22.3592 · Interpellanza · 2022-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Altre domande:
10. Dall'entrata in vigore della legge sui lavoratori distaccati, il 1° giugno 2004, il limite relativo all'assunzione del 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori non è mai stato modificato. Perché?
11. Qual è l'ammontare cumulato dei versamenti effettuati dal 1° giugno 2004 per le spese salariali occasionate dagli ispettori (vedi domanda n. 2)?
12. Nel suo rapporto sull'attuazione delle misure collaterali 2020 (capitolo 3.1.3, pag. 20), a proposito del finanziamento la SECO scrive che ai Cantoni viene indennizzato il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori incaricati dei controlli, e che le commissioni paritetiche sono finanziate a titolo forfettario con 650 franchi a controllo. Quale delle due affermazioni è corretta, visto che sono in palese contraddizione tra loro?
13. Qual è la base legale dell'indennità forfettaria di 650 franchi a controllo?
14. Il Consiglio federale è d'accordo nel ritenere che questa indennità forfettaria è contraria all'articolo 7a capoverso 3 LDist?
15. Nel rapporto sull'attuazione delle misure collaterali 2020, a proposito del finanziamento (capitolo 3.1.3, pag. 20) si legge che le condizioni di questa indennità sono disciplinate dalle convenzioni sulle prestazioni e sui sussidi concluse con gli organi esecutivi.
a. Il Consiglio federale è disposto a fare trasparenza su queste convenzioni sulle prestazioni e sui sussidi e a pubblicarle?
b. La legge sui sussidi si applica anche a queste convenzioni? In caso negativo, qual è la loro base legale?
Conclusioni:
16. Invece del 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori, alle commissioni paritetiche viene corrisposto - senza alcuna base legale - un multiplo dell'importo consentito dalla legge: 27 000 controlli obbligatori per 650 franchi a controllo equivalgono a 17,55 milioni di franchi all'anno (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017); 35 000 controlli obbligatori per 650 franchi a controllo equivalgono a 22,75 milioni di franchi all'anno (dal 1° gennaio 2018 fino a oggi). Il Consiglio federale è d'accordo sul fatto che questi pagamenti - che si aggiungono a quelli consentiti, corrispondenti al 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori! - siano costi aggiuntivi a carico della Confederazione non autorizzati dalla legge?
17. Il Consiglio federale è disposto a pubblicare una sintesi di dati annuali e cumulati concernenti gli ispettori, i loro stipendi e altri elementi, che permetta di determinare il 50 per cento di partecipazione obbligatoria effettivamente spettante alla Confederazione secondo la legge, così da fare trasparenza?
Stellungnahme des Bundesrates
10. Il legislatore ha stabilito chiaramente che la Confederazione e le autorità cantonali si suddividono in parti uguali le spese salariali degli ispettori nel quadro dell'attuazione delle misure collaterali. L'articolo 7a capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati (LDist, RS 823.20) prevede tuttora l'applicazione di questa procedura.
11. Tra il 2006 e il 2021, alle autorità cantonali sono stati versati circa 93,4 milioni di franchi per le spese salariali (cfr. risposta del Consiglio federale alla domanda 2 dell'interpellanza 22.3591).
12. Entrambe le affermazioni sono corrette e il Consiglio federale ritiene che non siano contraddittorie. Le commissioni paritetiche (CP) svolgono una parte dei compiti inerenti all'esecuzione della LDist ma si occupano anche di altre attività (cfr. risposta del Consiglio federale all'intervento 22.3591, parte introduttiva). Per questa ragione l'indennità non consiste nell'assunzione del 50 per cento dei costi, ma viene corrisposta su base forfettaria.
13. Il legislatore ha stabilito che il controllo del rispetto delle disposizioni concernenti un contratto collettivo di lavoro (CCL) a cui è stata conferita obbligatorietà generale spetta agli organi paritetici delle parti sociali incaricate dell'esecuzione del CCL (art. 7 cpv. 1 lett. a LDist). Conformemente all'articolo 7 capoverso 5 LDist in combinato disposto con l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist, RS 823.201), l'importo e le modalità dei diritti all'indennità spettante alle CP sono decisi dalla SECO. Il calcolo si basa sulle spese occasionate dalle CP nel quadro delle attività esecutive secondo la LDist. L'entità dei compiti ispettivi e, di conseguenza, i tempi e i costi di un controllo derivano dall'articolo 16c ODist. Dal 2009, ogni anno la SECO stipula convenzioni sulle prestazioni con le parti sociali (art. 9 cpv. 3 ODist). Questa disposizione dell'articolo 9 ODist costituisce la base giuridica dell'accordo sulle indennità forfettarie versate per l'esecuzione della LDist.
14. Il Consiglio federale non condivide questa opinione viste le differenti modalità con cui vengono indennizzate le CT e le CP (cfr. risposta del Consiglio federale all'intervento parlamentare 22.3591, parte introduttiva).
15. a. In generale non è prevista alcuna pubblicazione delle convenzioni stipulate da Confederazione e organi esecutivi.
b. L'indennità si basa sull'articolo 7 capoverso 5 LDist in combinato disposto con l'articolo 9 ODist. La legge sui sussidi (LSu, RS 616.1) è applicabile.
16. No, il Consiglio federale non condivide questa opinione (cfr. risposta del Consiglio federale all'intervento parlamentare 22.3591, parte introduttiva).
17. Il Consiglio federale (tramite la SECO) valuterà se pubblicare nel rapporto annuale - oltre ai dati già forniti sul numero di ispettori cantonali e sulla partecipazione della Confederazione al finanziamento delle attività di controllo dei Cantoni - ulteriori dati aggregati.
Risposta del Consiglio federale.