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22.3973 · Interpellanza · 2022-09-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 59 del Codice penale svizzero prevede misure terapeutiche stazionarie per gli autori di reati commessi in connessione con una grave turba psichica. Queste misure consistono in un trattamento in un'appropriata istituzione psichiatrica, in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato. Di regola, un trattamento stazionario non può superare cinque anni. Tuttavia, in Svizzera circa 700 persone (ossia, secondo l'UST, circa il 12 % dell'insieme della popolazione carceraria al 31 gennaio 2022) sono attualmente incarcerate in virtù dell'articolo 59, spesso senza trattamento adeguato che permetta loro di stabilizzarsi. Questi detenuti scontano in media cinque anni e sette mesi di detenzione oltre la loro pena iniziale. Invito pertanto il Consiglio federale a dare seguito alle domande e preoccupazioni seguenti:

1. Il Consiglio federale intende provvedere affinché in Svizzera sia approntato un numero sufficiente di istituti terapeutici chiusi che permetta di rispondere alle esigenze?

2. Intende prendere posizione in merito al rapporto del CPT dell'8 giugno 2022 secondo cui il nostro Paese non segue le sue raccomandazioni?

3. Può indicarci quali misure sono state adottate nel senso delle raccomandazioni formulate nel rapporto 2017 della CNPT ?

Begründung

Le misure terapeutiche stazionarie hanno una finalità preventiva: stabilizzare una persona che ha commesso reati in connessione con una turba psichica, in modo da limitare i rischi di recidiva. Affinché queste misure siano efficaci, il trattamento medico e la sua qualità devono avere la priorità sulla privazione della libertà. La misura non dipende e non è limitata dalla pena inflitta; la sua durata è in funzione dell'obiettivo per cui è disposta. Un recente rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), che ha esaminato la Svizzera nella primavera 2021, rileva tuttavia i lenti progressi nell'ambito delle misure terapeutiche stazionarie, in particolare a causa dei termini dell'articolo 59 CP, il che comporta l'incarcerazione di persone affette da turbe mentali in un regime penitenziario di lunga durata e la mancata presa in conto degli effetti nefasti che può avere una detenzione prolungata senza prospettiva di liberazione. Nella maggior parte dei casi le pene sono prorogate, spesso senza follow-up né trattamenti terapeutici adeguati, in un ambiente carcerario sovraffollato, con personale insufficiente e non specializzato. Inoltre, il CPT esprime la sua preoccupazione quanto alla messa in isolamento dei detenuti in situazione di handicap psichico, come fatto notare da persone vicine a detenuti nell'eccellente trasmissione "Mise au point" della RTS del 12 giugno 2022.Questa situazione inumana ha molteplici cause, una delle quali è l'insufficiente numero di posti specializzati in Svizzera per eseguire misure terapeutiche stazionarie che non siano controproducenti.Un ulteriore fattore è l'accresciuta reticenza dei giudici a considerare il livello di rischio "accettabile" prima di porre termine alle misure terapeutiche. La preoccupazione per la sicurezza comporta infatti nella maggior parte dei casi una decisione di proroga della privazione della libertà, che può avvenire di volta in volta per un periodo di cinque anni, da cui l'aumento del fabbisogno di strutture. Nel suo rapporto 2017, la CNPT raccomanda tuttavia alle autorità d'esecuzione di procedere, prima di ogni proroga, a un esame minuzioso della proporzionalità della misura e, all'occorrenza, di prevedere altre forme d'esecuzione che tengano conto dei progressi terapeutici compiuti.

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 2. Il 26 ottobre 2021 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha inviato al Consiglio federale il rapporto relativo alla visita effettuata in Svizzera dal 22 marzo al 1° aprile 2021. Il Consiglio federale è consapevole della mancanza di posti adeguati per le persone internate affette da turbe psichiche. I Cantoni, competenti in materia, ne sono anch'essi coscienti. Nella sua risposta del 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha illustrato i progetti cantonali per la costruzione di istituti specializzati per l'esecuzione della misura di cui all'articolo 59 del Codice penale (CP; RS 311.0) (cfr. n. 170 della risposta del Consiglio federale). Inoltre, secondo il rilevamento del 30 giugno 2022 del monitoraggio del sistema penitenziario allestito dal Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali, una maggioranza delle persone (circa il 60 % per il mese di giugno 2022) in esecuzione di una misura secondo l'articolo 59 CP era collocata in una struttura non penitenziaria (a fronte di circa il 40 % in un istituto penitenziario). Il Consiglio federale ha inoltre informato il CPT che la Svizzera approvava la pubblicazione del rapporto, pubblicato dal Consiglio d'Europa l'8 giugno 2022.

3. Nel suo rapporto tematico del 18 maggio 2017 sull'esecuzione delle misure in Svizzera, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha constatato che nella prassi la proroga della misura di cui all'articolo 59 CP da parte dei giudici rappresenta la norma, mentre questa possibilità dovrebbe rivestire carattere eccezionale. Nel suo rapporto, la CNPT raccomanda dunque di esaminare in maniera accurata la proporzionalità della misura e di vagliare altre opzioni prima di qualsiasi proroga. Il Consiglio federale non constata alcuna necessità di legiferare in materia. La proroga della misura di cui all'articolo 59 CP deve fondarsi su motivi legati alla grave turba psichica di cui soffre l'autore e al conseguente rischio di recidiva (art. 59 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 CP) e deve rispettare il principio di proporzionalità. Infatti, la misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa (art. 56 cpv. 6 CP). La decisione di prolungare nel singolo caso la misura terapeutica stazionaria di cui all'articolo 59 CP compete ai giudici. In virtù del principio della separazione dei poteri, non è compito del Consiglio federale commentare le decisioni dei giudici né valutare le critiche della CNPT nei confronti di tali decisioni. Inoltre, secondo la Costituzione federale (art. 123 cpv. 2 Cost.; RS 101), i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle sanzioni penali. In questo senso, le raccomandazioni summenzionate sono destinate prioritariamente alle autorità cantonali competenti e non al Consiglio federale.

Risposta del Consiglio federale.