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22.3705 · Interpellanza · 2022-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel 2019 il settore sanitario svizzero ha fatturato 82,47 miliardi di franchi (fonte: statista.com). Si tratta di una cifra destinata ad aumentare. La crescita dei costi sanitari è alimentata in maniera rilevante anche da incentivi sbagliati che favoriscono i vari attori della sanità privata. Alcune segnalazioni di operatori privati alle autorità svizzere competenti danno credito al sospetto, se non all'ipotesi, che nel sistema sanitario svizzero vi siano incentivi sbagliati che potrebbero contribuire all'aumento dei costi.

Osservando il panorama ospedaliero attuale, saltano all'occhio alcune regioni in cui non pochi ospedali cantonali vengono chiusi per deficit, mentre alcuni offerenti privati (cliniche) attivi nella stessa regione, e quindi nella stessa costellazione di mercato, realizzano utili. Vi sono inoltre esempi di Cantoni che cedono mandati o settori di attività degli ospedali cantonali a cliniche private orientate al profitto, salvo poi dovere, in un secondo momento, sostenere i primi con finanziamenti supplementari, ovviamente a scapito delle proprie finanze. In altre parole, la situazione ha tutta l'aria di un finanziamento statale indiretto o di una promozione delle cliniche private attive nella regione. Questi offerenti privati godono inoltre di un forte sostegno da parte dei politici e delle autorità regionali.

1. Il Consiglio federale sarebbe disposto a sostenere un'iniziativa o un intervento parlamentare finalizzato a indagare i fondamenti di questi sviluppi e tutti i processi che vi stanno alla base?

2. In quali circostanze si può affermare che, nei casi sopra descritti, non c'è concorrenza sleale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) obbliga i Cantoni a garantire la copertura del fabbisogno ospedaliero. La legge prevede inoltre che, nell'ambito di una pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero e approntata da uno o più Cantoni congiuntamente, siano da prendere adeguatamente in considerazione gli enti privati. Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni dell'autrice dell'interpellanza in merito all'aumento dei costi nel settore sanitario svizzero. In questo contesto ha pertanto avviato un programma di contenimento dei costi per sgravare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Le prime misure specifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Dalla valutazione della revisione del finanziamento ospedaliero effettuata nel 2019 è inoltre emerso che, dalla revisione del 2009, la pianificazione ospedaliera dei Cantoni si è evoluta in linea di massima nella direzione auspicata. Nei settori dell'attuazione dei criteri di pianificazione del Consiglio federale e del coordinamento intercantonale è stato tuttavia riscontrato un potenziale di ottimizzazione. Nella sua seduta del 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di continuare a uniformare i requisiti per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Gli adeguamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2022. Le misure adottate miglioreranno l'armonizzazione e il coordinamento delle pianificazioni, il che contribuirà a una maggiore qualità dell'assistenza sanitaria nel settore stazionario ospedaliero e favorirà il contenimento dei costi. L'organizzazione dell'assistenza sanitaria adeguata al fabbisogno rimane tuttavia interamente di competenza dei Cantoni.

In generale, il Consiglio federale non si esprime previamente in merito a possibili interventi parlamentari. Nel caso delle iniziative parlamentari, esso viene invitato a esprimere il proprio parere quando la commissione incaricata di elaborare un disegno di atto legislativo glielo sottopone.

2. Il coinvolgimento di enti privati in una pianificazione ospedaliera adeguata al fabbisogno è stato esplicitamente previsto dal legislatore per rafforzare la concorrenza. Ne consegue che i mandati di prestazioni nell'ambito di tali pianificazioni possono essere conferiti a ospedali gestiti da enti privati e che il 55 per cento della rimunerazione delle prestazioni ospedaliere deve essere assunto dal Cantone, in conformità alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 49a capoverso 2ter LAMal. Il Consiglio federale non è a conoscenza di indizi circa l'esistenza di comportamenti o pratiche d'affari ingannevoli o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, tali da influire sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti ai sensi della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241). Il Consiglio federale continuerà a monitorare l'attuazione dei criteri di pianificazione.

Risposta del Consiglio federale.

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