per assicurare i diritti delle vittime?

- Tali competenze sono adeguate agli obiettivi e agli impegni del Consiglio federale in merito alla prevenzione della vittimizzazione secondaria, così come espressi dalla Convenzione di Istanbul ma anche già dalla Raccomandazioni del 2006 del Consiglio d'Europa (Rec(2006)8) sul sostegno alle vittime?

- I lavori di verifica dell'attuazione della Convenzione di Istanbul hanno permesso di raccogliere informazioni sufficienti sull'effettiva realizzazione a livello federale e cantonale dell'articolo 15 (formazione delle figure professionali) e degli articoli 18 (obblighi generali nel sostegno e nella protezione) e 56 (misure di protezione) in merito alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e alle competenze adeguate? Il Consiglio federale ritiene necessari approfondimenti?

- Servano correttivi per far fronte alla decisione del Parlamento di stralciare l'obbligo per i cantoni di organizzare la formazione professionale specifica a questi compiti, così come previsto dall'art. 28b cpv 4 del CC inizialmente proposto nel progetto del 11 ottobre 2017 sulla protezione delle vittime (FF 2017 6267)?

Begründung

La formazione delle figure professionali che lavorano a diretto contatto con vittime di reati sessuali e violenza domestica è una premessa irrinunciabile per garantire sostegno e protezione adeguati e per evitare gli effetti lesivi, inutili e ingiustificabili della vittimizzazione secondaria di chi già ha subito abusi e violazioni della propria integrità fisica, psichica e sessuale.

Come ricordato dal Consiglio federale in risposta alle interpellanze Seydoux-Christe 19.3710 e Fehlmann Rielle 19.3481, il disegno di legge sulla protezione delle vittime di violenza (FF 2017 6267), prevedeva l'obbligo per i cantoni di provvedere al perfezionamento professionale delle persone incaricate di proteggere le vittime di violenze, minacce o insidie ampliando l'art. 28b cpv. 4 del CC. Il messaggio dell'11 ottobre 2017, riconosceva la necessità di provvedere affinché chi si occupa della protezione e del sostegno alle vittime, nonché chi opera nei ministeri pubblici, polizia e tribunali disponga delle conoscenze necessarie per svolgere i suoi compiti specifici. Anche la consultazione aveva accolto con ampio favore questa modifica di legge, che però è stata respinta dal Parlamento. In seguito, in risposta all'interpellanza Reynard 19.4417 il Consiglio federale ha di nuovo ribadito che ritiene fondamentali la formazione e la sensibilizzazione dei Tribunali sulla violenza domestica e il sostegno alle vittime durante la procedura penale.

In quelle risposte, il Consiglio federale aveva anche affermato che il primo rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul avrebbe illustrato i programmi di formazione e perfezionamento professionale messi in atto nei Cantoni. Ma alle pagg.36 e 37 di quel Rapporto del 18 giugno 2021 viene unicamente indicato che è di competenza dei cantoni provvedere alla formazione delle categorie professionali e che vi è un'offerta differenziata di corsi specifici (con indicazioni generiche agli allegati 1 e 2, riprese dal Rapporto dell'UFU del 30.4.2021 sulla formazione iniziale e professionale).

A prescindere da quanto emergerà poi dal rapporto del GREVIO, urgono chiarimenti per valutare la situazione attuale a livello federale e nei singoli cantoni affinché le autorità e le organizzazioni della società civile coinvolte attivamente dalla Convenzione di Istanbul possano semmai provvedere o richiedere approfondimenti e proposte specifiche.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già esposto dal Consiglio federale nel suo parere in risposta al postulato Fehlmann Rielle 21.4215 "Per un'adeguata protezione delle vittime di violenza sessuale", la formazione e la formazione continua delle figure professionali che si occupano di violenza contro le donne e di violenza domestica previste dall'articolo 15 della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35) rientrano nell'ambito di competenza dei Cantoni. La necessità di formare e sensibilizzare specialisti, anche come contributo alla riduzione dei casi di vittimizzazione secondaria, è indiscutibile ed è stata quindi inserita come campo d'azione 9 nella roadmap sottoscritta il 30 aprile 2021 dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro del dialogo strategico "Violenza domestica" (www.ufg.admin.ch > Società > Violenza domestica > Dialogo strategico "Violenza domestica"). L'attuazione di questo provvedimento viene verificata regolarmente dall'organo di contatto del Dipartimento federale di giustizia e polizia, dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.

Come si evince dall'inventario delle offerte di formazione e formazione continua sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica commissionato dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU; www.parita-svizzera.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza), in Svizzera la gamma di corsi offerti è ampia e diversificata. Inoltre, con gli aiuti finanziari concessi dal 2021 per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, l'UFU sostiene anche progetti di formazione e formazione continua. Come previsto dall'articolo 31 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5), anche l'Ufficio federale di giustizia accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime.

Nella Strategia Parità 2030 adottata dal Consiglio federale il 28 aprile 2021 (www.parita-svizzera.ch > L'UFU > Temi > Diritto), la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere costituiscono uno dei quattro campi d'azione: in questo ambito è prevista l'adozione di un piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35). L'elaborazione del piano è in corso in collaborazione con i Cantoni e i Comuni e con il coinvolgimento delle organizzazioni non governative. Sono all'esame anche varie misure concrete per migliorare le offerte di formazione e formazione continua di specialisti. L'adozione del piano d'azione nazionale da parte del Consiglio federale è prevista per il giugno del 2022.

In considerazione delle offerte disponibili e delle misure in corso, il Consiglio federale non ravvisa la necessità di ulteriori adeguamenti o interventi.

Risposta del Consiglio federale.

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