22.3382 · Mozione · 2022-04-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Occorre adeguare le disposizioni legali in modo tale che, in caso di adozione del figliastro, si rinunci alla condizione relativa a un anno di cura ed educazione conformemente all'articolo 264 capoverso 1 CC nei casi in cui il genitore biologico, al momento della nascita del bambino, conviva di fatto in comunione domestica con l'aspirante all'adozione. È inoltre necessario esaminare a quali altri condizioni si possa rinunciare in un simile caso e quali ulteriori agevolazioni si possano prevedere.
Una minoranza della Commissione (Addor, Tuena) propone di respingere la mozione.
Begründung
Nel nuovo ordinamento adottato dalle Camere nell'ambito del "Matrimonio per tutti", la moglie della madre biologica è riconosciuta legalmente in quanto madre soltanto se il bambino è stato concepito mediante un dono di sperma eseguito professionalmente in Svizzera conformemente alle disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione.
In tutti gli altri casi - in particolare in caso di procreazione medica eseguita all'estero o di concepimento naturale all'estero o in Svizzera - il genitore non biologico deve adottare il cosiddetto figliastro conformemente all'articolo 264c CC. La procedura necessaria a tal fine è lunga e dispendiosa e, soprattutto, presuppone anche un rapporto di cura ed educazione di almeno un anno. In certi casi, questo periodo di attesa e la procedura possono rivelarsi sproporzionati e vessatori e, soprattutto, non sono nell'interesse del bambino, che si ritrova per circa due anni ad avere un solo genitore legale e a non essere sufficientemente protetto. È quindi necessario semplificare la procedura affinché l'aspirante all'adozione possa adottare il minore rapidamente e facilmente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'interesse del minore a ottenere rapidamente una protezione sul piano giuridico, il Consiglio federale è disposto ad elaborare una normativa che, nelle situazioni specificamente tematizzate nella mozione - convivenza di fatto e comunione domestica al momento della nascita - rinunci alla condizione di aver prodigato cure per un anno. In una decisione del 7 febbraio 2022, anche il Tribunale federale ha sostenuto un'interpretazione generosa e pragmatica delle condizioni legali d'adozione nelle situazioni di questo tipo, affinché il rapporto di filiazione con gli aspiranti genitori possa essere istituito rapidamente (TF 5A_545/2020 consid. 8.5).
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.