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22.3942 · Interpellanza · 2022-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Un certo numero di persone affette da una turba mentale sono sottoposte a un trattamento ambulatoriale che può protrarsi per anni (art. 63 CP) pur avendo commesso soltanto un reato poco grave.

In queste situazioni, a volte non è inflitta alcuna pena, in quanto l'autore del reato è considerato incapace (art. 19 CP), il che non impedisce tuttavia di ordinare una misura. All'autore possono essere imposte misure terapeutiche istituzionali per lunghi anni. Queste misure possono svolgersi in un contesto carcerario anche se la persona è stata assolta a causa del suo stato psichico. Ad esempio, atti quali fare in modo da non essere riconosciuto o non raccogliere gli escrementi del proprio cane sulla via pubblica possono comportare un lungo trattamento psichiatrico. Vi è dunque una sproporzione tra il carattere aneddotico del reato e l'entità della misura.

L'assenza di una durata massima della misura terapeutica istituzionale costituisce un problema fondamentale che rimette in questione la fondatezza di questo sistema. Ogni detenuto desidera infatti conoscere la fine della sua detenzione in modo da potersi proiettare nel futuro. Ciò non avviene con questo tipo di misura, che può essere prorogata all'infinito. (1)

Si constata un netto aumento del numero di persone sottoposte a una misura terapeutica in Svizzera: da 93 nel 2000 si è passati a 686 nel 2020 (2) e anche la durata effettiva delle misure tende ad aumentare. Inoltre, in Svizzera gli istituti idonei a ospitare condannati che scontano misure terapeutiche istituzionali non dispongono di un numero sufficiente di posti.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

- È normale sottoporre pazienti psichiatrici non pericolosi a trattamenti forzati di lunga durata?

- Quante persone sono sottoposte a misure penali superiori a sei mesi pur essendo state assolte o condannate a una pena massima di sei mesi?

- Ritiene che il sistema attuale permetta alle persone affette da una turba psichica che hanno commesso un reato poco grave di riprendere una vita nella società?

(1) Rôle de l'avocat auprès des personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, Me, G. Palumbo, Me G. Peressin, Me Y. Hayat, Dr P. Heller,

Rev Med Suisse 2022; 18 :1362-4.

(2) Idem

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, il giudice ordina una misura soltanto se la sola pena non è atta a impedire il rischio di recidiva; sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e se le condizioni specifiche di ogni misura sono adempiute (art. 56 cpv. 1 del Codice penale [CP], RS 311.0). Il giudice deve parimenti fondarsi su una perizia psichiatrica (art. 56 cpv. 3 CP). Tra le misure terapeutiche, il Codice penale distingue tra misure ambulatoriali (art. 63 CP) e stazionarie (art. 59, 60 e 61 CP). Occorre infine precisare che le misure terapeutiche stazionarie sono disposte soltanto in presenza di un crimine o un delitto (e non di una contravvenzione) e che la misura ambulatoriale non costituisce una sanzione privativa della libertà.

1. È possibile pronunciare una misura terapeutica ai sensi degli articoli 59 o 63 CP soltanto se sussiste un rischio di recidiva e se il reato è stato commesso in connessione con una grave turba psichica. Le persone condannate a una di queste misure rappresentano dunque necessariamente un determinato pericolo nel senso di una potenziale recidiva. In situazioni in cui non si teme che venga commesso un nuovo reato e in cui le condizioni legali lo permettono, il giudice ha la possibilità di pronunciare una pena con la condizionale e di ordinare, a titolo di norma di condotta, una presa in carico psicoterapeutica durante il periodo di prova limitato nel tempo (art. 44 cpv. 1 e 2 CP in combinato disposto con l'art. 94 CP).

2. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST) non è possibile indicare il numero di persone in esecuzione di una misura condannate contemporaneamente a una pena massima di sei mesi. La durata delle misure stazionarie negli istituti d'esecuzione è tuttavia oggetto di una pubblicazione dell'UST (reperibile in francese e tedesco sul sito dell'UST: Trouver des statistiques > Criminalité et droit pénal > Exécution pénale > Adultes détenus > Exécution des mesures: libérations et durée de séjour [1984-2020]). Secondo questa pubblicazione, nel 2020 vi sono state meno di dieci persone che hanno soggiornato tra uno e 365 giorni in un istituto per l'esecuzione di una misura stazionaria, prima di essere liberate. Ciò si spiega con lo scopo delle misure stazionarie e con il fatto che non sono pronunciate per una durata determinata (a differenza delle pene privative della libertà), bensì terminano con la loro revoca o con la liberazione condizionale.

3. In virtù del principio di proporzionalità (art. 56 cpv. 2 e 56a cpv. 1 CP), il giudice può condannare le persone affette da una grave turba psichica che hanno commesso un reato poco grave a un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP), se adempiono le condizioni previste. Questa non è una misura privativa della libertà. Il legislatore ha inoltre previsto che si esamini ogni anno se sia possibile sopprimere le misure o disporre la liberazione condizionale. Inoltre, ogni protrazione della misura oltre la durata legale massima è oggetto di un nuovo giudizio. Infine, diversi meccanismi, tra cui la concessione di allentamenti nell'esecuzione di una misura privativa della libertà (p. es. art. 59 CP), preparano e favoriscono il reinserimento nella società.

Risposta del Consiglio federale.