22.3092 · Mozione · 2022-03-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stabilire una definizione delle "persone sfollate a causa di catastrofi naturali legate al cambiamento climatico" e di riconoscere loro uno statuto giuridico di rifugiato in Svizzera, a complemento della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, in modo da migliorare la loro protezione.
Begründung
Il cambiamento climatico è un fattore di migrazione. A titolo di esempio, nel 2020, 30 milioni di persone sono state costrette a trasferirsi a causa di inondazioni, siccità, uragani, incendi. Questa situazione peggiorerà, poiché il cambiamento climatico non fa che accelerare e le temperature continuano ad aumentare, rendendo inabitabili intere regioni, mentre i nostri politici non fanno abbastanza per far fronte all'emergenza. Secondo le ultime stime della Banca mondiale, le migrazioni riconducibili al clima aumenteranno coinvolgendo oltre 140 milioni di persone nei prossimi 30 anni.
Secondo un rapporto dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, le persone obbligate a spostarsi e ad attraversare frontiere a causa di catastrofi climatiche hanno sempre più bisogno di una protezione internazionale. Consulenze giuridiche e l'elaborazione di norme e di una definizione chiare acquisiscono sempre maggiore rilevanza per proteggere queste persone costrette a spostarsi e a lasciare il loro Paese.
Attualmente la Svizzera può accordare una protezione in casi particolari, ma le domande si moltiplicheranno e sarà sempre più difficile trovare una soluzione caso per caso. Se non costruiamo oggi una politica migratoria solida che permetta di anticipare questi movimenti, le crisi umanitarie saranno inevitabili.
Secondo il Segretario generale dell'ONU, l'ultimo rapporto dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è una raccolta della sofferenza umana e un atto d'accusa schiacciante per il fallimento dei leader nell'affrontare i cambiamenti climatici. Inoltre, il Comitato dell'ONU per i diritti umani riconosce da un anno il cambiamento climatico come motivo d'asilo, uno statuto che i governi dovrebbero ormai integrare. Il fatto di prevedere nel diritto uno statuto di rifugiato generale per i "migranti climatici" è un modo di riconoscere una protezione automatica e prevenire una catastrofe umanitaria. In parallelo occorre evidentemente combattere il riscaldamento climatico alla radice e tutelare le popolazioni messe sotto pressione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo parere del 13 febbraio 2008 relativo alla mozione 07.3816 Zisyadis "Statuto internazionale per i profughi ambientali", il Consiglio federale aveva già indicato che la Svizzera riconosce la problematica delle migrazioni climatiche e si adopera da molti anni per migliorare la protezione delle persone sfollate nel contesto di disastri e cambiamenti climatici. Nel 2012 ha infatti lanciato, insieme alla Norvegia, l'iniziativa Nansen, che nel 2015 è sfociata in un'agenda di protezione adottata da 109 Stati (cfr. parere del Consiglio federale relativo alla mozione 21.3255 Buffat "Nessuna estensione per vie indirette dello status di rifugiato"). La Svizzera si adopera a favore dell'attuazione di questa agenda, in particolare sostenendo la piattaforma sulle migrazioni dovute a catastrofi naturali ("Platform on Disaster Displacement"), che promuove la cooperazione internazionale e attua progetti.
Ad oggi non esiste alcuna definizione uniforme e generalmente accettata delle persone che a causa di catastrofi naturali o del cambiamento climatico cercano rifugio, in maniera temporanea o permanente, all'interno del loro Paese o all'estero (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 10.3036 Rennwald "Rifugiati ambientali"). L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) predilige l'espressione "persone sfollate nel contesto di disastri e cambiamenti climatici" rispetto a quella di "rifugiati climatici".
I movimenti migratori di origine climatica non sono legati a persecuzioni mirate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche. Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di catastrofi naturali o delle conseguenze negative del cambiamento climatico non rientrano pertanto né nel concetto di rifugiato della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) né nell'articolo 3 della legge sull'asilo (LASi; RS 142.31).
Una persona che fa valere di aver lasciato il proprio Paese di provenienza soltanto a causa del cambiamento climatico non ottiene quindi l'asilo in Svizzera. Per contro, quando respinge una domanda d'asilo, la SEM esamina sistematicamente se l'esecuzione dell'allontanamento nel Paese di provenienza è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in combinato disposto con l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [RS 142.20]). Se l'esecuzione è inesigibile, la SEM ordina un'ammissione provvisoria. Le basi legali esistenti sono pertanto sufficienti per proteggere le persone la cui vita o integrità fisica sarebbe concretamente minacciata a causa del cambiamento climatico in caso di ritorno nel Paese di origine.
Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno istituire uno statuto particolare per queste persone.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.