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22.3693 · Interpellanza · 2022-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Gli uffici d'esecuzione sono obbligati ad accettare i pagamenti in contanti. Certo, nel 2014, al momento dell'attuazione della raccomandazione 2013/14 del GAFI, i pagamenti in contanti superiori a 100 000 franchi sono stati vietati negli articoli 129 e 136 LEF in caso di realizzazione. L'articolo 12 LEF che prevede le modalità di pagamento non è stato tuttavia modificato.

Di conseguenza, importanti versamenti in contanti, praticamente impossibili da realizzare altrove, sono praticamente all'ordine del giorno, in particolare nelle piazze finanziarie svizzere di Ginevra, Zurigo e Lugano.

Soltanto nel Cantone di Ginevra, l'anno scorso sono stati versati in contanti 24 milioni di franchi (appena meno quest'anno!). A Zurigo, la quota di versamenti in contanti rappresenta il 15 per cento del volume totale, e anche a Lugano pagamenti di questo tipo sono frequenti e raggiungono importi elevati, talvolta a cinque cifre. Secondo gli specialisti, occorre considerare che avvengono esecuzioni fittizie allo scopo di riciclare fondi.

Una revisione della LEF è indispensabile per colmare le lacune lasciate dalla riforma del 2014. Occorre prevedere l'obbligo di passare per il tramite di un intermediario finanziario almeno per gli importi superiori a 100 000 franchi. La Svizzera perde in tal modo l'occasione di allinearsi alle prassi internazionali in materia d'esecuzione e di colmare una lacuna per lottare contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

1. Come è evoluto il numero di pagamenti in contanti di esecuzioni nelle piazze finanziarie di Ginevra, Zurigo e Lugano dall'ultima revisione della LEF?

2. Quali costi ha cagionato, per gli uffici esecuzione e fallimenti, l'obbligo di ricevere e garantire importi elevati in contanti?

3. Quali sono le ragioni che giustificano il fatto di non applicare anche agli uffici esecuzione e fallimenti, in materia di esecuzione per debiti, le regole previste per lottare contro il riciclaggio di denaro nel settore bancario?

La digitalizzazione ha accelerato la possibilità di contabilizzare i pagamenti in entrata nel settore bancario.

4. Perché questa possibilità non è imposta nella procedura di realizzazione, esigendo un bonifico bancario o garanzie bancarie per gli importi superiori a 15 000 franchi?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. Esiste effettivamente il rischio che le disposizioni vigenti che permettono di effettuare pagamenti, anche illimitati, in contanti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]; RS 281.1) siano utilizzati in maniera abusiva, in particolare per riciclare valori patrimoniali di origine criminale. Nel quadro del suo avamprogetto del 22 giugno 2022 di modifica della LEF (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea), il Consiglio federale ha pertanto proposto di limitare a 100 000 franchi i pagamenti in contanti all'ufficio d'esecuzione. Dalla revisione del 2013/2014 volta ad attuare le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) questa possibilità è già prevista per gli incanti pubblici (cfr. art. 129 cpv. 2 e 136 cpv. 2 LEF; RU 2015 1389). La modifica proposta permetterà anche di sgravare gli uffici d'esecuzione. L'avamprogetto è attualmente in consultazione fino al 17 ottobre 2022 (https://fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > 2022 > DFGP). Le altre questioni sollevate dall'interpellanza potranno essere chiarite nel quadro di questi lavori legislativi.

Risposta del Consiglio federale.