Divieto di entrata per persone condannate in Italia per appartenenza alla mafia giusta l'articolo 416bis del Codice penale italiano
22.3659 · Mozione · 2022-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale prende le misure affinché la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, statuisca sistematicamente e preventivamente un divieto di entrata per tutte le persone condannate in Italia - in via definitiva - per mafia giusta l'articolo 416bis del Codice penale italiano nonché per gravi reati correlati.
Begründung
Il livello di infiltrazione in Svizzera di attori, attivi e passivi, collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso in Italia è una realtà preoccupante. La misura proposta - già in parte praticata, ma non in maniera sistematica e coordinata con i Cantoni - permette di aumentare il livello di protezione (sicurezza interna e ordine pubblico) e di evitare che nel nostro Paese si spostino e svolgano attività persone che sono state condannate in Italia per mafia secondo l'articolo 416bis del Codice penale italiano nonché per gravi reati correlati. Il divieto di entrata è giustificato e opportuno alla luce dei fondamenti medesimi dell'agire mafioso e per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico interno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre divieti d'entrata (art. 67 cpv. 4) ed espulsioni (art. 68) allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. fedpol pronuncia già regolarmente tali misure nei confronti di esponenti della criminalità organizzata. L'appartenenza al crimine organizzato italiano costituisce un grave pericolo per la sicurezza interna del nostro Paese. Il soggiorno in Svizzera di persone affiliate alla mafia rischia inoltre di compromettere i rapporti tra il nostro Paese e l'Italia.
L'eventuale pronuncia di simili misure preventive di polizia dipende dal singolo caso specifico. Il fattore decisivo è costituito dalla presenza di una minaccia attuale e concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Questa condizione è in genere soddisfatta se è stata pronunciata in Italia una condanna secondo l'articolo 416bis del Codice penale italiano. Le misure preventive vengono quindi disposte nei casi in cui l'appartenenza alla mafia è comprovata da un estratto del casellario giudiziale svizzero o estero nonché nei casi in cui fedpol ritiene che, sulla base delle proprie indagini e a prescindere da un procedimento penale, vi sia un pericolo per la sicurezza interna o esterna del Paese.
Una delle difficoltà principali è in genere costituita dal fatto che occorre un dispendio notevole di energie per riuscire a ottenere le informazioni necessarie (in particolare gli atti giudiziari e di polizia nonché gli estratti del casellario giudiziale) in una forma che possa essere utilizzata nel procedimento amministrativo. In tale contesto sarebbe utile potersi avvalere della Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa. Il Consiglio federale aveva proposto all'Assemblea federale di adottare la Convenzione, che è stata invece respinta nel settembre 2018 (17.053 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170053).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.