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22.3168 · Interpellanza · 2022-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nell'era della digitalizzazione occorre rivedere le disposizioni di legge vigenti in materia di posa della segnaletica stradale. Infatti, a fronte del significativo impegno di autorità cantonali e comunali per valorizzare gli spazi pubblici, le "giungle di cartelli" necessarie alla riqualificazione delle strade nei centri abitati sono un'assurdità.

A titolo esemplificativo, l'articolo 16 capoverso 2 dell'OSStr stabilisce che "con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino alla fine della prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l'intersezione". Il capoverso 4 del suddetto articolo dispone che "su percorsi lunghi, i segnali di prescrizione sono ripetuti se necessario a distanze convenienti, con aggiunta del "Cartello di ripetizione" (5.04) o del cartello complementare "Lunghezza del tratto" (5.03)".

È dunque necessario definire con maggiore precisione che cosa si intende per "disposizioni derogatorie" e "percorsi lunghi", al fine di evitare una costosa sovrabbondanza di cartelli a ogni incrocio, prassi oltretutto difficilmente concretizzabile, spesso poco intuitiva per gli utenti della strada e non favorevole all'integrazione delle infrastrutture stradali nei contesti di vita urbana. Tali disposizioni sono tanto più necessarie dal momento che una riduzione della velocità migliora la sicurezza stradale.

Sotto l'aspetto qualitativo, economico e preventivo, il Consiglio federale è disposto a:

1. prevedere disposizioni che, contestualmente alla moderazione della velocità, permettano di evitare la moltiplicazione dei cartelli stradali?

2. estendere all'occorrenza tali misure a tutti i segnali di prescrizione, eccetto a quelli indicanti il limite generale di 50 km/h nonché le zone 30 e di incontro, che già evitano ripetizioni del genere?

Stellungnahme des Bundesrates

Quando i conducenti si immettono in una strada devono sapere a che velocità possono circolarvi; pertanto, in prossimità e dopo gli incroci i limiti di velocità vigenti devono essere di norma segnalati. Lo stesso vale per altri cartelli di prescrizione fondamentali (p. es. limiti di dimensioni e peso), mentre non occorre ripetere il "limite generale di 50 km/h" e le zone (p. es. zone 30 o d'incontro).

La segnaletica per zone è dunque già uno strumento a disposizione di Cantoni e Comuni per evitare la ripetizione di segnali stradali nei centri abitati. Le autorità competenti possono infatti utilizzarla per indicare le regole di circolazione più ricorrenti (oltre al limite generale di 50 km/h) (articolo 2a dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale, OSStr; RS 741.21). Cartelli diversi da quelli indicanti i limiti di velocità raramente si ripetono dopo gli incroci e non possono incidere in maniera significativa sulla riduzione del numero di segnali.

Su tratti stradali lunghi può essere opportuno ripetere la segnaletica come promemoria per i conducenti. Le disposizioni riguardo ai cartelli complementari "Cartello di ripetizione" o "Lunghezza del tratto" sono formulate volutamente in maniera generica (art. 16 cpv. 4 OSStr), lasciando alle autorità esecutive il necessario margine di manovra per decidere se una ripetizione è realmente indispensabile oppure a quali distanze è opportuna, così da poter adeguare la segnaletica alla situazione specifica.

Il diritto federale offre dunque sufficienti possibilità alle autorità cantonali e comunali, pertanto il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.