22.3799 · Mozione · 2022-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 112 capoverso 2 lettera d della Costituzione federale, il Consiglio federale è incaricato di:
1. adeguare completamente le rendite al rincaro al più tardi entro la fine del 2022;
2. presentare una modifica della legge che preveda l'adeguamento annuale delle rendite nel caso in cui il rincaro superi il due per cento.
Begründung
La Costituzione federale prevede che le rendite dell'AVS e dell'AI vengano adeguate almeno all'evoluzione dei prezzi. Questo è normalmente garantito dall'adeguamento all'indice misto ogni due anni. Poiché è probabile che quest'anno il rincaro superi l'evoluzione dei salari, è assolutamente indispensabile garantire il potere d'acquisto dei beneficiari di rendita.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dopo i ribassi nel 2020 dovuti alla crisi connessa alla pandemia di COVID-19, contemporaneamente all'inizio della ripresa dell'economia mondiale si registra un netto aumento dei prezzi internazionali dell'energia e delle materie prime. A causa della guerra in Ucraina i prezzi sono ulteriormente aumentati, il che ha contribuito in modo decisivo, anche in Svizzera, all'incremento del rincaro generale. Se paragonata agli altri Paesi, l'inflazione in Svizzera risulta tuttavia moderata: nel giugno del 2022 ammontava al 3,4 per cento, mentre nello spazio europeo si è attestata all'8,6 per cento. Secondo le più recenti previsioni formulate da diversi istituti, il rincaro in Svizzera per tutto il 2022 è dell'ordine di circa il 2,5 per cento, mentre nel 2023 dovrebbe risultare inferiore.
Secondo l'articolo 33ter capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), a cui rimandano l'articolo 36 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione invalidità (LAI; RS 831.20), l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) e l'articolo 12 della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS 837.2), di regola ogni due anni il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie dell'AVS e dell'AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Gli importi di altre prestazioni, dei contributi e dei valori limite (in particolare tavola scalare e contributo minimo AVS/AI/IPG, importo massimo dell'indennità di perdita di guadagno, importo limite fissato nella LPP) dipendono da quello della rendita minima AVS e se del caso vengono adeguati di conseguenza. L'adeguamento della rendita minima AVS può avvenire solo con effetto dal 1° gennaio, poiché le varie prestazioni che ne dipendono sono calcolate su base annuale. La rendita minima AVS è stata innalzata di 10 franchi con effetto dal 1° gennaio 2021; il prossimo adeguamento avrà luogo per il 1° gennaio 2023.
Considerato che, secondo le previsioni del 15 giugno 2022 del gruppo di esperti della Confederazione, l'evoluzione annuale dell'indice dei salari nominali dovrebbe risultare inferiore a quella dell'indice dei prezzi al consumo per il 2021 e il 2022, è possibile che l'adeguamento delle rendite per il 2023 conformemente all'indice misto non permetta di compensare interamente il rincaro. Si tratta esattamente dell'opposto di quanto accaduto nel 2020, quando il rincaro negativo è stato compensato da una crescita positiva dei salari. Il fatto che il livello dei salari aumenti con minore velocità rispetto a quello dei prezzi dovrebbe tuttavia restare una situazione eccezionale. Non vi è dunque ragione di scostarsi da questo principio e ancor meno di procedere a una modifica di legge urgente in tal senso.
2. L'articolo 33ter capoverso 4 LAVS prevede un adeguamento annuale delle rendite ordinarie in caso di forte inflazione (oltre il 4 % in un anno). Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. In base al disciplinamento precedente il Consiglio federale poteva adeguare le rendite prima della scadenza di due anni se l'indice nazionale dei prezzi al consumo subiva in un anno una crescita di oltre l'8 per cento. L'abbassamento della soglia d'intervento straordinario dall'8 al 4 per cento, deciso in un contesto in cui l'inflazione era più elevata rispetto a oggi, ha dato buoni risultati. La Banca nazionale svizzera considera stabili i prezzi, se l'aumento annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è inferiore al 2 per cento. Il valore soglia del 4 per cento continua pertanto a sembrare adeguato per definire una situazione di inflazione elevata. Un ulteriore abbassamento di questo valore non è opportuno. Il Consiglio federale ritiene che il disciplinamento attuale sia equilibrato e collaudato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.