22.3778 · Mozione · 2022-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno di legge che preveda lo stesso e unico importo giornaliero massimo dell'indennità in caso di maternità e di servizio militare (legge sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG]; RS 834.1).
Alle Camere andranno sottoposte due varianti:
la variante 1, che prevede un solo e unico importo giornaliero massimo con costi complessivi invariati;
la variante 2, che prevede l'allineamento dell'importo giornaliero massimo in caso di maternità a quello in caso di servizio militare.
Begründung
Con la mozione 19.3373 (IPG. Indennità uguali per il servizio militare e la maternità) sono state chieste disposizioni per allineare l'importo dell'indennità totale massima prevista in caso di congedo di maternità (attualmente pari a 196 franchi al giorno; art. 16f LIPG) a quello fissato per chi presta servizio (ossia 245 franchi al giorno; art. 16a LIPG). Il fatto che alle madri venga versata un'indennità massima inferiore è ingiustificabile e anacronistico. Anche loro hanno versato i contributi IPG e sono a volte la principale o unica fonte di sostentamento per la famiglia; necessitano pertanto di un'indennità di perdita di guadagno adeguata. Prevedere importi massimi diversi per i due sessi (l'indennità di maternità è richiesta esclusivamente dalle donne, mentre quella per il servizio militare è versata in oltre il 99 % dei casi a uomini) non è compatibile con l'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale.
Il 10 marzo 2021 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione 19.3373 con 132 voti contro 52; il Consiglio degli Stati l'ha respinta l'8 giugno 2022 a parità di voti (19 a 19), con il voto decisivo del Presidente della Camera.
Al Consiglio degli Stati, il contro-argomento dei costi successivi, stimati a 260 milioni di franchi, ha prevalso sulla parità di trattamento tra madri e persone prestanti servizio, impedendo un allineamento verso l'alto dell'indennità massima. La parità di trattamento è importante anche per evitare che i datori di lavoro che impiegano prevalentemente donne siano svantaggiati rispetto quelli che impiegano prevalentemente uomini, in particolare nei casi in cui trattano le donne allo stesso modo, pagando loro le stesse indennità e quindi versando un reddito (sostitutivo) più alto rispetto a quello previsto dalla LIPG.
Se si vuole evitare un aumento dei costi, basta semplicemente allineare le indennità massime a un solo e unico importo compreso tra 196 e 245 franchi. Il Consiglio federale è invitato a determinare l'importo che, secondo le stime, permetterebbe di mantenere invariati i costi complessivi e a proporlo nell'ambito di una revisione degli articoli 16a e 16f LIPG (variante 1).
Chiediamo inoltre che venga elaborata una seconda variante che preveda l'allineamento dell'importo massimo giornaliero per la maternità a quello versato per il servizio militare (variante 2), affinché le Camere possano scegliere tra due possibili soluzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo parere in risposta alla mozione Kiener Nellen 19.3373 "IPG. Indennità uguali per il servizio militare e la maternità" il Consiglio federale aveva già sottolineato che per l'indennità di maternità, come pure per le indennità di paternità, di assistenza e di adozione, valgono in linea di massima gli stessi principi e regole previsti per l'indennità di base per chi presta servizio: l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima del verificarsi del rischio assicurato e l'importo massimo dell'indennità di base è attualmente di 196 franchi al giorno. Non vi è dunque alcuna disparità di trattamento a questo livello, né rispetto alle madri in congedo di maternità né rispetto agli altri genitori che beneficiano di un congedo remunerato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG).
L'importo massimo di 245 franchi è previsto unicamente per le persone tenute a prestare servizio che hanno figli. In tal caso, infatti, all'indennità di base di 196 franchi al massimo si aggiunge un assegno per i figli pari a 20 franchi al giorno per figlio, ma soltanto fino all'importo dell'indennità totale massima di 245 franchi al giorno. L'assegno per i figli è stato introdotto con l'entrata in vigore della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) al fine di tenere conto dei figli a carico della persona tenuta a prestare servizio. In seguito all'introduzione degli assegni familiari, questa prestazione per i figli non è stata ripresa nell'ambito dei congedi di maternità, di paternità e di adozione né in quello del congedo per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute. Ad oggi vi sono anche altre differenze tra l'indennizzo previsto per le persone tenute a prestare servizio e quello degli altri beneficiari di IPG aventi diritto all'indennità minima e, a determinate condizioni, all'assegno per spese di custodia e all'assegno per le aziende, che vengono versati in aggiunta all'importo massimo di 245 franchi al giorno.
Per quanto concerne l'assegno per le aziende, si sta elaborando un progetto di revisione teso a estendere il diritto a questa prestazione anche alle madri, in attuazione delle mozioni Maury Pasquier 19.4270 e Marti Min Li 19.4110 "Assegni per l'azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti", accolte dal Parlamento e che incaricano il Consiglio federale di adeguare la LIPG. L'Esecutivo riconosce che esistono disparità di trattamento per quanto concerne le IPG ed è disposto a riesaminarle nel loro complesso, in particolare nell'ottica della parità di trattamento, e a proporre modifiche nell'ambito della summenzionata revisione.
Il Consiglio federale ritiene tuttavia che occorra respingere la presente mozione. Questa è infatti formulata in modo troppo restrittivo e non consente un esame preliminare e globale del regime delle IPG. Inoltre, non si può rispettare la neutralità dei costi, dato che attualmente soltanto una minoranza delle persone tenute a prestare servizio beneficia degli assegni per i figli, mentre in caso di accoglimento della mozione questi dovrebbero essere versati sistematicamente ai genitori in caso di maternità, di paternità, di adozione e di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute. Nel 2021 l'11 per cento delle persone tenute a prestare servizio aveva almeno un figlio, il che implica il versamento di assegni per i figli per circa 2 milioni di franchi, ovvero lo 0,1 per cento delle uscite totali delle IPG. Secondo la variante 1, l'importo dell'assegno per i figli andrebbe fissato a 20 centesimi al giorno per figlio, se si estendesse il diritto alla prestazione anche alle madri. Per quanto concerne la seconda variante, va rilevato che corrisponde in parte al contenuto della summenzionata mozione 19.3373, respinta l'8 giugno 2022 dal Consiglio degli Stati a causa dei costi che avrebbe generato (circa 250 milioni di franchi nel 2030 per la concessione dell'assegno per i figli alle madri in congedo di maternità e ulteriori 40 milioni di franchi nel caso in cui la prestazione fosse concessa anche ai beneficiari degli altri congedi).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.