22.3975 · Interpellanza · 2022-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Prego il Consiglio federale di dare seguito alle domande e preoccupazioni seguenti:
1. Le offerte di acquisto a credito gratuito violano in un modo o nell'altro la legge sul credito al consumo?
2. Le offerte di acquisto a credito gratuito violano tutte o in parte la legge contro la concorrenza sleale, in particolare l'articolo 3 capoverso 1 lettera n relativo al rischio di indebitamento?
3. In caso affermativo, queste offerte presentano di fatto situazioni note di sovraindebitamento?
4. È possibile stimare in che misura i clienti che pagano in contanti i loro prodotti o servizi finanziano in maniera incrociata i crediti gratuiti degli altri clienti?
5. Il Consiglio federale è in grado di determinare quante imprese propongono queste offerte in Svizzera?
Begründung
Telefono, pianta verde o articoli domestici: è ormai possibile ordinare, scambiare e pagare qualsiasi cosa comodamente seduti sul proprio divano. Supermercato connesso dagli scaffali vertiginosi, Internet rivoluziona innegabilmente il nostro modo di consumare... al rischio di incitarvici troppo. Questo difficile e brutale ritorno alla realtà è particolarmente evidente quando si tratta di prodotti che presentano offerte d'acquisto a credito gratuito o, per riprendere i termini della NZZ am Sonntag che ha consacrato loro un articolo (1), la politica del "kaufe jetzt, zahle später" (acquisti oggi, paghi domani). Se questi mezzi alternativi di pagamento sembrano effettivamente vivere momenti di gloria, sembra pertanto pertinente interrogarsi se non addirittura preoccuparsi in merito ai rischi per i consumatori, soprattutto in termini di sovraindebitamento. La legge contro la concorrenza sleale specifica infatti, all'articolo 3 capoverso 1 lettera n, che
1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
n. omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore;
Poco importa che siano gratuiti, non si può che constatare l'assenza di un avvertimento chiaro e accessibile in merito ai rischi legati ai crediti al consumo sulle piattaforme online di alcune imprese che propongono questo tipo di servizi, quali la fintech svedese Klarna, specialista di questo sistema di pagamento a rate attiva in Svizzera, la quale dispone tuttavia di una sezione riservata alla sua politica di protezione dell'acquirente. Questa assenza di messa in guardia dovrebbe quindi allertarci in merito all'efficacia degli strumenti approntati per proteggere i consumatori. Mentre le offerte di acquisto a credito gratuito si moltiplicano ovunque in Svizzera, sembra infatti assolutamente appropriato tracciare un bilancio dei rischi che rappresentano, e dei mezzi di premunirsi.
(1) STÄDELI Markus, Kaufe jetzt, zahle später: Eine Breitling für 75 Franken im Monat, in NZZ magazin, 11.06.2022
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) si applica ai contratti in virtù dei quali a un consumatore è concesso un credito sotto forma di dilazione di pagamento (cfr. art. 1 cpv. 1 LCC). Conformemente all'articolo 7 LCC, diversi contratti sono esclusi dal campo di applicazione della legge in assenza di una sufficiente necessità di protezione dei consumatori. L'articolo 7 lettera c LCC esclude esplicitamente i contratti riguardanti crediti concessi o messi a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri; tali crediti non sono quindi in linea di massima contrari alla legge. Occorre tuttavia verificare caso per caso se un accordo rientra in una delle categorie di cui all'articolo 7 LCC oppure se, nel suo complesso, sottostà comunque alla LCC.
2. L'articolo 3 capoverso 1 lettera n della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) statuisce che agisce in modo sleale chiunque omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Lo scopo primario dell'articolo 3 capoverso 1 lettere k, l e n LCSl consiste nell'informare in maniera trasparente i consumatori, prima della stipula, in merito agli elementi fondamentali del contratto di credito al consumo. Queste disposizioni sono applicabili soltanto se nel caso concreto si tratta di un contratto di credito al consumo ai sensi della LCC. Le altre disposizioni della LCSl devono tuttavia sempre essere rispettate, in particolare il principio della verità e della chiarezza e il divieto di indurre in errore.
3. I sovraindebitamenti possono avere molteplici cause. Diversi studi hanno mostrato che le situazioni critiche erano spesso riconducibili a eventi quali un divorzio, una malattia, la perdita del lavoro o la nascita di un figlio, in particolare quando le condizioni finanziarie erano già tese a causa di altri fattori di rischio. Non è pertanto escluso che anche il consumo di beni finanziati in maniera dilazionata possa contribuire a una situazione di sovraindebitamento. L'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), effettuata periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UST), include un modulo dedicato all'indebitamento. In questo contesto sono rilevati anche eventuali arretrati di pagamento e accordi di pagamento rateale.
4./5. Il Consiglio federale non dispone di dati sistematici sulle modalità di pagamento nel commercio al dettaglio. Non può dunque fornire indicazioni in merito a eventuali finanziamenti trasversali.
Risposta del Consiglio federale.