22.3716 · Interpellanza · 2022-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Quali passi (e da parte di chi) occorrono affinché il pentobarbitale sodico (NaP) venga inserito il prima possibile nel diritto in materia di agenti terapeutici e/o di stupefacenti, in modo che i medici possano prescrivere la dose necessaria per l'eutanasia volontaria a qualunque persona capace di discernimento (secondo l'art. 16 CC) che abbia preso in piena libertà una decisione informata in tal senso?
Begründung
Al paragrafo 51 della sua sentenza "Haas vs Svizzera" del 20 gennaio 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) dichiara che il diritto di un individuo di decidere in che modo e in quale momento la sua vita deve terminare, a condizione che sia in grado di formarsi liberamente la propria volontà in proposito e di agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione [1]. Ciò è stato statuito anche dal Tribunale federale in una sua decisione già il 3 novembre 2006 [2].
Dal punto di vista del diritto comparato, è importante in questo contesto anche la sentenza del 26 febbraio 2020 della Corte costituzionale federale tedesca, in cui si afferma che il suicidio assistito di una persona, indipendentemente dal suo stato di salute, fa parte dei suoi diritti fondamentali per cui può anche ricorrere all'aiuto di terzi [3].
Il 9 dicembre 2021, il Tribunale federale ha stabilito nel caso del medico ginevrino Pierre Beck che la prescrizione del NaP per un suicidio razionale (inteso come suicidio [assistito] di una persona senza alcuna indicazione medica) non viola la legge sugli agenti terapeutici, ma probabilmente quella sugli stupefacenti [4].
Il 17 maggio 2022 l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) ha pubblicato, in collaborazione con la Federazione dei medici svizzeri (FMH), le direttive medico-etiche "Come confrontarsi con il fine vita e il decesso" rielaborate e integrate da un capitolo dedicato all'assistenza al suicidio, ma sia l'ASSM sia l'FMH sono istituzioni private senza competenza legislativa e le loro norme non hanno forza di legge [5].
Ai medici continua pertanto a mancare la certezza del diritto nella prescrizione del NaP a persone sane dal punto di vista medico, ma stanche di vivere.
[1]: Sentenza originale in francese: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102939
[2]: DTF 133 I 58 (in tedesco con regesto in italiano)
[3]: Comunicato stampa del 26 febbraio 2020 in tedesco: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
[4]: Sentenza del 9 dicembre 2021 del Tribunale federale (6B_646/2020) in francese
[5]: DTF 136 IV 97 (in francese con regesto in italiano)
Stellungnahme des Bundesrates
Come già esposto nella risposta all'interpellanza Flückiger Sylvia 17.3845 ''Potenziamento delle offerte di aiuto al suicidio'', il Consiglio federale ritiene che, rispetto ad altri Paesi, la Svizzera abbia un disciplinamento liberale dell'aiuto al suicidio e che non sia necessario adeguare la normativa vigente. In particolare, non vede la necessità di emanare disposizioni specifiche per la prescrizione e la dispensazione di pentobarbitale sodico in dose letale.
L'utilizzo di questa sostanza è già retto dalle disposizioni della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21). In virtù della LStup, un medico può prescrivere il pentobarbitale sodico nella misura ammessa dalla scienza (art. 11). Tenuto conto delle numerose situazioni terapeutiche quotidiane e dei costanti progressi della scienza medica, si rinuncia in generale a disciplinare in modo più dettagliato nella LStup la dispensazione e la prescrizione di sostanze da parte dei medici. Spetta pertanto alle associazioni specialistiche precisare l'approccio medico all'assistenza al suicidio. Il 19 maggio 2022 la Federazione dei medici svizzeri (FMH) ha accolto le direttive medico-etiche "Come comportarsi con il fine vita e il decesso" dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e le ha recepite nel suo codice deontologico. Secondo queste direttive, l'assistenza al suicidio di persone sane è eticamente inaccettabile, in quanto la gravità della sofferenza dev'essere corroborata da una diagnosi e una prognosi appropriate.
L'autodeterminazione nel fine vita è importante e un diritto di ciascun individuo, come peraltro rileva l'autore dell'interpellanza rinviando anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 8 cpv. 1 CEDU; RS 0.101). Per rafforzare questo diritto, il Consiglio federale si impegna affinché tutte le persone abbiano accesso alle informazioni sulle possibilità di gestire il fine della vita (offerte di trattamento, terapie palliative, possibilità di assistenza a domicilio, sostegno dei familiari curanti). Nel rapporto in adempimento del postulato CSSS-S 18.3384 ''Migliorare l'assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita'' il Consiglio federale si propone di permettere a tutti i pazienti in fase terminale di accedere alle offerte di cure palliative (cure mediche e infermieristiche e supporto psicosociale) per preservare o migliorare la qualità della vita anche nella fase terminale.
Risposta del Consiglio federale.