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22.4148 · Mozione · 2022-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la legge sull'asilo (LAsi) vanno adeguate in modo che in futuro le persone bisognose di protezione prive di permesso di dimora (statuto S) e le persone ammesse provvisoriamente ottengano il medesimo aiuto sociale accordato ai rifugiati riconosciuti.

Begründung

Il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per proteggere in maniera rapida e senza troppe lungaggini burocratiche le persone fuggite dall'Ucraina. La solidarietà della popolazione è enorme e la Svizzera fa tutto il possibile per assistere al meglio le persone in cerca di protezione. La crisi attuale evidenzia tuttavia anche l'urgenza di una modifica legislativa. Conformemente agli articoli 82 capoverso 3 LAsi e 86 capoverso 1 LStrI, le persone in cerca di protezione titolari di uno statuto S, le persone ammesse provvisoriamente e i richiedenti l'asilo ricevono prestazioni di aiuto sociale inferiori a quelle accordate ai rifugiati riconosciuti e agli Svizzeri indigenti. In linea di massima, spetta ai Cantoni fissare l'ammontare dell'aiuto sociale, i quali attuano questo compito in maniera alquanto disparata. Ne consegue che gli Ucraini fuggiti non possono vivere dell'aiuto sociale. Stando ai media, in alcuni Cantoni restano loro meno di tre franchi per persona per un pasto principale. Il fabbisogno di base per il loro sostentamento non è pertanto coperto.

L'aiuto sociale ridotto limita inoltre le possibilità di partecipazione e l'integrazione dei rifugiati ucraini, il che contraddice chiaramente l'obiettivo della Svizzera nella gestione delle persone in cerca di protezione. Queste considerazioni valgono anche per le persone ammesse provvisoriamente, per le quali il diritto federale prevede anche il mandato dell'integrazione professionale e sociale. Un'ampia discriminazione di questo gruppo sarebbe inoltre ingiustificata.

Conformemente all'articolo 83 LAsi, la possibilità di ridurre o rifiutare del tutto l'aiuto sociale in caso di comportamento scorretto sussiste anche nel quadro dell'aiuto sociale ordinario.

Per quanto riguarda i richiedenti l'asilo (permesso N), secondo le esperienze attuali non si impone alcuna modifica e le ridotte prestazioni di aiuto sociale vanno mantenute.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il disciplinamento di cui agli articoli 82 capoverso 3 della legge sull'asilo (RS 142.31) e 86 capoverso 1 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) intende fare in modo che le persone che dispongono di un diritto permanente e garantito di soggiornare in Svizzera possano, grazie all'aiuto sociale, partecipare pienamente alla vita sociale. Per contro, nel caso delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora la priorità è attribuita al ritorno nel Paese di origine o di provenienza, per cui esse non devono beneficiare dell'aiuto sociale nella stessa misura delle persone con un diritto permanente di soggiornare in Svizzera. Inoltre, il fatto che le prestazioni accordate sono ridotte intende incentivare gli interessati a trovare rapidamente un'attività lucrativa. Queste misure mirano dunque a rafforzare la capacità al ritorno o, in caso di soggiorno prolungato in Svizzera, a promuovere l'integrazione professionale.

Inoltre, un gruppo di lavoro istituito nel luglio 2022 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato di presentare entro fine giugno 2023 un rapporto contenente una valutazione dello statuto di protezione S e della sua integrazione nel sistema d'asilo svizzero e un'analisi della necessità di un intervento legislativo. Tale rapporto permetterà anche di esaminare in un'ottica più ampia la necessità di apportare modifiche nell'ambito dell'ammissione provvisoria. Occorre attendere l'esito di questi lavori. Le eventuali modifiche necessarie nel campo dell'aiuto sociale andrebbero quindi trattate nel quadro di questa valutazione globale. Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario intervenire.

Infine, l'allineamento delle prestazioni di sostegno a quelle previste per i rifugiati riconosciuti, come chiesto dall'autrice della mozione, comporterebbe ingenti costi supplementari per la Confederazione, dato che imporrebbe di aumentare i sussidi versati a titolo di indennizzo per i costi sostenuti dai Cantoni nell'ambito dell'aiuto sociale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.