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22.3090 · Postulato · 2022-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione inserisce i profughi con statuto S, principalmente donne e bambini, in un programma specifico, che consente di affrontare la loro particolare vulnerabilità con il necessario sostegno psicologico. Se questo sostegno dovesse risultare efficace, occorre valutare l'opportunità di estenderlo agli altri profughi e al loro statuto. D'altro canto, il programma mira a offrire ai profughi con statuto S un empowerment per renderli ambasciatori e ambasciatrici della pace e della democrazia.

Begründung

Nei prossimi mesi la Svizzera accoglierà un gran numero di profughi con statuto S, soprattutto donne e bambini provenienti dall'Ucraina. Diverse migliaia di queste persone resteranno in Svizzera per i prossimi mesi, forse persino più a lungo. Per tenere conto di questa situazione, durante questo periodo la Confederazione dovrà sostenerle con un programma specifico. A tal fine solleciterà la collaborazione con i Cantoni e la società civile, mantenendo tuttavia la direzione e il coordinamento e garantendo il finanziamento del programma.

Il programma dovrà perseguire due obiettivi:

da un lato, dovrà concentrarsi sulla vulnerabilità specifica dei profughi. Molti di loro hanno vissuto eventi traumatici nel contesto della guerra e della fuga e sono in ansia per i loro parenti. A queste persone andrà offerto un sostegno psicologico a bassa soglia. Se questa offerta dovesse risultare efficace, la Confederazione e i Cantoni dovranno estenderla ad altri profughi e al loro statuto.

Dall'altro lato, il programma dovrà offrire un empowerment in particolare alle donne fuggite dall'Ucraina e prepararle a un possibile ritorno. Lo scopo dell'empowerment è rendere tali donne ambasciatrici della pace e della democrazia e offrire loro lo spazio necessario per sviluppare la capacità di partecipare attivamente alla società civile una volta rientrate in Ucraina.

Con questo programma la Svizzera fornisce un contributo che va oltre l'aiuto umanitario immediato al fine di rafforzare sia i profughi sia la pace e la democrazia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di accordare lo statuto di protezione S alle persone in fuga dall'Ucraina, che in tal modo ottengono rapidamente un diritto di soggiorno senza doversi sottoporre a una procedura d'asilo ordinaria.

L'obiettivo principale di questo statuto è garantire il più rapidamente possibile la protezione necessaria.

L'esercizio di un'attività lucrativa è essenziale affinché i rifugiati possano partecipare alla vita sociale e professionale durante il loro soggiorno in Svizzera. Le persone con uno statuto S possono pertanto esercitare da subito un'attività lucrativa dipendente o indipendente. Hanno inoltre in linea di massima accesso alle misure previste nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione (PIC), in particolare ai corsi di lingua. Lo statuto di protezione S è di principio orientato al ritorno. Pertanto, conformemente all'articolo 58 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) la Confederazione non versa ai Cantoni alcuna somma forfettaria a favore dell'integrazione.

Il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha deciso di versare ai Cantoni un contributo finanziario massimo di 3000 franchi per rifugiato con statuto di protezione S. Con i programmi cantonali d'integrazione, i Cantoni dispongono già oggi di apposite strutture, aperte in linea di massima anche alle persone con statuto di protezione S, e tese in particolare a fornire prime informazioni, consulenza, nonché promuovere le competenze linguistiche e di base. Grazie al sostegno finanziario della Confederazione, i Cantoni possono stabilire priorità per le persone fuggite dall'Ucraina titolari dello statuto di protezione S per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, l'accesso al mercato del lavoro e il sostegno a bambini e famiglie.

In Svizzera esiste un'offerta efficace per il trattamento terapeutico delle vittime di guerre e traumi. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sostiene questa offerta in virtù dell'articolo 91 capoverso 3 della legge sull'asilo (RS 142.31). Esistono inoltre altre offerte cantonali di sostegno per il trattamento terapeutico di persone traumatizzate in cerca di protezione.

È stato tuttavia constatato un certo fabbisogno, in particolare per quanto riguarda le offerte a bassa soglia volte a stabilizzare le persone con esigenze particolari e ad attivarne le risorse. La SEM ha pertanto sviluppato un programma già prima dell'inizio del conflitto in Ucraina. Un bando di concorso sarà indetto per cofinanziare progetti destinati a soddisfare tali esigenze. Il programma sarà attuato anticipatamente e aperto anche alle persone fuggite dal conflitto in Ucraina.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario un ulteriore intervento.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.