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22.3728 · Mozione · 2022-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare al più presto una soluzione per indennizzare gli oneri supplementari sostenuti dai macelli, dalle aziende di sezionamento, dalle aziende di trasformazione e dagli stabilimenti di eliminazione a causa delle chiusure e degli abbattimenti d'emergenza di capi di bestiame infetti ordinati dalle autorità.

Begründung

Oltre alla pandemia di COVID-19, anche le epizoozie finiscono regolarmente al centro dell'attenzione pubblica. Attualmente ciò è soprattutto il caso della peste suina africana (PSA). Dalla Germania orientale e ora dal Baden-Württemberg come pure dal Piemonte, il virus avanza inesorabile verso i nostri confini e ormai non ci si chiede più se, ma quando la PSA, che colpisce "solo" cinghiali e suini domestici, ma è innocua per l'essere umano, farà la sua comparsa anche in Svizzera.

Nel quadro dei preparativi contro una possibile epizoozia è emerso che le limitazioni imposte alle singole aziende di macellazione, sezionamento, trasformazione ed eliminazione possono rapidamente generare oneri supplementari (p. es. impiego di personale, pulizia e disinfezione, processi operativi o di trasporto più complicati) ben superiori alle indennità versate per la perdita di animali secondo gli articoli 31 e 32 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) e mettere così in breve tempo a repentaglio la loro stessa esistenza. Anche in relazione al rischio potenziale che nei macelli non toccati dalle restrizioni si verifichi un congestionamento rilevante per la protezione degli animali, questo comporta un rischio troppo grande, e quindi sistemico, per l'intero settore. Probabilmente anche per questo motivo, in Svizzera non vi sono assicurazioni disposte ad assumerlo.

Nella sua risposta all'interpellanza Müller Leo 22.3210 sulla PSA, il Consiglio federale ricorda che, secondo l'articolo 165a capoverso 4 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), nel settore dei mezzi di produzione alle persone danneggiate nel raccolto, nella misura in cui il danno è dovuto all'ordine dell'autorità, può essere versata un'equa indennità. Analogamente, occorre ora elaborare una soluzione per il versamento di indennità anche in caso di epizoozie (come fondi, mezzi correnti, altre alternative), ad esempio istituendo un fondo con i proventi a destinazione non vincolata della vendita all'asta dei contingenti doganali parziali per l'importazione di carne, in linea con i contributi per l'eliminazione (art. 45a cpv. 5 LFE).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che un focolaio di peste suina africana, come qualsiasi focolaio di un'epizoozia altamente contagiosa, può avere anche conseguenze finanziarie su macelli e su aziende di sezionamento, trasformazione ed eliminazione. Già dal 1995 l'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) prevede provvedimenti concernenti la macellazione e la carne in caso di un focolaio di peste suina africana. Per esempio, nel macello i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi. La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione (art. 117 OFE).

Dato che si sono registrati casi di peste suina africana in regioni sempre più vicine alla Svizzera, sono avanzate richieste di soluzione per il risarcimento di eventuali spese supplementari a carico dei macelli e delle aziende di sezionamento, trasformazione ed eliminazione. Nel caso di un focolaio di epizoozia, infatti, la legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) prevede soltanto un'indennità per perdita di animali (art. 31 e 32 LFE). Già nella sua risposta all'interpellanza Müller Leo 22.3210 "Peste suina africana. Dopo la Germania ora anche l'Italia", il Consiglio federale ha dichiarato che, attualmente, non vede la necessità di ulteriori disciplinamenti (p. es. indennità per interruzione dell'esercizio). Le interruzioni di esercizio, ad esempio, possono essere coperte, come in altri settori, da soluzioni assicurative di diritto privato. La Confederazione e i Cantoni, per contro, non possono coprire tutti i rischi imprenditoriali delle aziende correlati a un focolaio di epizoozia.

Il Consiglio federale è contrario a ulteriori indennità nel caso della peste suina africana. Infatti, una soluzione specifica di settore per i macelli e le aziende di sezionamento, trasformazione ed eliminazione svantaggerebbe altre parti interessate come i detentori di animali o nel caso di altri focolai di epizoozie (p. es. afta epizootica) anche ulteriori parti in causa (p. es. le aziende di lavorazione del latte o di produzione di alimenti per animali) proprio perché in quei settori manca una regolamentazione simile. Per esempio, i detentori di animali non hanno diritto a un'indennità se hanno collaborato con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi e messo a disposizione il materiale necessario, se disponibile (art. 59 cpv. 2 OFE).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.