22.3974 · Mozione · 2022-09-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto di norme legali che consentano di vietare la pratica della frantumazione a fini agricoli in Svizzera e una serie di misure volte a promuovere pratiche alternative nonché a fornire un accompagnamento e a garantire una compensazione per le riconversioni realizzate dagli agricoltori
Begründung
Quando si parla della Svizzera e dei suoi paesaggi, si pensa a colline boscate, prati, creste e pascoli inframmezzati da boschetti, sinuosità, dossi e fiori. Eppure questo scenario da cartolina, che sembra uscito da un romanzo di Charles-Ferdinand Ramuz, non ha solo un valore estetico. Con la sua incredibile eterogeneità, questa natura rigogliosa e talvolta fantasticata è anche culla di una ricca biodiversità.
Tuttavia, la biodiversità spesso soccombe a pratiche agricole poco o per nulla regolamentate, che compromettono la struttura e la superficie dei suoli per ottenere rese maggiori. In testa alla classifica delle pratiche sulle quali ci si dovrebbe interrogare vi è la frantumazione, nota per la sua capacità di distruggere le rocce, la flora e tutte le piccole irregolarità del terreno che favoriscono l'esistenza di microhabitat naturali. Con questa pratica il suolo, pressato e frantumato fino a una profondità anche di 25 centimetri, viene permanentemente trasformato. L'impatto considerevole sull'ambiente fa sì che una ricostruzione sia praticamente impossibile, poiché i paesaggi e le specie passati sotto le ruote delle frantumatrici sono da considerarsi irrimediabilmente persi.
Legiferando su questa pratica, la Confederazione creerebbe la base per promuovere e sostenere alternative, che esistono già e che consentono di conciliare le diverse risorse e l'utilizzazione sotto forma di pascolo, tenendo conto degli interessi ambientali e sociali. Un sostegno alle alternative dovrà assolutamente includere anche delle garanzie di accompagnamento e di compensazione per le riconversioni e le perdite subite dagli agricoltori.
Ciò permetterebbe di porre fine alle evidenti differenze legislative esistenti tra i Cantoni. Ad esempio, il Canton Giura ha praticamente vietato la frantumazione (art. 13bis dell'ordinanza del 6 dicembre 1978 sulla protezione della natura), mentre il Canton Berna si mostra più clemente in materia, in quanto ha regolamentato la pratica ma non l'ha vietata. Visto che la conservazione di tutti gli spazi naturali è da ritenersi una delle misure che consentono di lottare contro la disgregazione del nostro ecosistema, è indispensabile poter disporre di una legislazione che sia il più possibile severa e rispettosa dell'ambiente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente alla legge sull'agricoltura (RS 910.1), non è consentito impiegare frantumatrici sulle superfici per la promozione della biodiversità (art. 55 dell'ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13) delle aziende gestite tutto l'anno e nell'intera regione d'estivazione (art. 26 OPD). Una gestione inadeguata, come l'impiego di frantumatrici sulle superfici per la promozione della biodiversità, comporta il diniego dei contributi per la biodiversità. Nelle istruzioni relative all'articolo 26 OPD, la pratica della frantumazione costituisce un esempio di gestione non rispettosa dell'ambiente nella regione d'estivazione ed è quindi sanzionata. Di conseguenza, su gran parte dei pascoli boschivi già oggi è vietato impiegare frantumatrici se all'azienda sono versati pagamenti diretti.
Come mostra l'esempio del Canton Giura citato dall'autore della mozione, ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), i Cantoni possono limitare o vietare l'impiego di frantumatrici a livello generalizzato nelle loro leggi cantonali. Nel Canton Giura, per l'azienda che ha impiegato una frantumatrice oltre al perseguimento penale delle infrazioni alla rispettiva disposizione è prevista la riduzione dei pagamenti diretti sulla base di una decisione passata in giudicato (all. 8 n. 2.11 OPD).
A livello nazionale non è disponibile una panoramica delle norme vigenti nei Cantoni. Tuttavia, come detto, questi ultimi possono senz'altro definire e attuare soluzioni a livello cantonale.
Per le ragioni summenzionate, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario creare una base legale supplementare o addirittura delle fattispecie di sovvenzionamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.