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Modifiche d'ordinanza concernenti l'obbligo di fornitura dei dati e la comunicazione dei dati. Il potenziale della digitalizzazione e della gestione dei dati nel settore sanitario deve essere sfruttato molto meglio

22.4097 · Interpellanza · 2022-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La digitalizzazione e la gestione dei dati rappresentano un'importante sfida nel settore sanitario svizzero e c'è ancora molto da fare in questo campo. L'enorme massa di dati disponibile nel settore sanitario svizzero deve essere utilizzata decisamente meglio per lo sviluppo del sistema.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È disposto a rivedere prima della loro adozione le modifiche dell'OAMal, dell'OVAMal e dell'OPre che ha presentato concernenti l'obbligo di fornitura dei dati a carico degli assicuratori e la comunicazione dei dati da parte dei fornitori di prestazioni in caso di cure ambulatoriali, allo scopo di consentire il migliore utilizzo possibile dei dati sanitari? Se sì, come?

2. Come migliorerà o adeguerà l'avamprogetto dopo la valutazione dei risultati della consultazione?

3. La valutazione e la presentazione dei dati dovrebbero essere disciplinate dall'amministrazione nell'attuale pacchetto di riforme. Perché non è così?

4. Per garantire la massima trasparenza possibile, promuovere la concorrenza in materia di qualità, da tempo richiesta, e aumentare la libertà di scelta dei pazienti, è di fondamentale importanza raccogliere e presentare i dati degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni in forma comparabile (vale a dire in modo da poter essere sottoposti a benchmark). Perché questi punti non sono menzionati in una norma programmatica all'inizio dell'articolo 28 OAMal e dell'articolo 62° OVAMal?

5. Nell'ambito della riformulazione dell'articolo 21 LAMal sono stati stabiliti nella legge alcuni obiettivi concernenti la trasmissione dei dati. Nella nuova versione dell'articolo 28 OAMal sono state stralciate le lettere a-g del capoverso 1. Come mai ora sono scomparsi dalla legislazione alcuni importanti criteri che definiscono i dati necessari che mancano nell'articolo 21 LAMal?

Begründung

Dall'11 marzo al 16 giugno 2022 il Consiglio federale ha posto in consultazione le modifiche dell'OAMal, dell'OVAMal e dell'OPre. Si trattava principalmente dell'obbligo di fornitura dei dati a carico degli assicuratori e della comunicazione dei dati da parte dei fornitori di prestazioni per le cure ambulatoriali.

La digitalizzazione e la gestione dei dati rappresentano un'importante sfida nel settore sanitario svizzero e c'è ancora molto da fare in questo campo.

Questa revisione va quindi accolta con favore, ma è deplorevole che il potenziale offerto da entrambi i temi sia ben lungi dall'essere esaurito dagli attuali avamprogetti di ordinanza.

L'enorme massa di dati disponibile nel settore sanitario svizzero deve essere utilizzata decisamente meglio per lo sviluppo del sistema.

Il Consiglio federale deve pertanto perfezionare ulteriormente in tal senso gli avamprogetti di ordinanza.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale sostiene la proposta di utilizzare in modo ragionevole e proporzionato i dati sanitari. Per questo si è adoperato per mettere a disposizione, nell'assoluto rispetto della protezione dei dati, quelli forniti dagli assicuratori-malattie all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), per esempio per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi e l'elaborazione delle basi decisionali.

I dati provenienti dai fornitori di prestazioni ambulatoriali saranno messi a disposizione per lo sviluppo delle tariffe. Tuttavia, per evitare ridondanze e in linea con il principio "once only", non si potranno acquisire dati già raccolti in altri modi e utilizzabili per compiti connessi alle tariffe. Per definire altri scopi d'utilizzo occorre adeguare la legge con l'approvazione del Parlamento. Una volta soddisfatta questa condizione, gli altri obiettivi e i dati necessari potranno essere concretizzati a livello di ordinanza. Il Consiglio federale si sta prodigando per ottimizzare ulteriormente la rilevazione e l'utilizzo dei dati, nella prospettiva di migliorarne la gestione e promuovere la digitalizzazione. Inoltre, ha individuato i bisogni in quest'ambito e incaricato il Dipartimento federale dell'interno di approntare un programma. Il pertinente messaggio e le questioni riguardanti il finanziamento saranno sottoposti al Parlamento alla fine del 2023.

2. Le disposizioni sono state adeguate in base alla consultazione. Il risultato degli adeguamenti sarà illustrato nel rapporto esplicativo pubblicato con la decisione del Consiglio federale.

3. Non è possibile definire a priori le diverse modalità di utilizzo e di pubblicazione dei dati che verranno acquisiti, in quanto queste variano in funzione degli scopi di analisi, nonché delle misure necessarie a garantire l'anonimato degli assicurati nelle pubblicazioni previste.

4. Per quanto concerne gli ospedali e le case di cura, l'UFSP pubblica da molti anni indicatori, compresi indicatori di qualità, e un confronto dei costi per caso per ospedale. Poiché non provengono tutte dai dati forniti dagli assicuratori-malattie, queste informazioni non possono però essere definite nel quadro delle disposizioni che disciplinano la trasmissione dei dati da parte di questi ultimi. L'UFSP lavora costantemente per ampliare il ventaglio di informazioni messe a disposizione dei pazienti al fine di semplificare le loro scelte e migliorare il confronto tra fornitori di prestazioni. Prossimamente saranno pubblicati indicatori sulle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio e sul settore ambulatoriale ospedaliero.

5. Durante la trattazione dell'iniziativa parlamentare 16.411 "Per la protezione della personalità anche nella vigilanza sull'assicurazione malattie", il Consiglio degli Stati aveva auspicato che gli scopi d'utilizzo e il tipo di dati (in forma aggregata o per ogni assicurato) forniti dagli assicuratori-malattie venissero precisati non più a livello di ordinanza ma di legge. Il Parlamento ha dibattuto intensamente sugli obiettivi da definire per l'utilizzo dei dati individuali (art. 21 cpv. 2 della legge sull'assicurazione malattie; FF 2021 664) e l'attuale progetto di ordinanza riflette il compromesso raggiunto durante le deliberazioni. Occorre tuttavia constatare che con il nuovo articolo la portata dell'utilizzo dei dati individuali è stata ridotta: nella versione vigente dell'ordinanza infatti è possibile analizzare il carattere economico delle prestazioni fornite (mediante dati aggregati o individuali). Nella nuova versione della legge ciò non sarà più possibile, a differenza dell'analisi dell'evoluzione dei costi in base al tipo di prestazione e in base al fornitore, che può essere effettuata mediante dati individuali. Gli assicuratori non inviano all'UFSP il dettaglio della prestazione fornita a livello individuale.

Risposta del Consiglio federale.

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