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22.3432 · Interpellanza · 2022-05-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A inizio maggio il Collettivo di ricerca Reflekt ha portato alla luce il caso di "Yonas", che ha ricevuto una decisione negativa d'asilo e su pressione delle autorità svizzere è tornato in Eritrea, dove è stato torturato. È dovuto fuggire per la seconda volta in Svizzera, dove ha presentato un'altra domanda d'asilo, poi accolta.

Nel 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha inasprito la prassi di allontanamento per le persone provenienti dall'Eritrea. Questo inasprimento resta sempre controverso, in quanto i rapporti dell'EASO sui Paesi, addotti dalla Svizzera a sostegno della sua decisione, non forniscono riscontri su cui si potrebbe fondare senza timori una prassi di questo tipo. Con la sua prassi, la Svizzera mette in pericolo delle persone. Probabilmente Yonas non è un caso isolato. Un terzo delle domande d'asilo di Eritrei è respinto. Non sorprende che soltanto pochi Eritrei tornino volontariamente in patria. Centinaia di loro - tra cui molte famiglie con bambini - sopravvivono miseramente del soccorso d'emergenza svizzero senza alcuna prospettiva per il futuro.

Nel 2020 anche la relatrice speciale dell'ONU ha criticato la prassi d'asilo svizzera. Nonostante vari esempi, la SEM non ha approfondito questi casi e non ha riesaminato la prassi d'asilo. Nel 2013 vi è stato un caso analogo, quando l'espulsione di due richiedenti l'asilo srilankesi respinti, arrestati e torturati dopo il loro ritorno in patria, ha comportato un blocco dei rimpatri. Con la prassi attuale la Svizzera rischia di violare il principio di non respingimento.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Alla luce del tragico caso summenzionato, il Consiglio federale riconosce che la questione del pericolo concreto a cui sarebbe esposti gli Eritrei respinti non può essere valutata in maniera attendibile e che pertanto è comprensibile che non ritornino volontariamente in patria e che questo aspetto debba essere considerato nella valutazione dell'esigibilità del ritorno?

2. È disposto a riconsiderare la modifica della prassi della SEM del 2016, a rivedere l'inasprimento della prassi d'asilo e a introdurre un blocco degli allontanamenti?

3. È disposto a valutare le domande di riesame secondo nuovi criteri?

4. È disposto a informarsi in maniera responsabile sulle conseguenze per le persone ritornate in patria?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come già illustrato a più riprese dal Consiglio federale (da ultimo nella sua risposta all'interpellanza 21.3899 Clivaz Christophe, "Situazione geopolitica in Eritrea. La Segreteria di Stato della migrazione non dovrebbe ripensare la sua politica d'asilo?"), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) osserva costantemente la situazione e gli sviluppi in Eritrea. A tal fine si fonda sulle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali (compreso l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati) e le ONG, nonché gli scienziati, i giornalisti e altre persone competenti e degne di fiducia. La SEM esamina in maniera accurata ogni singola domanda d'asilo basandosi, da un lato, su questa costante e ampia analisi della situazione e, dall'altro, sulle indicazioni fornite dai richiedenti l'asilo.

2 e 3. La SEM esamina accuratamente ogni singolo caso per determinare se ritornando nel suo Paese d'origine il richiedente l'asilo rischia di subire pregiudizi ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo, per cui deve essere riconosciuto come rifugiato. Se il richiedente non adempie la qualità di rifugiato, occorre successivamente determinare se l'esecuzione del suo allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell'articolo 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Questa prassi giuridica è stata sostenuta a più riprese dal Tribunale amministrativo federale (TAF).

Sulla base della sua continua analisi della situazione, la SEM riesamina costantemente la sua prassi d'asilo riguardo all'Eritrea e la adegua se necessario. La prassi è stata riesaminata anche in considerazione del caso individuale riportato di recente dal collettivo di ricerca Reflekt, senza tuttavia che ne siano risultati motivi a sostegno di un adeguamento generale. Non vi è quindi ragione di modificare i criteri per la valutazione delle domande di riesame.

4. L'esecuzione dell'allontanamento rientra nella responsabilità dei servizi cantonali e non della SEM. Le autorità cantonali effettuano un colloquio di partenza con ogni persona obbligata a lasciare il territorio, informandola in merito alle possibilità di ritorno nel Paese di origine e di concessione di un aiuto al ritorno. Nel caso dell'Eritrea è possibile soltanto un ritorno volontario, poiché le autorità eritree non accettano i ritorni forzati. Le persone che decidono di ritornare in Eritrea sono responsabili e autonome per le formalità da sbrigare al fine di ottenere un documento di viaggio presso le autorità del loro Paese d'origine e per la pianificazione della loro partenza volontaria. Il Consiglio federale non vede dunque la necessità di fornire informazioni dettagliate, tramite monitoraggio, sulla situazione politica in Eritrea.

Risposta del Consiglio federale.

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