22.4383 · Interpellanza · 2022-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dopo il colpo di Stato militare in Myanmar, il 1° febbraio 2021, la Svizzera ha aderito alle sanzioni finanziarie e tecniche adottate dall'Unione europea. C'è, tuttavia, anche un settore molto sensibile, ovvero la vendita e la fornitura di carburante per l'aviazione alla giunta militare, che lo utilizza per bombardare la società civile.
Un recente rapporto di Amnesty International denuncia diverse società, tra cui una delle principali, la Puma Energy, ha sede a Ginevra e Singapore. L'azienda ha annunciato il suo ritiro dal Paese, ma rimangono degli interrogativi sulle condizioni di questo ritiro.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
- Ritiene che il cherosene (Jet A-1) sia un bene a duplice impiego ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar?
- In caso affermativo, quali misure ha adottato o intende adottare per far rispettare questo divieto e denunciare le violazioni?
- In caso contrario, sarebbe possibile includere questo prodotto nell'ordinanza e il Consiglio federale sarebbe disposto a farlo, come nel caso dei provvedimenti nei confronti della Corea del Nord?
- Considerato che il controprogetto indiretto all'iniziativa multinazionali responsabili mette in luce le lacune delle multinazionali in termini di dovere di diligenza, il Consiglio federale può spiegare come intende garantire che casi come quello di Puma Energy non si ripetano e quale meccanismo di controllo intende mettere in atto? Come può garantire che il ritiro di Puma Energy avvenga in modo responsabile, garantendo un risarcimento dei danni alle vittime?
- Come intende adeguare la legislazione svizzera affinché il dovere di diligenza sia imposto a società come Puma Energy, dal momento che l'ordinanza attuale riguarda solo i minerali provenienti da zone di conflitto e il lavoro minorile?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2.
Il 17 ottobre 2018 il Consiglio federale, preoccupato per le sistematiche violazioni dei diritti umani e in linea con l'Unione europea, ha inasprito le sanzioni contro il Myanmar. L'articolo 6, capoverso 1, dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5, di seguito "ordinanza"), concernente il divieto dei beni a duplice impiego, vieta la fornitura al Myanmar dei beni elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1) qualora siano destinati a fini militari o a un utilizzatore finale militare. L'OBDI disciplina il controllo delle esportazioni di beni utilizzabili a fini civili e militari che sono soggetti a misure internazionali. Poiché il cherosene (Jet Al) non è elencato nell'allegato 2 dell'OBDI, le misure previste dall'articolo 6 dell'ordinanza non si applicano alla vendita e alla fornitura di questo bene al Myanmar. Nessun'altra misura dell'ordinanza vieta la vendita di cherosene (Jet Al) al Myanmar.
3.
I principi della politica svizzera in materia di sanzioni sono stabiliti nella legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231). L'articolo 1 LEmb consente al Consiglio federale di disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell'uomo, adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o dai principali partner commerciali della Svizzera (art. 1, cpv. 1, LEmb), in pratica l'Unione europea (UE). La LEmb, tuttavia, non consente al Consiglio federale di emanare misure in modo autonomo. I provvedimenti nei confronti del Myanmar adottati dall'UE, ai quali il Consiglio federale ha deciso di aderire, non prevedono restrizioni alla fornitura di cherosene (Jet Al).
4 e 5.
Dal 1° gennaio 2023 sono in vigore nuove disposizioni in attuazione del controprogetto indiretto alla respinta iniziativa popolare "Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente". Il controprogetto regola due aspetti: la "trasparenza sulle questioni non finanziarie" e gli "obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile". Prevede una multa fino a 100 000 franchi per inottemperanza alle prescrizioni sulla stesura dei rapporti, ma non contiene nuove disposizioni in materia di responsabilità. La Confederazione, inoltre, sensibilizza e sostiene le imprese nell'attuazione dell'obbligo di diligenza sui diritti umani nell'ambito del Piano d'azione nazionale su impresa e diritti umani e del Piano d'azione sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI).
In materia di RSI la Svizzera ha deciso di conformare la propria legislazione alle normative internazionali. Per quanto riguarda la rendicontazione della sostenibilità da parte delle aziende, il Consiglio federale ha deciso, avendo l'Unione europea adottato una direttiva al riguardo (Direttiva [UE] 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022), di preparare un progetto entro il mese di luglio 2024 da porre in consultazione. Il Consiglio federale ha preso atto della proposta di direttiva UE sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità.
Pur non potendo ancora prevederne il contenuto esatto, il Consiglio federale intende analizzarne in dettaglio le possibili conseguenze entro la fine del 2023.
La legislazione svizzera vigente riguarda principalmente le società quotate in borsa, mentre il campo di applicazione della direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese, adottata di recente, è stato esteso ad alcune PMI non quotate in borsa. Il progetto posto in consultazione analizzerà quindi se il campo di applicazione del diritto svizzero debba essere esteso.
Risposta del Consiglio federale.