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22.3688 · Mozione · 2022-06-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale viene incaricato di modificare l'articolo 76 e l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) affinché d'ora in avanti la Confederazione provveda all'acquisizione e al finanziamento dell'equipaggiamento personale per tutti i militi della protezione civile, in modo da garantire un'immagine unitaria della protezione civile a livello nazionale.

Begründung

Con la riforma della protezione civile del 2004, la responsabilità per l'acquisizione e il finanziamento dell'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile è passata dalla Confederazione ai Cantoni.

Nel frattempo il contesto nell'ambito della politica di sicurezza è cambiato. Dopo la gestione della pandemia, la guerra in Ucraina ha riportato in primo piano la protezione della popolazione in caso di conflitto armato come compito principale della protezione civile. La Confederazione è responsabile della gestione di un conflitto armato e deve quindi sostenerne i costi secondo le basi giuridiche vigenti.

Gli ultimi anni hanno dimostrato che la protezione civile è uno strumento di gestione delle crisi non solo a livello cantonale, ma anche a livello federale. Nel 2020 e nel 2021, per far fronte alla pandemia di coronavirus il Consiglio federale ha chiamato in servizio la protezione civile a livello nazionale ben tre volte. Il 6 aprile 2022 è seguita un'ulteriore chiamata in servizio generale, ma questa volta per sostenere la Segreteria di Stato per la migrazione nella ricerca e nella preparazione degli alloggi di fortuna per i profughi ucraini.

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile è sancito dalla Costituzione e disciplinato dalla Confederazione. Un'immagine unitaria della protezione civile è importante, in particolare per assicurare la riconoscibilità e la visibilità durante gli interventi. La soluzione attuale, però, non lo permette, dato che ogni Cantone è tenuto a procurarsi da sé l'equipaggiamento personale per i suoi militi. L'acquisizione centralizzata e il finanziamento da parte della Confederazione permetterebbero ai militi di presentarsi in una veste unitaria in tutto il Paese.

Nel rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile, parte 1: analisi e provvedimenti a breve e medio termine (affare 21.052), il Consiglio federale propone con il provvedimento B di abbandonare il più possibile il principio del domicilio. L'allentamento di questo principio permetterebbe di ridurre le differenze cantonali negli effettivi e di migliorare la situazione nei Cantoni meno popolosi. Un'immagine unitaria a livello nazionale garantirebbe alla protezione civile una chiara riconoscibilità durante gli interventi intercantonali.

I costi dell'equipaggiamento personale di un milite della protezione civile ammontano a circa 800 franchi per tutta la durata dell'obbligo di servire, attualmente fissato a 14 anni, comprese le sostituzioni necessarie in questo lasso di tempo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della protezione civile per la gestione di eventi su scala nazionale (p.es. gestione della pandemia di COVID-19 o supporto all'alloggiamento dei profughi ucraini nei centri federali d'asilo). In questi casi, conformemente all'articolo 91 capoverso 1 lettera c della LPPC la Confederazione si assume i costi dell'intervento. Tuttavia, la protezione civile rimane principalmente un mezzo dei Cantoni per gestire catastrofi e situazioni d'emergenza. I Cantoni sono responsabili dell'organizzazione nonché della chiamata in servizio e dell'impiego della protezione civile ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della LPPC. Con la riforma della protezione civile del 2004 - in conformità con i principi della Nuova perequazione finanziaria (NPC) - si è passati dal versamento dei sussidi al finanziamento da parte dell'organo competente, vale a dire che la responsabilità per l'acquisizione e il finanziamento del materiale di protezione civile (equipaggiamento personale e materiale d'intervento) è stata trasferita dalla Confederazione ai Cantoni. La Confederazione si assume per contro tutti i costi fondamentali (p.es per la salvaguardia del valore degli impianti di protezione) al fine di evitare trasferimenti unilaterali degli oneri finanziari.

I Cantoni continuerebbero ad essere responsabili dell'equipaggiamento personale dei militi della protezione civile e quindi del finanziamento (art. 68 lett. b OPCi) anche nel caso di un conflitto armato. Secondo il Consiglio federale non ci sono motivi per cambiare qualcosa nel finanziamento da parte dell'organo competente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.