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Procedura dei casi di rigore ai sensi della legge sull'asilo. Rispettare la garanzia della via giudiziaria

22.430 · Iniziativa parlamentare · 2022-05-11

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Occorre modificare l'articolo 14 LAsi in modo da consentire a livello cantonale un rimedio di diritto contro la decisione delle autorità amministrative cantonali di respingere l'avvio di una procedura per il rilascio di un permesso di dimora per i casi di rigore.

Begründung

Il diritto fondamentale della garanzia della via giudiziaria previsto dall'articolo 29a Cost. non è rispettato quando una persona che rientra nell'ambito di competenza della legge sull'asilo presenta una domanda per un permesso di dimora per i casi di rigore. Infatti se l'autorità amministrativa cantonale rifiuta di accogliere la domanda d'asilo in caso di rigore e decide di non trasmettere il fascicolo alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per approvazione, all'interessato non è data la possibilità di ricorrere contro la decisione cantonale. La procedura termina senza che un'autorità giudiziaria si sia pronunciata in merito. Secondo l'articolo 14 capoverso 4 Lasi, l'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. Pertanto nell'ambito della procedura cantonale le persone che chiedono l'asilo non hanno qualità di parte. Questo aspetto le distingue dagli stranieri che presentano una domanda di permesso di soggiorno per i casi di rigore ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI (legge federale sugli stranieri e l'integrazione). Quest'ultimi possono infatti ricorrere contro una decisione cantonale negativa.

In una decisione del 2010 il Tribunale federale ha già avuto occasione di pronunciarsi su questa questione ed è giunto alla conclusione che la non l'impugnabilità della decisione dell'autorità amministrativa cantonale di non avviare la procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno violava la garanzia della via giudiziaria contemplata nell'articolo 29a Cost. (cfr. DTF 137 I 128 consid. 4.3.2.). Questa giurisprudenza è sostenuta dalla dottrina più autorevole. Eppure il Tribunale federale, in ottemperanza all'articolo 190 Cost. che impone ai tribunali di applicare le leggi federali, è costretto ad accertare la violazione in questione senza poterla correggere. È dunque compito del Parlamento mettere fine a questa violazione della garanzia della via giudiziaria.

La ragione che induce a riservare un trattamento meno favorevole alle persone che chiedono l'asilo risiederebbe soprattutto nella volontà del legislatore di impedire che una domanda vana o illecita procrastini l'allontanamento dei richiedenti respinti. Questo argomento non convince, considerato che l'articolo 14 capoverso 2 LAsi concerne le persone che si trovano in Svizzera da almeno cinque anni. Privarle della possibilità di una via di ricorso effettiva quale è garantita dall'articolo 29a Cost. per evitare i tempi lunghi di una procedura cantonale, quando esse hanno vissuto in Svizzera almeno cinque anni, è sproporzionato. Inoltre, anche se è vero che tra le procedure ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LAsi e dell'articolo 30 capoverso 1 lettere b LStrI vi sono alcune differenze, esse sono comunque accomunate dai presupposti che devono essere adempiuti per ottenere un permesso di dimora per motivi umanitari, dall'obbligo di collaborare della persona interessata o ancora dalle conseguenze dell'esame della domanda d'asilo da parte dell'autorità cantonale. Non è pertanto giustificata un'applicazione differente delle due leggi.

Dare modo di ricorrere a un'istanza giudiziaria consentirebbe peraltro di rispettare i diritti fondamentali delle persone interessate e di limitare decisioni arbitrarie, viste le numerose differenze che sussistono tra i Cantoni nell'applicare il diritto in materia di casi di rigore.

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