Sulla scheda di voto occorre indicare eventuali controprogetti indiretti. Promozione della trasparenza democratica
22.3132 · Mozione · 2022-03-16
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la prassi del Consiglio federale, e all'occorrenza la relativa base legale, per quel che concerne il contenuto della scheda di voto federale, in modo tale che su di essa si faccia menzione di eventuali controprogetti indiretti elaborati dal Parlamento.
Begründung
La legislazione attuale non contempla disposizioni esplicite né direttive interne per la Cancelleria federale che prescrivono quale debba essere il contenuto delle schede di voto. Dall'articolo 11 capoverso 2 LDP si può unicamente desumere che sulla scheda deve figurare la domanda sottoposta al voto. La domanda, e quindi anche la strutturazione delle schede, sono prestabilite attraverso una decisione del Consiglio federale: le competenze in materia spettano infatti esclusivamente a quest'ultimo. La domanda sottoposta al voto, e quindi anche la scheda, hanno dunque unicamente la funzione di rimandare al progetto di legge. In particolare, esse non devono assolvere ad alcuna altra funzione né offrire ulteriori informazioni: queste ultime, secondo la prassi vigente del Tribunale federale, sono tutte disponibili sul libretto contenente le spiegazioni di voto. Prima di recarsi alle urne, ogni cittadino votante è quindi tenuto a studiare la documentazione pertinente e a procurarsi tutte le informazioni necessarie, come quella riguardante l'esistenza di un controprogetto indiretto. Per valutare la situazione di partenza di un'iniziativa popolare e il processo decisionale che l'ha accompagnata è essenziale conoscere anche l'eventuale soluzione alternativa, di portata meno ampia, elaborata dal Parlamento. Sarebbe pertanto auspicabile, ogni qualvolta esista un controprogetto indiretto, che sulla scheda di voto si faccia riferimento esplicito a questa alternativa. Questa piccola aggiunta risulterebbe di grande utilità per i votanti e contribuirebbe al contempo alla trasparenza della democrazia. Oltre ad avere un carattere puramente informativo, è necessario che il riferimento non confonda i votanti e che segua la procedura legislativa ordinaria prevista dal sistema della democrazia diretta. Al fine di soddisfare la richiesta della mozione, il Consiglio federale può continuare a mantenere le competenze che lo abilitano a decidere in merito al contenuto della scheda di voto, ma dovrebbe ridurre le esigenze nei confronti degli elettori e facilitare lo scrutinio là dove possibile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I controprogetti indiretti ai sensi dell'articolo 73a capoverso 2 della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) si pongono in concorrenza, nella stragrande maggioranza dei casi, con l'iniziativa popolare cui si riferiscono. Ciò è dovuto al fatto che soltanto una delle due proposte regolative può entrare in vigore. Se il comitato d'iniziativa decide di non ritirare la sua richiesta, preferendola dunque al controprogetto, è l'iniziativa popolare a essere sottoposta per prima al voto. In un caso del genere, l'informazione riguardante l'esistenza del controprogetto e il relativo contenuto è un elemento importante ai fini della formazione dell'opinione degli elettori. Per questa ragione, il libretto con le spiegazioni del Consiglio federale concernenti l'iniziativa popolare contiene informazioni esaurienti anche sul controprogetto, che risultano per di più evidenziate attraverso soluzioni grafiche (riquadri a colori). Il controprogetto è molto spesso un importante argomento utilizzato dal Consiglio federale e dal Parlamento per raccomandare la reiezione dell'iniziativa popolare.Nell'ambito del suo mandato legale (art. 10a e 11 cpv. 2 LPD), il Consiglio federale fornisce dunque già attualmente informazioni dettagliate sui controprogetti esistenti, creando in tal modo la trasparenza nei confronti degli aventi diritto di voto. Occorre tuttavia rinunciare a fare ulteriore menzione del controprogetto direttamente sulla scheda di voto: la domanda sottoposta al voto non deve spingersi oltre l'inconfondibile designazione dell'atto normativo sottoposto alla decisione dei votanti. La domanda non deve in particolare fare riferimento a soluzioni alternative che - come nel caso del controprogetto - non sono direttamente oggetto della votazione (si veda anche la risposta del Consiglio federale all'interrogazione 15.1078 Rytz). Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non sarebbe ammissibile introdurre nella domanda sottoposta al voto un argomento decisivo a favore o contro il progetto (DTF 121 I 1, 106 Ia 20). Questa eventualità potrebbe configurarsi qualora, nel contesto della domanda sottoposta al voto concernente un'iniziativa popolare, si facesse riferimento al controprogetto. Un adeguamento della prassi del Consiglio federale che portasse a un'aggiunta sulla scheda di voto, così come richiesto dalla mozione, sarebbe pertanto tale da compromettere la libera formazione dell'opinione degli elettori, la quale è garantita dalla Costituzione federale.