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22.3675 · Postulato · 2022-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle problematiche legate alla legge sul diritto d'autore, e di considerare in particolare le questioni seguenti:

1. In che misura i compensi percepiti dagli aventi diritto dopo la morte dell'autore rappresentano un freno alla programmazione di creazioni attuali?

2. Come sono precisamente calcolati i compensi percepiti dalle cinque società di gestione delle creazioni artistiche in Svizzera, in particolare per quanto riguarda il percepimento dei diritti d'autore destinati agli aventi diritto? Gli importi in tal modo percepiti sono pienamente giustificati?

3. Quali eventuali misure supplementari potrebbero permettere ai programmatori e al pubblico un migliore accesso alla creazione contemporanea svizzera?

Begründung

La cultura è un bene essenziale. Questa formula sembra ormai evidente in considerazione delle restrizioni sanitarie imposte a causa della pandemia di COVID-19 che hanno avuto un forte impatto sulla voglia degli Svizzeri di cultura, in tutte le sue forme. Mentre le abitudini si ristabiliscono progressivamente, occorre comunque interrogarsi sulla dissonanza esistente tra la volontà di sostenere la cultura e l'effettivo accesso ad essa. In particolare per quanto concerne le opere contemporanee, occorre constatare lo smarrimento di numerosi programmatori che, spesso, si ritrovano a dover sostenere spese supplementari assai elevate per il compenso percepito da una delle cinque società di gestione delle creazioni artistiche in Svizzera. Nel caso della SSA, ad esempio, il "calcolo tiene conto di una percentuale sull'incasso derivato dalla vendita dei biglietti o di un importo minimo per numero di posti a sedere (nel caso di una tournée o di rappresentazioni in luoghi di altro tipo, si applica una percentuale sul prezzo di vendita della rappresentazione)". Inoltre, la "SSA preleva una percentuale sugli incassi derivanti dall'utilizzazione delle opere per finanziare i propri costi di funzionamento e alimentare il suo fondo culturale e sociale. Tale percentuale varia in funzione del tipo di utilizzazione (media 2021: 11.96%)".

Attualmente l'articolo 29 capoverso 2 lettera b della legge federale sul diritto d'autore (LDA) estende la protezione di un'opera fino a 70 anni dopo il decesso dell'autore che, di fatto, non percepirà più i diritti d'autore previsti. Tuttavia, essendo questi ultimi trasferibili e trasmissibili per successione (art. 16 cpv. 1 LDA), sono quindi attribuiti agli aventi diritti che ne percepiscono il compenso. Anche se non si tratta di mettere in discussione il principio della protezione dell'opera, appare tuttavia necessario interrogarsi sulla pertinenza di mantenere il percepimento del compenso dopo la morte dell'autore. La creazione attuale dovrebbe infatti essere accessibile a tutti, senza privilegi. A tal fine, una modifica della LDA verso diritti d'autore riservati unicamente agli autori in vita non renderebbe più agevole la programmazione di creazioni contemporanee?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Se desidera programmare un'opera teatrale protetta, un operatore culturale deve ottenere l'autorizzazione dell'autore. I diritti di rappresentazione sono diritti esclusivi che gli autori possono esercitare personalmente. All'atto pratico, spesso ne affidano la gestione alla SSA, la società di gestione dei diritti d'autore per opere teatrali e audiovisive, che stabilisce tariffe per questa gestione collettiva facoltativa. Queste ultime non devono essere approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autori e dei diritti affini (CAF).

Gli autori sperano in tal modo di beneficiare di una migliore posizione negoziale e di compensi più elevati. Alcuni operatori culturali non vedono di buon occhio la gestione collettiva in quanto ritengono troppo elevate le tariffe della SSA. In ogni caso in questo ambito vige tuttavia la libertà contrattuale: i compensi sono dunque negoziati tra le parti.

Il primo punto del postulato concerne la limitazione dei diritti di rappresentazione alla durata di vita degli autori. Una tale limitazione sarebbe incompatibile con gli impegni internazionali della Svizzera (in particolare con l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, denominato accordo TRIPS, e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche) e la obbligherebbe persino a uscire dall'Organizzazione mondiale del commercio, il che non è realistico.

Il secondo punto chiede come sono calcolati i compensi percepiti per i diritti di rappresentazione. Essi sono negoziati dalle parti, in quanto vige la libertà contrattuale. Siamo in una situazione di concorrenza e l'importo del compenso da pagare corrisponde al prezzo di mercato. In caso di accordi illeciti in materia di concorrenza (di cui non vi è alcun indizio nella fattispecie), la Commissione della concorrenza potrebbe entrare in scena. Non vi è alcun motivo di intervenire nel mercato.

Al terzo punto l'autore del postulato chiede di illustrare possibili misure per migliorare l'accesso alle opere teatrali contemporanee. Come indicato in precedenza, i diritti di rappresentazione sottostanno alla concorrenza, il che permette un'allocazione ottimale delle risorse. Inoltre, l'ente pubblico sostiene la cultura destinandole ogni anno oltre tre miliardi di franchi. Uno degli obiettivi fondamentali della promozione della cultura da parte della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni consiste nel garantire l'accesso alla cultura contemporanea in particolare. Un intervento del legislatore non sembra dunque necessario.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.