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22.3198 · Interpellanza · 2022-03-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

In due interpellanze (Friedl 18.3072 e Ryser 21.3905) è stato chiesto al Consiglio federale di valutare - sul piano storico, morale e giuridico (diritti umani) - la sua posizione del 1864 (Dubs, Schenk, Knüsel, Fornerod, Frey-Herosé, Naeff, Challet-Venel) che aveva giustificato, scusato e sostenuto la schiavitù.

Il Consiglio federale ha risposto negli stessi termini a entrambe le interpellanze: "La reazione delle autorità federali era caratterizzata dalle norme che vigevano negli anni 1860. I criteri sono nel frattempo cambiati e la società di oggi condivide altri valori".

Come già esposto nelle interpellanze menzionate, la posizione dell'attuale Consiglio federale è in palese contrasto con le conoscenze storiche di oggi. Nel 1864, infatti, le norme in vigore non erano più quelle dei governanti del mondo occidentale, bensì solo quelle delle élite schiaviste degli Stati uniti del Sud, di Cuba, del Brasile e delle colonie portoghesi di Angola e Mozambico. Sebbene nel 1864 la schiavitù fosse stata dichiarata un crimine nel mondo intero, l'allora Consiglio federale fu l'ultimo governo occidentale a giustificarla, scusarla, banalizzarla e sostenerla.

Nella sua posizione, l'attuale Consiglio federale valuta e spiega con lo stesso metro di misura la promozione e la messa al bando della schiavitù, il che è eticamente insostenibile e, per la Svizzera, vergognoso. Secondo il Consiglio federale, promozione e messa al bando si fondano su "valori" e questi valori apparentemente possono cambiare. Giustificare un crimine contro l'umanità - che di fatto annulla tutti i valori - sulla base di un cambiamento di valori è inaccettabile.

1. Il Consiglio federale riconosce che la schiavitù nel 1864 costituiva un crimine contro l'umanità?

2. Il Consiglio federale riconosce che giustificare e sostenere la schiavitù nel 1864 significava partecipare a questo crimine?

3. Il Consiglio federale riconosce che la Svizzera - avendo il Consiglio federale legittimato e promosso la schiavitù - è stata corresponsabile delle sofferenze inflitte da cittadini e cittadine svizzeri a uomini, donne e bambini schiavizzati in Brasile?

4. Quali conseguenze comporta la giustificazione della schiavitù da parte del Consiglio federale del 1864 per la Svizzera di oggi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 3. Come affermato dal Consiglio federale nelle risposte alle interpellanze Ryser 21.3905, Sommaruga 18.4067, Friedl 14.3315 e Hollenstein 03.3014, per la Svizzera la schiavitù e la tratta degli schiavi rientrano tra le peggiori violazioni dei diritti umani; le ingiustizie commesse devono dunque essere affrontate. Il Consiglio federale deplora il fatto che in passato cittadini, imprese e organizzazioni svizzeri siano stati coinvolti nella pratica della schiavitù. Nella sua risposta all'interpellanza Sommaruga 20.3755, il Consiglio federale ha dichiarato di accogliere favorevolmente la riflessione critica sulla storia svizzera.

2. e 4. La Svizzera considera oggi la proibizione della schiavitù tra le disposizioni fondamentali e inviolabili del diritto internazionale. Di conseguenza negli ultimi decenni ha ratificato diverse convenzioni internazionali che mettono fuori legge la schiavitù considerandola una violazione dei diritti umani (p. es. il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) o che la puniscono come un crimine contro l'umanità (p. es. lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale). Nella sua risposta all'interpellanza Sommaruga 07.3486 il Consiglio federale ha ribadito la sua condanna delle posizioni razziste del passato.

Risposta del Consiglio federale.