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22.3564 · Mozione · 2022-06-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a completare le disposizioni del diritto del lavoro, in particolare la legge federale sulla parità dei sessi e l'ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL), introducendo i seguenti elementi:

- l'obbligo per le aziende con più di 50 persone di definire una chiara politica contro le molestie sessuali, di istituire una formazione per i quadri e di sensibilizzare il personale;

- queste aziende dovranno presentare regolarmente un rapporto alla SECO (Segreteria di Stato dell'economia) e all'UFU (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo) sull'attuazione e sui progressi delle loro misure.

La necessità d'intervento è comprovata.

Nel suo rapporto in adempimento del postulato Reynard 18.4048, il Consiglio federale ha infatti riconosciuto che le molestie sessuali sono molto diffuse in Svizzera e riflettono le disuguaglianze strutturali tra donne e uomini.

Le molestie sessuali sono una violazione molto grave dell'integrità personale. Secondo uno studio della SECO, quasi un terzo delle donne e circa il 10 per cento degli uomini hanno già subito molestie sessuali sul lavoro.

Le molestie sessuali sul posto di lavoro generano spesso gravi problemi di salute per le vittime, con conseguenze finanziarie significative sia per le aziende che per la società.

Anche se il rapporto rileva che i datori di lavoro hanno l'obbligo legale di adottare tutte le misure necessarie per proteggere l'integrità personale e la salute dei dipendenti, occorre garantire che le aziende di una certa dimensione debbano rendere conto delle misure che attuano. Per coloro che già lo fanno non si tratterà di un onere aggiuntivo, invece gli altri dovranno mettere in atto misure concrete. Si tratta di un sistema vantaggioso per tutti: i dipendenti saranno più protetti e potranno lavorare in un ambiente sereno, mentre le aziende avranno personale più efficace e godranno di un'immagine positiva.

Il 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente la ratifica della Convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Le misure raccomandate vanno nella stessa direzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le molestie sessuali sono una forma di violenza di genere e una violazione dell'integrità personale che va combattuta con risoluzione. Ai sensi della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), le molestie sessuali sono un rischio psicosociale che rientra nella protezione generale della salute: secondo l'articolo 6 LL spetta al datore di lavoro provvedere alla protezione della salute dei propri dipendenti e adottare le misure adeguate a tal fine. L'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) specifica gli aspetti della salute che devono essere salvaguardati.

I datori di lavoro sono quindi già tenuti ad adottare misure preventive per proteggere i propri dipendenti dal rischio di molestie sessuali e altre discriminazioni in azienda. La legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) definisce in modo specifico cosa si intende per molestie sessuali sul posto di lavoro (art. 4 LPar) e impone ai datori di lavoro determinati obblighi per prevenirle. Un datore di lavoro che non è in grado di dimostrare di aver adottato le corrispondenti misure preventive può essere obbligato a pagare un'indennità (cfr. art. 5 cpv. 3 LPar). Le misure necessarie sono illustrate nei commenti e negli opuscoli informativi concernenti la LPar come pure nell'appendice all'articolo 2 OLL 3 (basata su tali testi) delle Indicazioni della SECO. Si tratta, in particolare, della dichiarazione di principio in base alla quale l'azienda non tollera le lesioni all'integrità personale, dell'istituzione di un servizio di contatto interno o esterno (designazione di una persona di fiducia) e di una procedura da seguire, della formazione dei superiori nonché dell'informazione regolare dei lavoratori. Il rispetto di questi obblighi può essere imposto a seguito di denunce individuali o nel quadro di controlli aziendali da parte degli ispettorati cantonali del lavoro. Nell'ambito del tema d'esecuzione prioritario lanciato dalla SECO gli ispettori del lavoro sono stati formati e sensibilizzati su questi temi, con un impatto positivo sulle aziende controllate (SECO.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Studi e rapporti > Rapport final : Mesure des effets de l'action prioritaire des inspections du travail sur les risques psychosociaux en entreprise, non disponibile in italiano).

Gli obblighi richiesti si applicano quindi già oggi. Prevedere a livello normativo una distinzione in funzione della dimensione dell'azienda è in contraddizione con la logica della protezione della salute secondo la LL. La soglia proposta (aziende con più di 50 persone) potrebbe far sì che le imprese più piccole non si sentano più tenute in egual misura ad adottare le misure preventive previste in base all'articolo 5 capoverso 3 LPar e all'articolo 2 OLL 3. L'obbligo di presentare un rapporto alla SECO e all'UFU non è sensato dal momento che questi uffici non hanno alcun compito esecutivo nelle aziende private.

Si tratterebbe inoltre di un ulteriore onere amministrativo senza alcun beneficio concreto diretto. Per questi motivi, il Consiglio federale respinge la proposta di modifica delle prescrizioni legali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.