22.3704 · Interpellanza · 2022-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel 2019 il settore sanitario svizzero ha fatturato 82,47 miliardi di franchi (fonte: statista.com). Si tratta di una cifra destinata ad aumentare. La crescita dei costi sanitari è alimentata in maniera rilevante anche da incentivi sbagliati che favoriscono i vari attori della sanità privata. Alcune segnalazioni di operatori privati alle autorità svizzere competenti danno credito al sospetto, se non all'ipotesi, che nel sistema sanitario svizzero vi siano incentivi sbagliati che potrebbero contribuire all'aumento dei costi.
Il fatto che medici di famiglia indirizzino pazienti assicurati perlopiù con modelli del medico di famiglia soprattutto verso cerchie/reti di medici o cliniche da essi scelte e predilette fa sì che, in alcune regioni, si crei una costellazione in cui gli offerenti privati sono favoriti rispetto agli ospedali cantonali e che questi ultimi finiscano inspiegabilmente in difficoltà finanziarie e vengano se del caso chiusi. In queste costellazioni non c'è spazio per la concorrenza, perché i medici di riferimento del settore privato indirizzano i pazienti in modo selettivo principalmente verso lo stesso settore (cliniche/fornitori di prestazioni privati), e gli ospedali cantonali non sono in grado né di tutelarsi, né di aumentare il loro fatturato, né di influenzare la situazione. Non di rado, in costellazioni di questo tipo si sospetta o si assiste al pagamento di retrocessioni (kickback) da parte di alcuni offerenti, il che aggrava ulteriormente la situazione.
Tale sistema favorisce per esempio i medici che ricompensano con pagamenti extra o inviti al ristorante le persone che, nelle catene di studi medici, si occupano di indirizzare i pazienti, perché in questo modo ottengono più assegnazioni di quelli che non intendono offrire prestazioni supplementari di questo tipo.
1. Secondo il Consiglio federale, quali misure vanno attuate per individuare i casi di pagamento di retrocessioni o assegnazione vincolata a incentivi che alcuni offerenti privati garantiscono o prevedono nella loro prassi in varie forme dissimulate?
2. Quali misure legali è disposto ad adottare per individuare in modo sistematico questi casi e/o elaborare modelli alternativi di gestione delle assegnazioni che garantiscano maggiore concorrenza e pari accesso a tutti i partecipanti al mercato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale concorda con l'autrice dell'interpellanza che si debbano eliminare gli incentivi sbagliati all'aumento del volume delle prestazioni. Gli invii di pazienti basati su incentivi favoriscono l'aumento del volume delle prestazioni non necessarie e ingiustificate dal punto di vista medico, danneggiando la qualità e l'equità delle cure. Il Consiglio federale ha già trattato questo tema nell'ambito delle mozioni Heim 18.3107 ("Trasparenza sulle retribuzioni e gli onorari dei medici con funzioni direttive") e 18.4226 ("Basta con i bonus pattuiti in funzione del volume delle prestazioni e altri vantaggi pecuniari"), come pure della mozione del Gruppo verde liberale 18.3293 e della mozione Mäder 20.4092 ("Nessun incentivo salariale legato al volume delle prestazioni per i medici ospedalieri"). Da allora ha esaminato come possa essere attuata a livello di ordinanza la richiesta di abolire bonus pattuiti in funzione del volume delle prestazioni o altri vantaggi pecuniari. Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso, in relazione all'adeguamento dei criteri di pianificazione ospedaliera, che ai nosocomi figuranti negli elenchi degli ospedali cantonali non sarà più consentito versare bonus o retribuzioni basati sul volume delle prestazioni. La relativa modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Il pagamento di provvigioni per l'invio di pazienti e di retrocessioni da parte degli ospedali ai medici invianti non è illegale a priori, ma è da considerare problematico in quanto aumenta il rischio di prestazioni non necessarie e di esporre i pazienti a pericoli inutili. Le retrocessioni e i bonus rappresentano inoltre uno sconto di cui il fornitore di prestazioni, in questo caso il medico inviante, deve fare usufruire il debitore della rimunerazione. Se un ospedale concede uno sconto di questo tipo a un medico inviante, quest'ultimo è tenuto a riportarlo sulla fattura (art. 56 cpv. 3 lett. a LAMal, RS 832.10; art. 76a OAMal) - conformemente all'obbligo del fornitore di prestazioni di consegnare una fattura dettagliata e comprensibile (art. 42 cpv. 3 LAMal). In tal caso spetta agli assicuratori controllare il rispetto dell'obbligo di farne usufruire i debitori (art. 56 cpv. 4 LAMal). L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede all'applicazione unitaria della LAMal e controlla se gli assicuratori esigono la restituzione di eventuali sconti (art. 56 cpv. 4 LAMal).
2. Non è tuttavia compito del legislatore elaborare e regolamentare i modelli di invio dei pazienti. Occorre piuttosto assicurarsi che il quadro legale sia atto a garantire la concorrenza tra i fornitori di prestazioni. Con le regolamentazioni succitate queste condizioni sono già date.
Risposta del Consiglio federale.