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22.428 · Iniziativa parlamentare · 2022-04-08

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

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Wortlaut

La base giuridica dell'articolo 21 della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA; RS 211.221.31) dev'essere modificata come segue: "La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni private per: ... c) prestazioni nel campo della ricerca delle origini."

Begründung

Attualmente la Confederazione non dispone di una base giuridica per sostenere le organizzazioni private nella ricerca delle origini. Si tratta di una duplice lacuna: in primo luogo, esistono già oggi diverse organizzazioni che hanno sviluppato conoscenze specialistiche nella ricerca delle origini e occorre fare in modo che tale preziosa risorsa possa essere utilizzata. Secondariamente, le organizzazioni private all'estero possono spesso agire in modo molto più efficace rispetto a un organo statale. È possibile colmare tale lacuna completando l'articolo 21 LF-CAA come proposto.

La formulazione proposta non consente il sostegno nei casi individuali, che sono di competenza dei Cantoni. La Confederazione sarà piuttosto chiamata a fornire un aiuto supplementare nel coordinamento e nel sostegno generale, e quindi non riferito a un caso specifico. Il sostegno è funzionale al fatto che i Cantoni gestiscono la situazione e si fanno carico dell'onere principale. La Confederazione può però sostenere i progetti cantonali che vengono realizzati con le organizzazioni private.

Verhandlungen

06.12.2022 Consiglio nazionale: È dato seguito
21.09.2023 Consiglio degli Stati: Non è dato seguito