22.3605 · Interpellanza · 2022-06-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il sistema sanitario svizzero è uno dei più costosi al mondo. A fronte dell'aumento dei premi delle assicurazioni malattie, che gravano soprattutto sulle famiglie, sono necessari nuovi approcci e soluzioni innovative che consentano di contenere i costi sanitari e che permettano di mantenere il buono stato di salute della popolazione. In questo contesto, è interessante menzionare che alcuni Cantoni dispongono di una legge (cantonale) sulla sanità.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali Cantoni dispongono di una legge sulla sanità?
2. Cosa disciplinano queste leggi?
3. Sono adatte a promuovere la salute, la prevenzione e l'alfabetizzazione sanitaria nella popolazione?
4. Tenendo conto delle strutture federali, quali elementi potrebbero essere ripresi a livello nazionale allo scopo di colmare lacune nella legislazione federale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. - 3. Il settore sanitario rientra per larga misura nelle competenze cantonali. Tutti i Cantoni dispongono pertanto di una legislazione sanitaria che disciplina segnatamente l'organizzazione e i compiti delle autorità (p. es. direzione della sanità, servizi del medico cantonale e del farmacista cantonale), l'attività e la vigilanza sui professionisti della salute (professioni mediche universitarie, levatrici ecc.), le strutture sanitarie (ospedali, case di cura ecc.), nonché i diritti e i doveri dei pazienti. Le leggi sanitarie regolamentano anche attività di promozione della salute e di prevenzione e, talvolta in atti normativi propri, la pianificazione sanitaria. Il Consiglio federale parte dal principio che queste leggi adempiano largamente i loro scopi. Accoglie inoltre espressamente con favore il fatto che i Cantoni, nei limiti delle loro competenze, perseguano nuovi approcci e soluzioni innovative per contenere i costi sanitari, una possibilità di cui beneficeranno anche in futuro grazie all'articolo sui progetti pilota (art. 59b LAMal; FF 2021 1496).
4. Nel quadro delle sue competenze, la Confederazione adotta misure a tutela della salute riguardanti segnatamente oggetti, sostanze e radiazioni pericolosi per la salute (derrate alimentari e oggetti d'uso, prodotti chimici, stupefacenti, alcol, prodotti del tabacco ecc.), la protezione da malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne (p. es. il cancro), nonché altri aspetti relativi alla promozione della salute in generale (p. es. alimentazione e movimento). Inoltre, la legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10) consente, attraverso la fondazione Promozione Salute Svizzera, di sostenere attività in questo campo.
Nel 2009, con il disegno di legge federale sulla prevenzione (LPrev; FF 2009 6263), il Consiglio federale intendeva inoltre colmare una lacuna nella legislazione federale riguardante la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie non trasmissibili e psichiche fortemente diffuse o maligne. Il Parlamento ha respinto il disegno nel 2012. In seguito al rapporto in adempimento del postulato Rechsteiner Paul 17.4076 "Prospettive della politica svizzera in materia di droghe", la Confederazione valuta entro il 2025 se sia necessario creare una base legale per una prevenzione multifattoriale specifica all'ambito delle dipendenze, nell'ottica di impiegare meglio gli strumenti a disposizione. In questo contesto si terrà conto anche delle legislazioni cantonali sulla promozione della salute e la prevenzione per individuare eventuali necessità di regolamentazione a livello federale nel settore delle dipendenze e degli aspetti direttamente correlati.
Risposta del Consiglio federale.