22.3085 · Interpellanza · 2022-03-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
- Nelle decisioni in materia di accoglienza e ammissione di persone migranti, di richieste di asilo, di rimpatrio forzato o di respingimento, in che modo la SEM, Segreteria di Stato della migrazione, tiene in debita considerazione i rischi e le condizioni di vita specifiche per le donne e le ragazze nei paesi in cui verrebbero rimpatriate o respinte, così come richiederebbe l'Art.3 della LAsi (142.31)?
- Secondo quali criteri vengono valutati i pericoli e i rischi di subire violenza di genere nei paesi in cui verrebbero respinte o rimpatriate le persone coinvolte?
- Quali parametri vengono ponderati per decidere se un paese garantisca in modo specifico alle donne e ragazze le condizioni socioeconomiche minime per poter vivere in sicurezza secondo gli standard e i criteri internazionali delle organizzazioni e delle convenzioni a cui aderisce la Svizzera?
- Che peso viene riconosciuto ai rapporti e alle raccomandazioni dei comitati di esperti ed esperte indipendenti delle Nazioni Unite, di altri enti internazionali governativi e delle ONG ampiamente riconosciute a livello mondiale?
- I rischi di subire persecuzioni per donne e ragazze e la garanzia del rispetto dei loro diritti umani fondamentali nei paesi di origine, vengono valutati in modo differenziato in base al loro percorso migratorio e al grado di ostilità verso la cultura e la società occidentale?
Begründung
Negli scorsi mesi in Ticino c'è stata una grande mobilitazione per chiedere il riconoscimento del caso di rigore a una famiglia (una madre con una figlia e un figlio) originaria di una zona di confine tra Etiopia e Eritrea.
Hanno destato stupore le ripetute affermazioni della SEM sul fatto che l'Etiopia sia un paese sicuro. E questo nonostante i numerosi allarmi lanciati da fonti autorevoli negli scorsi mesi proprio per denunciare il contrario: l'Etiopia non è un paese sicuro. Non lo era 10 anni fa, quando venne depositata la prima domanda d'asilo di quella famiglia, e tantomeno lo è oggi, soprattutto per le donne.
Il Servizio affari internazionali italiano nel febbraio 2021, un rapporto di Amnesty International pubblicato in agosto e le risoluzioni del 7 ottobre 2021 del Parlamento Europeo purtroppo non lasciano adito a dubbi: "le forze armate regionali etiopi, eritree e Amhara continuano a praticare ampiamente stupri e altre violenze sessuali contro donne e ragazze, le quali sono inoltre oggetto di minacce di morte e di insulti di natura etnica e vengono ridotte in condizioni di schiavitù sessuale; le forze governative e i funzionari hanno vessato e minacciato le organizzazioni umanitarie e i fornitori nazionali di assistenza sanitaria che sostengono le vittime di violenza sessuale."
Anche un comitato di esperti ed esperte delle Nazioni Unite a inizio dicembre lo ha ribadito: i rischi per le donne prive di legami sociali e familiari di sostegno sono accresciuti, come spesso accade per persone migranti che hanno lasciato il paese da anni. Lo stesso DFAE insiste sui rischi di attentati, violenze e ostilità verso persone provenienti da paesi occidentali e sconsiglia i viaggi in alcune zone, tra cui proprio quelle lungo il confine con l'Eritrea.
A prescindere dal caso specifico, emergono delle perplessità sulle modalità e i criteri di valutazione delle condizioni di vita e sicurezza per donne e ragazze migranti nei loro paesi di origine o nei paesi in cui verrebbero respinte o rimpatriate. E questo andrebbe a contraddire sia l'Articolo 3.2 della LAsi, sia la politica estera della Confederazione, che riconosce l'importanza di agire in difesa e per l'emancipazione di donne e ragazze, come attestano gli importanti impegni internazionali della Svizzera, elencati anche nel rapporto di attuazione di Beijng +25 del 2019.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nell'esaminare le domande d'asilo di donne e ragazze, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce se i motivi fatti valere costituiscono una persecuzione di genere e/o una discriminazione ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e se l'insieme delle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato sono adempiute. A tal fine, procede a un esame individuale della domanda considerando la situazione nel Paese d'origine, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali delle donne. Se una domanda d'asilo è respinta, la SEM esamina se eventuali ostacoli all'allontanamento si oppongono alla sua esecuzione. In questo contesto, tiene conto della situazione specifica che possono incontrare le donne e le ragazze in caso di ritorno.
2. Quando tratta domande che presentano elementi di violenza di genere, la SEM applica i criteri generali per esaminare la legittimità, l'esigibilità e la possibilità di eseguire l'allontanamento. Per quanto riguarda l'esigibilità dell'allontanamento, esamina più in particolare se un ritorno nel Paese d'origine o di provenienza equivale a mettere concretamente in pericolo la persona interessata e se, a causa delle circostanze legate a tale persone, l'esecuzione dell'allontanamento implica un simile rischio.
3. La SEM raccoglie e analizza informazioni sui Paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo. I dati raccolti comprendono anche informazioni concernenti più in particolare la situazione delle donne e delle ragazze. Su questa base, la SEM valuta se le circostanze nel Paese di origine indicano che le donne o le ragazze in questione non si ritrovino, in caso di ritorno, prive di risorse a tal punto da vedere la propria vita minacciata.
4. La SEM è a conoscenza delle pubblicazioni da parte delle organizzazioni citate dall'autrice dell'interpellanza e ne tiene conto, nel quadro del suo mandato legale, al fine di garantire che le domande d'asilo presentate da donne e ragazze siano trattate in modo conforme agli impegni internazionali della Svizzera.
5. Le domande d'asilo che contengono motivi di persecuzione legati al genere o il timore di subirne sono tutte oggetto di un esame individuale al termine del quale si stabilisce se le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato sono adempiute. I criteri di valutazione sono identici per tutte le donne e ragazze, a prescindere dalla loro provenienza, dal loro percorso migratorio personale o dal loro grado di ostilità verso la società occidentale. Le conseguenze che può implicare il soggiorno di una donna o di una ragazza in un Paese occidentale o le circostanze particolari che caratterizzano il suo percorso migratorio costituiscono elementi di cui la SEM può tenere conto in occasione dell'esame della domanda d'asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento.
Risposta del Consiglio federale.