22.3169 · Interpellanza · 2022-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Dal 2007, la quota di clienti privati stranieri che detengono titoli di banche elvetiche in Svizzera è diminuita drasticamente. La perdita fiscale per il nostro Paese è di alcuni miliardi.
Per questa ragione, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Per quali Stati hanno optato questi clienti privati stranieri?
2. A quanto ammontano gli importi d'imposta che la Svizzera ha riscosso e trasferito agli Stati che hanno adottato lo scambio automatico di informazioni (SAI)?
3. A quanto ammontano gli importi che la Svizzera ha ricevuto dagli Stati che hanno adottato lo SAI?
4. Quali sono in definitiva gli importi a favore e a carico della Svizzera derivanti dallo SAI?
Begründung
La quota reale e percentuale di clienti privati stranieri che detengono titoli depositati in banche elvetiche in Svizzera è diminuita drasticamente dall'ottobre 2007 (statistica mensile della BNS).
Dal livello record di 1078 miliardi raggiunto nel 2007, siamo passati a 643 miliardi nel dicembre 2021 (-40,35 %).
L'abolizione del segreto bancario ha spinto molti clienti privati stranieri a lasciare la piazza finanziaria svizzera. Grazie all'accordo SAI, la Confederazione dovrebbe aver ricevuto dati che le permettono di sapere per quali Stati hanno optato questi clienti privati. Mostrando i movimenti fiscali tra la Svizzera e gli altri Stati, il Consiglio federale può calcolare approssimativamente l'entità della perdita di entrate fiscali per la Confederazione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che le banche elvetiche, i veicoli di investimento collettivo e le imprese di assicurazione raccolgano informazioni sui loro clienti, a condizione che questi siano residenti fiscali all'estero. La Svizzera trasmette in seguito questi dati agli Stati con cui è in vigore un accordo sullo scambio automatico di informazioni. In cambio, ottiene dagli Stati partner informazioni relative alle persone fiscalmente residenti in Svizzera, a condizione che queste possiedano un conto in uno Stato partner. Con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, una maggioranza di Stati ha previsto per i propri contribuenti un programma di regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati in passato, al fine di garantire una transizione senza ostacoli al nuovo sistema. Non era da escludere che nel quadro della regolarizzazione fiscale i valori patrimoniali dei clienti esteri amministrati dagli istituti finanziari elvetici in Svizzera sarebbero diminuiti. Lo stesso vale per il trasferimento di attivi in Stati che non recepiscono gli standard internazionali nell'ambito dello scambio di informazioni a fini fiscali. Le ripercussioni economiche dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono da considerare nel contesto delle sfide economiche e normative cui il settore finanziario deve far fronte oggi come allora. Non è noto in quali Stati siano confluiti i valori patrimoniali, poiché tale aspetto non è oggetto dello scambio automatico di informazioni.
2. Sono oggetto dello scambio automatico informazioni sull'identificazione del titolare, sul conto e informazioni finanziarie, tra cui nome, indirizzo, Stato di residenza, numero d'identificazione fiscale così come indicazioni sull'istituto finanziario tenuto alla comunicazione, sul saldo del conto e sui redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da alienazione e altri redditi). Non vengono riscossi o trasferiti importi d'imposta e non vengono scambiate informazioni al riguardo.
3. Anche la Svizzera non riceve importi d'imposta dall'estero. Tuttavia, grazie alle informazioni scambiate, le autorità fiscali cantonali possono verificare se i contribuenti hanno dichiarato correttamente i conti finanziari detenuti all'estero nella dichiarazione d'imposta.
4. Per quanto riguarda le ripercussioni fiscali, si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. FF 2015 4467). Con l'introduzione dello stesso sono aumentate notevolmente le autodenunce esenti da pena così come i ricuperi d'imposta e le multe disposti dai Cantoni (cfr. https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/informazioni-specifiche-ifd/affari-penali-e-inchieste.html).
Risposta del Consiglio federale.