22.3219 · Interpellanza · 2022-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dall'entrata in vigore della riforma delle PC, il 1° gennaio 2021, nel calcolo delle prestazioni è tenuto conto della tassa giornaliera solo per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto. Considerato che le PC vengono versate all'inizio del mese per il quale sono dovute, in caso di decesso in un istituto occorre eseguire un nuovo calcolo dell'importo delle PC effettivamente dovuto e notificare una richiesta di restituzione agli eredi del beneficiario deceduto. Prima della riforma, quando avveniva un decesso l'incarto era archiviato e non occorrevano ulteriori procedure amministrative.
L'applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC impone ora numerose e costose procedure di verifica, identificazione, notifica, reclamo e riscossione presso le famiglie colpite dal lutto, che spesso considerano la restituzione delle PC come vessatoria.
Gli organi esecutivi responsabili dell'applicazione della LPC indicano che nel 2021 l'87 per cento dei decessi di beneficiari residenti in istituto è stato oggetto di una restituzione a seguito della correzione dell'importo delle PC effettivamente dovute per il mese in cui il beneficiario è deceduto. Gli importi recuperati o potenzialmente recuperati costituiscono lo 0,5 per cento delle PC versate a persone che vivono in istituto. Occorre inoltre precisare che il termine medio necessario al trattamento degli incarti interessati è di 50 giorni dalla data del decesso alla notifica della decisione di restituzione (ovvero il tempo necessario affinché l'istituto stabilisca l'importo dovuto e trasmetta la fattura e che il calcolo sia rifatto e trasmesso al contenzioso per il recupero ecc.).
A un anno dall'entrata in vigore della riforma delle PC, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Il nuovo articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC e più precisamente il calcolo detto "dei singoli giorni" di PC per il mese del decesso vengono applicati uniformemente in tutti i Cantoni?
2. Con quali strumenti viene controllata l'applicazione uniforme di questa procedura da parte delle casse cantonali di compensazione?
3. I Cantoni possono confermare che questa misura ha generato una riduzione dei costi delle PC a loro carico per le persone che vivono in istituto?
4. Non si potrebbe prevedere di esonerare i Cantoni che lo desiderano da questa procedura, in particolare se rilevano che cagiona un onere amministrativo sproporzionato rispetto al potenziale risparmio?
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della riforma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, l'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC è stato modificato in modo tale che nel calcolo delle prestazioni complementari (PC) si tenga conto della tassa giornaliera solo per i giorni effettivamente fatturati dall'istituto.
In occasione della procedura di consultazione questa disposizione era stata accolta positivamente dalla maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e degli ambienti interessati. Sebbene alcuni avessero espresso riserve a causa dell'onere amministrativo supplementare, infatti, tutti concordavano sul fatto che non fosse auspicabile finanziare spese che i beneficiari di PC non avevano dovuto sostenere. Questo argomento è apparso a più riprese anche in occasione dei dibattiti parlamentari. La modifica dell'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC costituisce dunque un vantaggio per i Cantoni. Per quanto concerne i beneficiari di PC e i loro eredi, essi non ne sono danneggaiti, dato che le spese effettive dell'istituto sono coperte.
1. e 4. I Cantoni sono tenuti ad applicare l'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC. Non esiste la possibilità di deroghe, a meno di una nuova modifica della legge.
2. I Cantoni e gli organi esecutivi devono presentare ogni anno al Consiglio federale un rapporto di revisione e i conti annuali (art. 28 LPC). I rapporti di revisione possono dunque costituire un mezzo per controllare l'applicazione dell'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC.
3. La riforma delle PC è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. È ancora troppo presto per pronunciarsi in merito ai risparmi generati dalla modifica in questione, tanto più che il periodo di transizione durerà ancora fino alla fine del 2023. Una valutazione globale della riforma verrà eseguita a distanza di cinque o sei anni dalla sua attuazione.
Risposta del Consiglio federale.